Tribunale Civile Di Torino Sez. Viii, 28 Gennaio 2016

Pagine427-431
427
giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 4/2016
Non appare invocabile in questa sede il principio dell’i-
noperatività, nel condominio, della normativa sulle distan-
ze legali, dal momento che tale principio se può valere con
riferimento alle opere eseguite sulle parti comuni e sempre
che si tratti di uso normale di queste ultime, non si estende
invece ai rapporti fra i singoli condomini (Cass. civ. sez.
II, Sentenza n. 13170 del 25 ottobre 2001). L’orientamen-
to richiamato dal convenuto in base al quale, in ipotesi
di contrasto tra la disciplina particolare relativa alle cose
comuni e la normativa sulle distanze, deve riconoscersi la
prevalenza della norma speciale in materia di condominio
con conseguente inapplicabilità della disciplina generale
sulle distanze, presuppone in ogni caso il rispetto dei limiti
di cui all’art. 1102 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. II, sentenza n.
6546 del 18 marzo 2010) e quindi non può trovare appli-
cazione nel caso di specie. Ciò premesso, va preliminar-
mente evidenziato che l’attore nei propri scritti difensivi
lamenta anche la violazione della normativa in materia di
distanze nell’apertura di nuove vedute, in relazione alla
quale non occorre verif‌icare se l’opera rientri o meno nel
concetto di “nuova costruzione”. Orbene, accertato che la
terrazza realizzata dal V. è stata costruita a conf‌ine con la
proprietà del G., in una sorta di continuum ideale con la
terrazza di quest’ultimo, e che il muro che separa le due
proprietà degrada in modo da consentire il prospicere e
l’inspicere all’interno della terrazza dell’attore, deve rite-
nersi integrata la lamentata violazione con riferimento alla
previsione dell’art. 905, comma 2, c.c., a norma del quale:
“Non si possono parimenti costruire balconi o altri spor-
ti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che
permetta di affacciarsi sul fondo del vicino se non vi è la
distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea
esteriore di dette opere”. Sul punto, sono totalmente da di-
sattendere le conclusioni formulate dal CTU che pongono
a carico di parte attrice un onere di intervento che, emerso
in sede conciliativa come possibile punto di incontro tra le
parti, non risulta avere alcun fondamento normativo nella
presente sede giudiziale. Di conseguenza, considerato che
l’opera può ritenersi conclusa con la comunicazione di f‌ine
lavori del 20 ottobre 2010 (cfr. pago 10 elaborato peritale)
e che quindi la compressione del diritto del G. si è protratta
f‌ino ad oggi per un periodo di cinque anni e tre mesi e si è
manifestata, nel rapporto tra possibilità di affaccio dalla
terrazza del convenuto e dimensioni della terrazza dell’at-
tore, con una limitazione della privacy e conseguente riper-
cussione sull’utilizzo della terrazza che si reputa congruo
stimare nella misura del 30%, valutato in Euro 100,00 men-
sili il vantaggio economico ritraibile dall’utilizzazione della
terrazza delle dimensioni di quella dell’attore, se ne ricava
un deprezzamento stimabile in via equitativa, all’attualità,
nella misura di Euro 1.890,00 (Euro 100,00 x 63 - 70%).
Avuto riguardo all’esito della lite, le spese di causa
debbono essere poste a carico del convenuto, in base al
principio della soccombenza.
Analogamente, le spese di CTU, nella misura già liqui-
data in corso di causa, con separato decreto emesso in
data 8 gennaio 2014, debbono essere poste def‌initivamen-
te a carico del convenuto, che vi ha dato causa. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI TORINO
SEZ. VIII, 28 GENNAIO 2016
EST. PEILA – RIC. PALAZZO S.R.L. (AVV. BOSCO) C. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI (AVV. DISTR. STATO DI TORINO)
Canone y Conduttore P.A. y Riduzione del canone
ex art. 3, comma 4, D.L. n. 95/2012 nella misura del
15% y Recesso del locatore y Effetto immediato e
senza onere di preavviso y Legittimità.
. A fronte della riduzione del canone ex art. 3, comma
4, D.L. n. 95/2012 (convertito nella L. n. 135/2012) per
gli immobili ad uso istituzionale condotti in locazione
in regime di diritto privato dalle Amministrazioni cen-
trali, il locatore ha diritto di recedere dal contratto in
ogni momento e senza necessità di preavviso. (c.c., art.
1339; d.l. 6 luglio 2012, n. 95, art. 3) (1)
(1) Interessante ed argomentata sentenza che non consta di prece-
denti in termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa possono essere riassunti come segue. Le
parti stipulavano in data 11 marzo 2003 un contratto di lo-
cazione ad uso uff‌ici ed archivi di parte dell’immobile sito
in Torino al Corso Stati Uniti n. 45, per la superf‌icie com-
plessiva coperta di mq 2490 circa, unitamente ai mobili e
agli arredi, per la durata di anni sei, con decorrenza dal de-
creto di approvazione del contratto ai sensi dell’art. 29 del
R.D. n. 2440 del 1923, per l’importo di € 212.031,21 quale
canone annuo (doc. 2 parte ricorrente). In data 27 maggio
2009 le parti davano atto della decorrenza del contratto
dal 1 giugno 2003 e manifestavano la volontà di procedere
al rinnovo del medesimo per un ulteriore periodo di sei
anni, ossia con scadenza al 31 maggio 2015, alle medesime
condizioni (doc. 3 parte ricorrente). In data 3 giugno 2014
il Segretario generale del T.A.R. per il Piemonte comuni-
cava via pec alla proprietà l’intenzione di procedere al pa-
gamento del canone nella misura ridotta del 15% a far data
dal 1 luglio 2014, in applicazione dell’art. 3, comma quarto,
del D.L. n. 95 del 2012 (doc. 5 parte ricorrente).
In data 5 giugno 2014 la società Palazzo srl comunicava
via pec l’intenzione di avvalersi del diritto di recesso di cui
all’art. 3, comma quarto, sopra citato (doc. 6 parte ricor-
rente), con invito a liberare l’immobile da persone e cose
entro e non oltre il 30 giugno 2014. Seguiva la nota del
T.A.R. per il Piemonte nella quale si contestava la validità
del recesso per assenza del preavviso di mesi dodici (art.
42 della legge n. 392 del 1978) e si proponeva di stabili-
re quale termine per il rilascio la scadenza naturale del
contratto al 31 maggio 2015, proposta non accettata dalla
proprietà (doc. 7 e 8 parte ricorrente).
L’art. 3, comma quarto, del decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, con-
vertito con modif‌icazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
ai f‌ini del contenimento della spesa pubblica, ha previ-
sto che “con riferimento ai contratti di locazione passiva
aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT