Tribunale Civile Di Torino Sez. I, 29 Gennaio 2016, N. 544

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giur MERITO
4/2016 Arch. loc. cond. e imm.
zione d’uso dell’immobile come desumibile dal progetto
assentito in sede di rilascio della necessaria concessione
edilizia.
Priva di qualsivoglia fondamento deve, invero, essere
reputata la pretesa di parte attrice di ottenere un ulte-
riore abbattimento (da 0,55 a 0,50) del coeff‌iciente di ri-
duzione utilizzato dal tecnico calcolatore in relazione alla
destinazione d’uso della unità immobiliare in argomento,
posto che la valutazione peritale come già detto - è stata
correttamente ancorata alla destinazione d’uso assentita
in sede di rilascio della concessione edif‌icatoria, e a nul-
la può quindi valere la mancata classif‌icazione catastale
della stessa e, ancor meno, la sua attuale differente de-
stinazione da parte dell’avente diritto.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 69 disp. att. c.c., la
domanda attrice deve, in def‌initiva, trovare accoglimento
limitatamente ai motivi di gravame inerenti i valori mil-
lesimi erroneamente attribuiti al lastrico solare sia nella
tabella generale di proprietà che in quella gestionale ine-
rente la manutenzione del manufatto ex art. 1126 c.c..
Il regolamento delle spese processuali può essere ope-
rato con la integrale compensazione delle stesse, in ragio-
ne del reciproca parziale soccombenza.
Il presente provvedimento deve, come per legge, essere
dichiarato provvisoriamente esecutivo. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI TORINO
SEZ. I, 29 GENNAIO 2016, N. 544
EST. DI CAPUA – RIC. SOC. (OMISSIS) S.A.S. (AVV. BERCHI) C. CONDOMINIO
(OMISSIS) (N.C.)
Amministratore y Rimborso delle spese anticipate
y Legittimazione processuale passiva y Condominio
nella persona del nuovo amministratore y Singoli
condòmini y Sussistenza.
. L’amministratore cessato dall’incarico può chiedere
il rimborso delle somme da lui anticipate per la ge-
stione condominiale sia nei confronti del condominio
legalmente rappresentato dal nuovo amministratore
sia, cumulativamente, nei confronti di ogni singolo
condòmino, la cui obbligazione di rimborsare all’ammi-
nistratore-mandatario le anticipazioni da questo fatte
nell’esecuzione dell’incarico deve considerarsi sorta
nel momento stesso in cui avviene l’anticipazione e
per effetto di essa e non può considerarsi estinta dalla
nomina del nuovo amministratore, che amplia la legit-
timazione processuale passiva, senza eliminare quelle
originali, sostanziali e processuali. (c.c., art. 1129; c.c.,
art. 1130; c.c., art. 1131; c.c., art. 1720) (1)
(1) Negli stessi termini, v. Cass. civ. 27 settembre 1996, n. 8530, in
questa Rivista 1996, 879. Si veda anche Cass. civ. 24 novembre 2008,
n. 27890, in Guida al diritto 2009, 8, 59. Nel senso che la cessazione
dall’incarico non determina il sorgere di una responsabilità solidale
tra i condòmini, con conseguente possibilità per l’amministratore di
rivolgersi ad uno qualunque di costoro per il pagamento dell’intero
salvo il diritto di regresso del condomino richiesto dell’adempimento
nei confronti degli altri, in forza dei principi della solidarietà passiva,
v. Trib. civ. Torino 26 settembre 2001, in questa Rivista 2002, 182,
confermato anche da Trib. civ. Parma 12 settembre 2001, ibidem, 322.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Con atto di citazione datato 6 dicembre 2013, ri-
tualmente notif‌icato in data 19 dicembre 2013, la società
(omissis), in persona dei soci accomandatari nonché
legali rappresentanti pro tempore signori (omissis), ha
convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino il Con-
dominio di (omissis), in persona dell’amministratore pro
tempore, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni di
cui in epigrafe.
1.2. All’udienza f‌issata per la prima comparizione delle
parti ex art. 183 c.p.c. nessuno si è costituito per il con-
venuto Condominio di (omissis) ed il precedente Giudice
Istruttore dr. Toscano, verif‌icata la rituale notif‌icazione
della citazione, ne ha dichiarato la contumacia.
1.3. Il Giudice Istruttore, su richiesta della parte attri-
ce, ha concesso i termini perentori previsti dall’art. 183,
sesto comma, c.p.c..
1.4. All’esito della successiva udienza il Giudice Istrut-
tore si è riservato sulle deduzioni istruttorie proposte
dalla parte attrice e, con Ordinanza depositata in data 13
ottobre 2014, sciogliendo la predetta riserva, ha disposto
CTU.
1.5. Con successiva Ordinanza datata 9 giugno 2015 il
Giudice Istruttore Dr.ssa Vitrò ha rigettato le istanze di
prove orali avanzate dalla parte attrice.
1.6. Inf‌ine, all’udienza in data 14 dicembre 2015 il nuo-
vo Giudice Istruttore Dr. Di Capua, fatte precisare alla par-
te attrice costituita le conclusioni così come in epigrafe,
ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini
previsti dall’art. 190, primo comma, c.p.c., così come previ-
sto dall’art. 281-quinquies primo comma c.p.c.
2. Sulla domanda di merito proposta dalla parte attrice
in via principale.
2.1. Come si è detto, la parte attrice ha chiesto, nel me-
rito, in via principale:
- di accertare e dichiarare la sussistenza del credito
vantato dall’attore nei confronti del Condominio di (omis-
sis), in persona dell’amministratore pro tempore e, per
l’effetto, di condannare il Condominio di (omissis), in per-
sona dell’amministratore pro tempore al pagamento in fa-
vore della società (omissis) della somma di Euro 12.444,63
= oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La domanda risulta fondata e meritevole di accogli-
mento, fatta eccezione per la rivalutazione monetaria.
2.2. Invero, risultano suff‌icientemente accertate se-
guenti circostanze dedotte dalla parte attrice in atto di
citazione:
- la società (omissis) amministrava il Condominio di
(omissis) (cfr. docc. 1 e seguenti prodotti dalla parte at-
trice);
- nel corso dell’assemblea tenutasi in data 25 giugno
2013 non veniva confermato il mandato ad amministrare
alla società (omissis) (cfr. doc. 1 della parte attrice);

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