Tribunale Civile Di Torino Sez. VIII, 16 Marzo 2017, N. 1424

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giur
6/2017 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
3.d. La prova dell’adempimento dell’obbligo di forma-
zione
La sentenza in commento fa cenno anche al tema della
prova dell’espletamento, da parte dell’amministratore,
dell’attività di formazione prescritta dalla legge.
La sentenza precisa a questo riguardo che la prova
dell’adempimento di tale obbligo non è fornita sempre e ne-
cessariamente dall’“attestato” rilasciato dall’ente formato-
re, ma può essere fornita dall’amministratore anche in altro
modo, con la produzione della “documentazione attestante
l’iscrizione al corso obbligatorio o una autocertif‌icazione”.
Ciò che è importante sottolineare – aff‌inché quanto af-
ferma la sentenza possa essere inteso correttamente - è che
l’obbligo dell’amministratore previsto dalla norma concerne
non solo la pura e semplice frequentazione del corso di ag-
giornamento ma anche il superamento - al termine di questo
- dell’esame f‌inale (esame previsto espressamente dal decreto
ministeriale 13 agosto 2014): la prova che l’amministratore do-
vrà fornire riguarderà dunque sia la frequentazione del corso
sia l’ulteriore elemento costituito dal superamento dell’esame.
Da segnalare che, proprio in considerazione dell’impor-
tanza che il tema presenta, si va diffondendo nel mondo
del condominio – anche alla luce del suggerimento in tal
senso formulato dalla Confedilizia, la maggiore organizza-
zione rappresentativa dei proprietari di immobili – la pras-
si secondo cui l’amministratore che presenti un’offerta per
assumere l’incarico di amministrazione di un condominio
produca – unitamente al preventivo relativo ai suoi com-
pensi - anche la copia dell’attestato comprovante l’adempi-
mento da parte sua dell’obbligo di aggiornamento del quale
stiamo discorrendo. Da segnalare che viene anche suggeri-
to che la copia di tale attestato venga presentata dall’am-
ministratore ai condòmini ogni anno, quale documento
allegato all’avviso di convocazione dell’assemblea annuale.
Si tratta di una prassi - che appare corretta ed opportuna
- che muove dalla considerazione – che è alla base anche
della sentenza che si annota - che lo svolgimento dell’atti-
vità di aggiornamento, costituente requisito imposto dalla
legge per l’attività dell’amministratore, concorre sul piano
sostanziale a def‌inire la professionalità dell’amministratore.
È pertanto logico e naturale che lo stesso amministratore
fornisca di sua iniziativa – prima ancora che i condòmini la
chiedano – la prova della sussistenza di tale elemento.
NOTE
(1) Sulla f‌igura dell’amministratore dopo la riforma si veda: CIRLA,
L’amministratore: un mandatario che deve gestire il condominio nel
rispetto della legge, in Immobili & proprietà 2013, pag. 144 ss.; ROTA,
Il nuovo amministratore di condominio, in Immobili & proprietà 2014,
pag. 687 ss.; SCALETTARIS, Alcune rif‌lessioni sulla necessità della pre-
senza dell’amministratore del condominio alla luce della riforma, in
questa Rivista 2014, pag, 299 ss.
(2) Così Tribunale Taranto decreto 21 settembre 2015 (in questa
Rivista 2016, pag. 307).
(3) Si veda Cass. Sez. VI ord. 22 marzo 2017 n. 7395 (in questa Rivi-
sta 2017, pag. 302).
(4) Si veda in questo senso da ultimo Cass. Sez. VI ord. 22 marzo
2017 n. 7395, cit.
(5) Si veda LAZZARO – DI MARZIO – PETROLATI, Codice del Con-
dominio, Milano 2017, pag. 317.
(6) Così ancora LAZZARO – DI MARZIO – PETROLATI, Codice del
Condominio, Milano 2017, pag. 317.
TRIBUNALE CIVILE DI TORINO
SEZ. VIII, 16 MARZO 2017, N. 1424
EST. PELLA – RIC. SOC. X S.A.S. C. DITTA INDIVIDUALE Y
Contratto di locazione y Risoluzione per inadem-
pimento del conduttore y Gravità dell’inadempi-
mento y Valutazione y Comportamenti successivi
alla domanda di risoluzione y Purgazione della mora
in data successiva alla notif‌ica dell’intimazione di
sfratto y Accertamento della gravità del pregresso
inadempimento y Preclusione y Esclusione y Ragioni.
. La purgazione della mora, successiva alla domanda
di risoluzione insita nell’intimazione di sfratto, non è
ostativa, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1453 c.c.,
all’accertamento della gravità del pregresso inadempi-
mento nell’ambito del giudizio ordinario che a tal f‌ine
prosegua dopo il pagamento dei canoni scaduti da parte
dell’intimato, stante che la citata norma non introduce
per il convenuto un divieto assoluto di adempimento
dopo la proposizione della domanda di risoluzione, ma
si limita a sancire l’ineff‌icacia di un inadempimento
tardivo a sanare o diminuire le conseguenze del pre-
gresso inadempimento posto a base della domanda,
sull’implicito presupposto che questo sia sussistente e
che, quindi, il creditore non abbia più interesse all’a-
dempimento. (c.c., art. 1453; c.c., art. 1455; l. 27 luglio
1978, n. 392, art. 55) (1)
(1) La pronuncia in epigrafe aderisce all’orientamento espresso da
Cass. civ. 11 ottobre 2002, n. 14527 e, prima ancora, da Cass. civ. 14
maggio 1983, n. 3328, entrambe in www.latribunaplus.it. Nel senso
poi che, ai f‌ini della risoluzione per morosità, il giudice deve valutare
la gravità dell’inadempimento anche alla stregua del comportamento
del conduttore successivo alla proposizione della domanda in quanto
l’avvenuto pagamento della somma richiesta dal locatore, nelle more
del giudizio, non può non incidere sulla valutazione prognostica del
suo futuro comportamento così da escludere, in termini di rilevan-
te probabilità, il possibile verif‌icarsi di ulteriori inadempimenti, cfr.
Cass. civ. 30 settembre 2014, n. 20551, in questa Rivista 2015, 678.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dall’ordinanza di muta-
mento di rito nel giudizio di convalida dell’intimato sfratto
per morosità del conduttore attesa la sanatoria della mo-
rosità in data successiva alla notif‌ica. Le domande sono
procedibili avendo parte ricorrente adempiuto all’obbligo
di instaurare la procedura di mediazione ex art. 5 comma
primo bis del D.L.vo n. 28 del 2010. Prima di esaminare il
merito, si precisa quanto segue. L’allegazione della difesa
dell’intimato secondo cui “già al momento della notif‌ica
dell’intimazione di sfratto per morosità il debito matura-
to era inferiore a quello contestato” non è stata provata

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