Tribunale Civile Di Treviso Sez. I, 11 Febbraio 2015, N. 335

Pagine84-86
84
giur
1/2016 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
s.r.l. potesse iniziare la propria attività d’impresa, delibera
la cui eff‌icacia non risulta essere stata sospesa dal Giudice
dell’impugnazione ex art. 1137 c.c. in seno al giudizio aven-
te rg. n. 53949/2012: come detto, tale delibera non attiene
all’eventuale accertamento del diritto della condomina U.
s.p.a. a collocare un sistema d’antenna sul lastrico solare;
2) il provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. con cui
il Tribunale di Milano ha ordinato alla condomina U. s.p.a.
la cessazione dell’espletamento di qualsivoglia attività af-
ferente l’intrattenimento di persone mediante l’esercizio
della ristorazione, dell’organizzazione di eventi e /o l’uso
di apparecchi da gioco e la raccolta scommesse è stato,
come detto in precedenza, revocato dal Collegio che ha di-
satteso la domanda cautelare di inibitoria del Condominio
C. in Milano;
3) l’ordinanza del Comune di Milano datata 7 febbraio
2014 con cui era stato sospeso per sei mesi l’espletamento
dell’attività di raccolta scommesse e gioco d’azzardo svolta
dalla conduttrice S. s.r.l. risulta allo stato annullata dal
T.A.R. Lombardia adito dalla U. s.p.a.;
4) alcuna rilevanza assume in questa sede la disposi-
zione dell’art. 14 del regolamento di condominio qualun-
que sia il campo di applicazione che si voglia attribuire
a quest’ultimo e su cui le posizioni delle parti sembrano
divergere, art. 14 del regolamento che, nel menzionare mi-
nuziosamente gli specif‌ici divieti gravanti in capo ai con-
domini dello stabile di Via (omissis) in Milano, non dice
nulla circa l’uso potenziale del lastrico condominiale ad
opera dei singoli condomini.
In def‌initiva la verosimiglianza delle domande caute-
lari azionate dalle ricorrenti U. s.p.a. e S. s.r.l. avverso i
convenuti appare positivamente accertata, di talché de-
vesi accertare allo stato il diritto delle parti ricorrenti U.
s.p.a. e S. s.r.l. di collocare sul lastrico solare del Condo-
minio C. in Milano l’impianto per la ricezione del segnale
a mezzo antenne a servizio delle unità immobiliari in uso
alla S. s.r.l. con il conseguente obbligo del Condominio
convenuto di consentirne l’installazione e dei condomini
F.M. e F.C. a consentire il passaggio ai tecnici incaricati
della posa del predetto impianto attraverso il terrazzo di
pertinenza delle loro unità abitative quanto meno per il
tempo necessario alla realizzazione delle opere sul lastri-
co condominiale del settimo piano dello stabile.
Delle due soluzioni tecniche afferenti la posa dell’im-
pianto d’antenna prospettate dal c.t.u. alle pagine 14 e se-
guenti dell’elaborato peritale – soluzioni tecniche ritenute
entrambe soddisfacenti per le richieste di tutte le parti di
causa - il Collegio mostra di prediligere quella denominata
soluzione I lettera b) di cui alla pagina 15 del medesimo
elaborato peritale prevedente la posa di due paline nel lato
del lastrico solare opposto a quello in cui risulta attual-
mente ubicata l’originaria palina condominiale ove colloca-
re le antenne, vale a dire nella parte del lastrico solare lato
cortile interno dello stabile: ciò sulla base del fatto che la
predetta soluzione tecnica impedisce la visibilità del nuovo
impianto da realizzare dal terrazzino dei condomini F.M. e
F.C. palesandosi quale soluzione tecnica meno invasiva per
le proprietà private dei predetti condomini.
Quanto inf‌ine al pregiudizio imminente ed irreparabile
a corredo del provvedimento cautelare invocato dalle ri-
correnti U. s.p.a. e S. s.r.l., lo stesso è da ravvisare non sol-
tanto nel fatto che, palesandosi la posa dell’impianto per
cui è lite quale presupposto necessario al f‌ine di consenti-
re alla conduttrice S. s.r.l. lo svolgimento della propria at-
tività d’impresa, l’attesa di una pronuncia nel merito even-
tualmente satisfattiva delle pretese delle parti ricorrenti
esporrebbe la conduttrice S. s.r.l. ad un danno economico
dall’incerta protrazione, assai grave e diff‌icilmente ripara-
bile per equivalente attraverso un risarcimento pecunia-
rio, ma anche nella considerazione che un accertamento
delle ragioni di parte ricorrente soltanto all’esito della
def‌inizione del giudizio di merito ed il conseguente acco-
glimento della domanda di risarcimento danni a discapi-
to del Condominio C. in Milano esporrebbe la collettività
condominiale al rischio di dovere sostenere un esborso
economico di notevole rilievo sì da consigliare nelle more
dell’instauranda fase di merito l’accoglimento dell’odierno
reclamo: si consideri comunque che, all’esito della presen-
te fase cautelare, è emerso del pari l’intento del Condo-
minio C. in Milano di volere provvedere ad installare un
nuovo impianto per la ricezione radiotelevisiva, il che fa
concludere il Collegio nel senso sopra palesato.
Le spese di entrambi i gradi della fase cautelare – ivi
compreso il costo della c.t.u. - seguono la soccombenza e
vanno liquidate come da dispositivo a carico del Condomi-
nio C. in Milano. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI TREVISO
SEZ. I, 11 FEBBRAIO 2015, N. 335
PRES. RONZANI – EST. CECCON – RIC. C.F. C. D.M.
Matrimonio y Separazione dei coniugi y Casa co-
niugale y Assegnazione y Presupposti y Controver-
sie sul diritto di proprietà o di abitazione dell’im-
mobile y Competenza funzionale del giudice della
separazione y Esclusione y Giudizio di cognizione
ordinaria y Sussistenza.
. In tema di separazione, l’assegnazione della casa co-
niugale non può costituire una misura assistenziale
per il coniuge economicamente più debole, ma postula
l’aff‌idamento dei f‌igli minori o la convivenza con i f‌igli
maggiorenni non ancora autosuff‌icienti, mentre ogni
questione relativa al diritto di proprietà di uno dei co-
niugi o al diritto di abitazione sull’immobile esula dalla
competenza funzionale del giudice della separazione
e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria.
(c.c., art. 155 quater) (1)
(1) Pronuncia in tutto conforme a Cass. civ. 1 agosto 2013, n. 18440,
in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna. Nel senso che l’art. 155,
quarto comma, c.c. non è applicabile al coniuge, ancorché avente
diritto al mantenimento, in assenza di f‌igli aff‌idati minori o maggio-
renni non autosuff‌icienti conviventi, potendo, in tal caso, il giudice
procedere all’assegnazione della casa coniugale unicamente nell’ipo-
tesi di comproprietà dell’immobile, cfr. Cass. civ. 21 gennaio 2011, n.
1491, in questa Rivista 2011, 695.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT