Tribunale Civile di Treviso sez. I, 20 aprile 2018, n. 866

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 9/2018
MERITO
9/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
MERITO
sicurativa e mettere a disposizione di quest’ultima le even-
tuali prove ed i documenti in suo possesso (cfr. Giudice
di pace Roma, 14 novembre 2012, n. 50441; si veda anche
Giudice di pace Bari, 31 agosto 2010, n. 6798; Giudice di
pace Torino, 28 novembre 2007, n. 11700; Giudice di pace
Pomigliano D’Arco, 7 novembre 2007).
Detto altrimenti, viene garantita piena partecipazione
alle trattative stragiudiziali alla compagnia assicuratrice
del danneggiante, al f‌ine di incentivare il dialogo tra tut-
te le parti e giungere più facilmente ad una composizione
bonaria della vertenza, evitando così un inutile ricorso al
giudice.
Di qui la necessità che l’onere posto a carico del dan-
neggiato sia compiutamente assolto, tanto più che non
trattasi di un onere particolarmente gravoso, atteso che
si tratterà di spedire la medesima lettera raccomandata
alla propria compagnia assicuratrice (in via principale,
per così dire) ed alla compagnia del veicolo antagonista
(per conoscenza).
La posta in gioco coincide con la possibilità di perse-
guire in concreto l’obbiettivo che, da tempo, è prioritario
per il legislatore: riequilibrare le posizioni del danneggia-
to e dell’assicuratore, ma, al contempo, stimolare serie ed
effettive trattative stragiudiziali, per scoraggiare il facile
ricorso alla tutela giurisdizionale in una materia che, per
decenni, ha visto proliferare il contenzioso, rappresentan-
do un’autentica criticità per il nostro sistema giudiziario.
Di qui l’accento sul principio di solidarietà sociale ex
art. 2 Cost., ma anche sui generali principi di buona fede
e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.), nella prospettiva di
una sana cooperazione tra il danneggiato-creditore e l’as-
sicuratore-debitore.
Anche perché, soprattutto a seguito dell’introduzione
dell’indennizzo diretto ex art. 149 C.d.A., il danneggiato è
meno forte di quanto si immagini o, perlomeno, di quanto
fosse negli anni passati.
In giurisprudenza, il mutamento di prospettiva è stato
avvertito con assoluta chiarezza.
È in questo contesto che si inserisce la valorizzazione
del comportamento delle parti e della gestione della fase
stragiudiziale della lite, nel segno di un dialogo tra le parti
fattivo e produttivo, anche perché, sovente, la controver-
sia verte solo sulla diversa quantif‌icazione dei danni.
In quest’ambito, più che in altri, vale la massima, per cui
giungere celermente ad una adeguata soluzione transattiva
è interesse di tutti: del danneggiato, come dell’assicurato-
re, poiché entrambi evitano i tempi, i costi e l’incertezza
dell’esito del giudizio; è interesse della giustizia, che può
concentrarsi su quelle controversie, che più di altre, richie-
dono l’intervento del giudice terzo per poter essere def‌inite.
Alle considerazioni che precedono consegue l’accogli-
mento dell’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma
della sentenza di primo grado, la declaratoria di impropo-
nibilità della domanda giudiziaria azionata in primo grado
dall’Autocarrozzeria odierna appellante.
Il carattere preliminare della questione sin qui esami-
nata esime il giudice dall’affrontare le ulteriori problema-
tiche sottoposte alla sua attenzione.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ritiene di doverle
compensare integralmente tra le parti in relazione ad en-
trambi i gradi di giudizio, essendo sottese alla controver-
sia questioni giuridiche tecnicamente complesse ed aven-
do la presente sentenza statuito su una questione ancora
dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI TREVISO
SEZ. I, 20 APRILE 2018, N. 866
EST. PESCI – RIC. V.T. C. COMUNE DI TREVISO
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Violazio-
ni del Codice della strada y Notif‌icazione y Spese
y Spese di accertamento e di notif‌icazione ex art.
201, comma 4, c.d.s. e spese del procedimento ex
art. 203, comma 3, c.d.s. y Differenza y Esclusione.
. Non vi è alcuna differenza ontologica tra “le spese
di accertamento e di notif‌icazione” di cui all’art. 201,
comma 4 c.d.s. e “le spese del procedimento di cui al
successivo art. 203, comma 3, c.d.s. Pertanto, deve ri-
tenersi che le due espressioni abbiano una portata
concettuale equivalente, e che quindi si riferiscano a
tutti i costi che l’Amministrazione sostiene nel proce-
dimento di rilevazione e contestazione della violazione
al Codice della Strada. (Sulla base di questo principio il
giudice a quo ha escluso che le spese del procedimento
venissero in rilievo solo nella fase esecutiva, attivata in
caso di omesso pagamento della sanzione) (nuovo c.s.,
art. 7; nuovo c.s., art. 15; nuovo c.s., art. 201; nuovo
c.s., art. 203) (1)
(1) Per utili ragguagli si rimanda a Cass. civ. 7 agosto 2012, n. 14181,
in questa Rivista 2013, 164, secondo cui le spese postali sostenute
dall’amministrazione per la notif‌icazione del verbale di contestazio-
ne di un’infrazione al codice della strada formano un tutt’uno con la
somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
V.T. - premesso che il 2 aprile 2013 il Comune di Treviso
gli aveva notif‌icato il verbale di contestazione n. B344930,
elevato il 6 febbraio 2013 dalla Polizia Locale per violazio-
ne dell’art. 7/1 lett. a e 15 del D.L.vo 285/1992, c.d. codice
della strada (sosta oltre il periodo consentito con esibi-
zione del disco orario), del valore di € 42,53, comprensivo
di € 17,53 di spese postali e di procedimento amministra-
tivo; premesso, altresì, di avere proposto ricorso avanti al
Giudice di pace, contestando il solo importo richiesto a
tiolo di spese postali e di procedimento amministrativo,
superiore al limite consentito di legge; di essere rimasto
interamente soccombente in detto giudizio - tutto quan-
to premesso, ha proposto il presente gravame avverso la
sentenza n. 112/2014 del Giudice di pace di Treviso (dep.
23 gennaio 2014), interamente devolutivo, sostenendo che
questa sia “erronea e/o ingiustamente gravatoria” per i se-
guenti motivi:
sulla omessa precisazione delle conclusioni: per avere
affermato il G.d.P. stigmatizzando il deposito di un foglio
di PC contenente anche alcune deduzioni che il ricorrente
“non [avrebbe] formulato proprie conclusioni, né presen-
tato un foglio che avesse per contenuto esclusivamente la
precisazione delle conclusioni”, rendendo, per ciò solo, “la
domanda indeterminata nel proprio contenuto e nelle pro-
prie allegazioni”, senza considerare, invece, che il ricorso
avverso le sanzioni amministrative del codice della stra-
da è soggetto alla disciplina del rito lavoro (art. 6 D.L.vo
150/2011), che non prevede un’apposita udienza di preci-
sazione delle conclusione, ma solo di discussione, e che,
quindi, anche a fronte di una omessa espressa precisazio-
ne, le conclusioni non avrebbero potuto essere altre se non
quelle del ricorso introduttivo;
sulla illegittimità della delibera del Comune di Treviso:
per avere il G.d.P. ritenuto il verbale impugnato conforme
a quanto previsto dall’art. 201/4 del Codice della Strada,
avendo richiesto l’Amministrazione, a titolo. di spese di
accertamento, quanto previsto dalla delibera della giunta
n. 214 del 29 dicembre 2005 (€ 10,33), ed a titolo di spese
postali, l’effettivo costo della notif‌icazione, a seguito degli
aumenti praticati da Poste Italiane a partire dal 1 gennaio
2013 (€ 7,20), senza considerare, invece che, ai sensi del
citato art. 201/4 sono a carico del trasgressore le spese di
accertamento e notif‌ica - inerenti esclusivamente al ver-
bale - mentre, ai sensi dell’art. 203/3 C.d.S. le spese del
procedimento vengono in rilievo solo nella fase esecutiva,
attivata in caso di omesso pagamento della sanzione; oltre
a ciò, ha sostenuto che il G.d.P. avrebbe errato nel ritene-
re la legittimità della invocata delibera che, al contrario,
avrebbe dovuto essere disapplicata, ai sensi dell’art. 5 L.
2248/1865 All. E, in quanto adottata in violazione dell’art.
2 D.M. Ministero dell’Economica e delle Finanze del 12
settembre 2012, che ha f‌issato in € 5,18 le spese di notif‌ica
ripetibili dal destinatario; da ultimo; ed in ogni caso, ha
sostenuto che il G.d.P. avrebbe erroneamente ritenuto as-
solto l’onere probatorio avversario con la sola produzione
della detta delibera comunale, perché assistita dalla pre-
sunzione di legittimità di ogni atto amministrativo.
Costituito in giudizio, il Comune di Treviso ha resistito
al gravame chiedendone l’interale rigetto.
In particolare, ha sostenuto, la fondatezza della deci-
sione in rito del G.d.P. sostenendo che è facoltà del giudice,
anche nelle cause assoggettate al rito del lavoro, f‌issare
un’udienza dedicata alla precisazione delle conclusioni;
nel merito facendo presente che, comunque, il giudice di
prime cure ha deciso anche su questo aspetto - ha affer-
mato l’inconferenza della pretesa distinzione tra “spese
del procedimento” e “spese di accertamento”, precisando,
in ogni caso, che le spese di cui all’art. 201/4 C.d.S. sono
riferibili a tutte le spese sostenute dall’amministrazione
sanzionante, anche per l’individuazione del trasgressore
(quando la contestazione non sia immediata), la compi-
lazione del verbale e la sua notif‌icazione, come legittima-
mente indicate e quantif‌icate dalla citata delibera della
giunta comunale.
Da ultimo, ha rilevato la mancanza, nel caso di spe-
cie, dei presupposti legittimanti la disapplicazione di tale
delibera, facoltà non preclusa, in astratto all’AGO, chia-
mata a conoscere, incidenter tantum, della legittimità di
un provvedimento amministrativo. Alla prima udienza, il
giudice ha rigettato la sospensiva richiesta dall’appellante
ai sensi dell’art. 283 c.p.c., e ritenuta la causa matura per
- la decisione, ha rinviato per la precisazione delle con-
clusioni. Con variazione tabellare adottata dal Presidente
del Tribunale in data 21 settembre 2017, prot. 2027/2010,
esecutiva dal 20 ottobre 2017; la presente causa è stata
assegnata a questo giudice che, all’udienza dell’8 febbraio
2018, ha invitato le parti a precisare le loro conclusioni,
assegnando termine di giorni 20 per il deposito delle com-
parse conclusionali ed ulteriore termine di giorni 20 per il
deposito delle note di replica; all’udienza di precisazione
delle conclusioni, l’appellante ha depositato il bollettino
attestante l’avvenuto pagamento della sanzione ammini-
strativa oggetto di causa, (senza acquiescenza), ed alcune
dichiarazioni sopravvenute del Ministro dei Trasporti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. È fondato il primo motivo di appello.
Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 6 D.L.vo 150/2011,
il procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione
è regolato, anche nel giudizio di primo grado, dal rito la-
voro dove - come ribadito dalla costante giurisprudenza di
legittimità – “stante il divieto delle udienze di mero rin-
vio, ogni udienza, compresa la prima è destinata, oltre che
all’assunzione delle prove, alla discussione e quindi all’im-
mediata pronunzia della sentenza mediante lettura del di-
spositivo, mentre non è prevista un’udienza di precisazio-
ne delle conclusioni, le quali, salvo modif‌iche autorizzale
dal giudice per gravi motivi, restano per l’attore quelle di
cui al ricorso e per il convenuto quelle di cui alla memoria
di costituzione” (ex multis, Cass. sez. lav. n. 2258/1996).
Di conseguenza, nel giudizio di primo grado, il giudice
di pace avrebbe dovuto decidere l’opposizione sulle do-
mande formulate dalle parti negli atti introduttivi, con i
quali si cristallizzano il thema decidendum ed il thema
probandum del giudizio, unici elementi rilevanti ai f‌ini
della valutazione della determinatezza e fondatezza della
domanda.
II. Tuttavia, non è fondato il secondo motivo di appello.
Va precisato, in primo luogo, che la giurisprudenza
della Suprema Corte di cassazione - dalla quale questo
giudice non ha motivo alcuno per discostarsi - ha avuto
occasione di chiarire che nessuna differenza ontologica è,
ravvisabile tra “le spese di accertamento e di notif‌icazio-
ne” di cui all’art. 201/4 del Codice della Strada e “le spese
del procedimento di cui al successivo art. 203/3 (vd. Cass.
14181/2012); pertanto, deve ritenersi che le due espres-
sioni abbiano una portata concettuale equivalente, e che
quindi si riferiscano a tutti i costi che l’Amministrazione
sostiene nel procedimento di rilevazione e contestazione
della violazione al Codice della Strada.
Ciò detto, deve rilevarsi l’inesistenza dei presupposti
legittimanti, ai sensi dell’invocato art. 5 L. 2248/1865 All.

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