Tribunale Civile Di Treviso Sez. III, 25 Gennaio 2017, N. 170

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giur
1/2018 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
giorno 6 del mese di gennaio alle ore 23,00 presso la Sala
Amministrazione del Condominio sita in C. via N. C. n. 50
si riuniva l’assemblea dei condomini del Condominio X…
dopo le verif‌iche preliminari risultano presenti n. 0,00
Condomini...Trascorsi trenta minuti l’Amministratore di-
chiara sciolta la riunione in quanto nessuno degli aventi
diritto si è presentato” (v. doc. 3 fascicolo parte attrice).
Parte attrice ha documentalmente provato che l’as-
semblea nel luogo e nella data indicata nel verbale in
realtà non si è mai tenuta. Il Centro commerciale risulta
infatti essere stato chiuso dalle ore 12,30 del 6 gennaio
2015 e f‌ino nel giorno successivo alle ore 6,30 circa, come
risulta dalle fotograf‌ie del display di controllo delle aper-
ture e chiusure del Centro stesso in cui sono annotate tali
attività mediante l’inserimento dei codici personalizzati in
possesso di ciascun condominio (v. doc. 5).
La circostanza peraltro non è contestata dallo stesso
Condominio che nel costituirsi nel presente giudizio ha
dedotto che l’amministratore quel giorno, accompagnata
dal padre e da persone terze, si è “portata presso il centro”
per farvi ritorno dopo mezz’ora circa.
L’assemblea del condominio quindi non si è tenuta il
giorno 6 gennaio 2015 in quanto l’amministratore di con-
dominio, diversamente da quanto dichiarato nel verbale,
dalle 23.00 alle 23,30 di tale giorno non era presente nella
Sala Amministrazione e quindi evidentemente impossibi-
litato a verif‌icare la presenza o meno dei condomini.
Ne consegue che l’assemblea che si è svolta in data 7
gennaio 2015, seppure indicata in seconda convocazione,
deve considerarsi di prima convocazione. Ai sensi dell’art,
1136 c.c. infatti l’assemblea in seconda convocazione,
che è regolarmente costituita con l’intervento di tanti
condomini che rappresentino almeno un terzo del valore
dell’intero edif‌icio, presuppone che l’assemblea in prima
convocazione non abbia potuto deliberare per mancanza
di numero legale. Tale verif‌ica nel caso in esame non è
stata effettuata dall’amministratore C. per la semplice ra-
gione che l’assemblea non si è materialmente svolta.
Dalla documentazione in atti risulta che all’assemblea
del 7 gennaio 2015 hanno partecipato 10 condomini rappre-
sentanti 560 millesimi e quindi un valore inferiore rispet-
to a quello indicato dall’art. 1136 comma 1 c.c. che, come
noto, stabilisce che l’assemblea in prima convocazione è
regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini
che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edif‌icio.
L’assemblea del 7 gennaio 2015 pertanto non è stata
regolarmente costituita con conseguente invalidità di tut-
te le deliberazioni ivi assunte. La delibera deve pertanto
essere annullata per la mancanza del quorum costitutivo.
Alla luce di quanto detto, appare superf‌luo esaminare
gli ulteriori prof‌ili di illegittimità della delibera dedotti da
parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquida-
te come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui
al D.M. n. 55 del 20 14, tenuto conto della non particolare
complessità delle questioni trattate e della ridotta attività
istruttoria (scaglione: valore indeterminabile complessità
bassa). (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI TREVISO
SEZ. III, 25 GENNAIO 2017, N. 170
EST. AZZOLINI – RIC. C.A. ED ALTRE C. CONDOMINIO X
Amministratore y Attribuzioni y Contratto di as-
sicurazione dello stabile condominiale y Natura di
atto eccedente l’ordinaria attività y Previa auto-
rizzazione assembleare y Necessità y Maggioranza
richiesta.
. La polizza assicurativa costituisce atto eccedente le
ordinarie attribuzioni dell’amministratore - avendo
non una mera funzione conservativa delle parti comuni
ma lo scopo di evitare pregiudizi economici ai proprie-
tari dei fabbricati - e può essere stipulata solo previa
autorizzazione dell’assemblea la quale delibera con la
maggioranza qualif‌icata di cui all’art. 1136, commi 2 e
4, c.c. (c.c., art. 1130; c.c., art. 1136) (1)
(1) Analogamente, nel senso che l’amministratore del condominio non
è legittimato a stipulare il contratto d’assicurazione del fabbricato se
non sia stato autorizzato da una deliberazione dell’assemblea dei par-
tecipanti alla comunione, v. Cass. civ. 3 aprile 2007, n. 8233 in questa
Rivista 2007, 617. Sulla maggioranza richiesta per l’approvazione della
relativa delibera, cfr. Cass. civ. 6 luglio 2010, n. 15872, ivi 2011, 221.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che la richiesta di discus-
sione orale della presente lite avanzata dagli attori nella
comparsa conclusionale ai sensi dell’art. 281 quinquies,
non può essere accolta perché il testo della disposizione
citata consente la trattazione mista e condizione che l’i-
stanza sia proposta in sede di precisazione delle conclu-
sioni, onde consentire al giudice di f‌issare l’udienza di
discussione orale non oltre 30 giorni dalla scadenza del
termine per il deposito delle comparse conclusionali.
Nel merito si osserva che è in discussione se l’unità im-
mobiliare in proprietà degli attori, situata al piano terra del
Pa. Storico Ca.Ca. e destinata a uso commerciale, costitui-
sca parte dell’omonimo Condominio e sia quindi obbligata
a concorrere, con le altre sette unità, al pagamento della
somma di euro 889,57 inerente alla polizza assicurativa del
Fabbricato, al compenso dell’Amministratore, alle spese po-
stali e riferita al periodo 1 ottobre 2007 - 30 settembre 2010.
Parte attrice agisce per ottenere un accertamento ne-
gativo del relativo obbligo sull’assunto che il Pa. Ca.Ca.
costituirebbe un condominio parziale dal quale sarebbe
esclusa la loro unità immobiliare in ragione del fatto che
le parti comuni del Pa., quali scale – cortile interno – im-
pianti sarebbero a servizio esclusivo di un gruppo distin-
to di condomini che ne trae diretta utilità. Orbene, dalla
documentazione prodotta emerge in modo incontestabile
che l’immobile attoreo fa parte integrante di un unico edi-
f‌icio il quale, presentando una suddivisione in piani e uni-
tà distinte intestate a diversi soggetti, assume la natura
giuridica di fabbricato condominiale nel senso che accan-
to alla proprietà esclusive si distinguono parti strutturali
d’interesse comune che l’art. 1117 c.c. identif‌ica nel tetto,
muri maestri, fondazioni, cortile, scala ecc.

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