Tribunale Civile di Trieste 6 giugno 2018

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giur
3/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
MERITO
La ricostruzione che precede appare perfettamente
compatibile con i rilievi raccolti dagli agenti nell’imme-
diatezza del fatto, pur contrastante con quanto riferito dai
testimoni indotti dall’attrice e regolarmente escussi nel
corso del giudizio.
A tali testimoni il Tribunale tuttavia non crede, vuoi
perché nessuno, nemmeno l’attrice, ha dato atto della loro
presenza sul luogo del sinistro, (nessun cenno si ritrova, ad
esempio, nella dichiarazione resa per iscritto dall’attrice
ai Carabinieri e i testimoni, dichiaratisi indifferenti, non
hanno chiarito a chi, come e quando hanno lasciato i loro
riferimenti), vuoi perché gli stessi hanno reso testimonian-
ze fra loro incompatibili, avendo il testimone U.C. riferito
che "...la Signora si trovava al centro della strada quindi la
Panda aveva tutto il tempo di accorgersi di lei...", avendo il
testimone V.B. riferito invece che "...la signora L. si trovava
all’inizio dell’attraversamento quando fu urtata...".
Inoltre hanno entrambi riferito che la Panda non si
fermò prima dell’urto col pedone mentre risulta che il
conducente della Panda effettuò un tentativo di arresto
mediante frenata o comunque una manovra di emergenza.
Tale essendo la ricostruzione della dinamica del sinistro
che ha visto coinvolte le parti in causa, deve richiamarsi
il pacif‌ico orientamento espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione (da ultimo, con sent. n. 4551/2017, conforme a
Cass. 24689/2009, Cass. 5399/2013, Cass. 24772/2014, Cass.
3387/2015, Cass. 9559/2015, Cass. 2173/2016), secondo cui
"in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla
circolazione stradale, in caso di investimento del pedone la
responsabilità del conducente è esclusa quando risulti pro-
vato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibi-
lità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allor-
ché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale
sicché l’automobilista si trovi nell’oggettiva impossibilità di
avvistarlo e comunque di osservarne i movimenti".
Nel caso di specie è emerso che l’attrice, per rincorre-
re il proprio cane sfuggito al suo controllo, sbucò all’im-
provviso e correndo davanti alla vettura condotta dalla
A. la quale, pur procedendo a velocità moderata, secondo
quanto dichiarato dal testimone C.C. (della cui attendibi-
lità non vi è ragione alcuna di dubitare, malgrado egli si
trovasse in qualità di trasportato all’interno della vettura
condotta dalla A. al momento del fatto, avendo reso dichia-
razione tempestiva e spontanea nell’immediatezza) e pur
tentando una manovra di emergenza, nulla poteva fare per
evitare l’impatto con il pedone.
Deve pertanto ritenersi che il comportamento dell’at-
trice, non conforme alle regole comportamentali e di pru-
denza in cui si compendiano i principi della cd. autore-
sponsabilità, sia stato dunque il fattore causale esclusivo
dell’evento.
Non potendosi muovere alcun addebito alla condotta
dell’automobilista, che ha provato ai sensi dell’art. 2054
c.c. di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e
che questo è dipeso dalla condotta del danneggiato la do-
manda, come proposta, deve essere rigettata.
La peculiarità della vicenda giustif‌ica la compensazio-
ne delle spese di lite fra le parti. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI TRIESTE
6 GIUGNO 2018
EST. FANELLI – RIC. M.C. C. A. ASSIC. S.P.A.
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Micropermanenti y De-
rivanti da sinistri stradali y Risarcibilità y Criteri y
Art. 139, comma 2, cod. ass. y Interpretazione.
. In tema di risarcimento del danno biologico di lieve
entità patito in seguito a sinistro stradale, l’art. 139,
comma secondo, cod. ass., va interpretato nel senso
che l’accertamento della sussistenza della lesione tem-
poranea o permanente dell’integrità psico-f‌isica deve
avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali;
tuttavia l’accertamento clinico strumentale obiettivo
non potrà in ogni caso ritenersi l’unico mezzo proba-
torio che consenta di riconoscere tale lesione a f‌ini
risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia,
diff‌icillmente verif‌icabile sulla base della sola visita
del medico legale. (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art.
139) (1)
(1) Si rammenta che l’art. 139 D.L.vo n. 209/2005 è stato modif‌icato
dapprima ad opera del D.L. n. 1/2012 (convertito in L. n. 27/2012) e
successivamente dalla L. n. 124/2017 che ha imposto o l’accertamento
clinico strumentale obiettivo o l’accertamento visivo solo se possibile
senza accertamento strumentale, come condizioni per il riconosci-
mento di un danno biologico permanente. In dottrina, per un’attenta
disamina di tale ultima normativa si rimanda a GIACOMO GUSSONI,
Il nuovo art. 139 c.d.a.: brevi rif‌lessioni sui criteri di valutazione del
danno biologico indicati al comma 19 dell’art. 1 della legge 4/8/2017
n. 124, in questa Rivista 2017, 775. Il D.M. (Ministero sviluppo eco-
nomico) 9 gennaio 2019, contenente l’aggiornamento degli importi
per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità,
derivanti da sinistri stradali, è pubblicato in questo stesso fascicolo.
In senso conforme alla sentenza in epigrafe si segnala Cass. civ. 19
gennaio 2018, n. 1272, in questa Rivista 2018, 202.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
M. C. ha citato in giudizio A. S.p.a., quale Impresa de-
signata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al f‌ine
di sentir accogliere le conclusioni, nel merito, di cui in epi-
grafe, invero esponendo di aver riportato lesioni personali –
con conseguenti danni per F.R.A.M., biologico, spese medi-
che e morale – in occasione di un sinistro occorso in data 17
maggio 2013, alle h. 9.00 circa, in (omissis). In particolare,
l’attrice viaggiava alla guida del dell’autoveicolo Opel Agila
(..), percorrendo la S.P. 16 con direzione di marcia (omis-
sis), allorquando, giunta all’altezza del Km 5,00, nei pressi
del dosso sovrappasso autostradale tratto discendente lato
(omissis), veniva in collisione con lo spigolo anteriore sini-
stro contro un autotreno telonato di colore blu proveniente
dal senso di marcia opposto; il conducente di quest’ultimo
infatti, a causa della presenza di fumo, invadeva la corsia di
marcia inversa, in quel momento appunto percorsa dall’au-
to attorea, la quale quindi, a seguito dell’impatto, impattava
nuovamente contro lo spigolo anteriore sx e il pneumatico
anteriore sx dell’autotreno Iveco 240 (..), di proprietà della
Cooperativa Autotrasporti L. soc. coop. e condotto da D. F.,
che procedeva dietro il predetto autotreno telonato di colo-

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