Tribunale Civile Di Torino Sez. IV, 5 Dicembre 2012

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giur
1/2016 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
il supermercato, precisando peraltro che lo stesso aveva
chiuso ad ottobre 2013, mentre il teste B. D., marito della
prima, non aveva una propria conoscenza diretta dei fatti
e si è limitato a riferire quanto appreso dalla moglie.
Non vi è prova quindi che la C. svolga, all’attualità, atti-
vità lavorativa. Sostiene tuttavia il resistente che l’abitua-
le frequentazione di locali da ballo da parte della moglie
sia incompatibile con la rappresentata assenza di reddito
e sia quindi indice dello svolgimento di attività lavorativa
da parte sua. Va però rilevato che nessuna prova è stata
fornita in merito alla frequenza di tali uscite serali.
Per contro il marito, pacif‌icamente, svolge attività lavo-
rativa quale dipendente di una società della zona.
Egli ha prodotto verbale di consultazione sindacale in
data 28 settembre 2012, dal quale risulta che il suo nomi-
nativo è stato inserito tra quelli dei lavoratori per i quali è
stato richiesto l’intervento della CIG in deroga.
Questo tuttavia solo per un limitato periodo, che sareb-
be andato a scadenza 31 dicembre 2012.
Non sono state prodotte dichiarazioni dei redditi ag-
giornate.
Da quelle relative agli anni precedenti (dal 2008 al
2011) si ricava che egli percepiva un reddito netto annuo
di circa 19.000,00 Euro. In mancanza di prova in meri-
to all’attuale collocamento in Cassa Integrazione, deve
quindi ritenersi che non sia intervenuta alcuna modif‌ica
rispetto alla condizione precedente.
Permane quindi quella condizione di disparità red-
dituale tra i coniugi che, già in sede di separazione, pur
tenendo conto della capacità lavorativa della ricorrente,
aveva giustif‌icato il riconoscimento in favore della C. di un
contributo di mantenimento, che si stima congruo confer-
mare all’attualità in Euro 200,00 mensili.
Stante l’inadempimento già riscontrato in corso di cau-
sa, sussistono giustif‌icati motivi per conservare l’ordine
di pagamento diretto da parte del datore di lavoro, già di-
sposto dal G.I. ai sensi dell’art. 156 c.c. Inf‌ine, va respinta
la richiesta formulata dalla ricorrente ex art. 96, 1° e 3°
comma c.p.c., sul presupposto che la resistenza del conve-
nuto alla domanda di mantenimento sia stata palesemen-
te ingiusta.
La richiesta non può essere accolta, poiché tale pro-
nuncia presuppone l’accertamento della mala fede o colpa
grave della parte soccombente, mentre il semplice agire o
resistere in giudizio per far valere una pretesa che, all’e-
sito del giudizio, si rivela infondata non è condotta di per
sé rimproverabile. In punto spese, va considerato che il
resistente è risultato soccombente tanto in relazione alla
domanda di addebito, quanto in relazione alla spettanza
del contributo di mantenimento in favore della moglie
per contro, la domanda da quest’ultima formulata è stata
accolta in misura notevolmente inferiore rispetto alla ri-
chiesta. Sussistono quindi i presupposti per disporre una
parziale compensazione delle spese di lite, nella misura
della metà. Per la parte rimanente esse seguono la pre-
valente soccombenza del resistente. La condanna viene
pronunciata a favore dello Stato, ai sensi dell’art. 133 del
D.P.R. 115/02. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI TORINO
SEZ. IV, 5 DICEMBRE 2012
EST. CASTELLINO – RIC. GARESIO (AVV.TI AMBROSIO E PORTA) C. CONDOMINIO
CORSO SIRACUSA 115 ED ALTRA (AVV. MORELLO)
Responsabilità civile y Cose in custodia y Marcia-
piedi antistante un edif‌icio condominiale y Caduta
provocata dalla presenza di ghiaccio y Risarcimen-
to del danno y Legittimazione passiva y Ente pub-
blico proprietario della strada y Sussistenza y Re-
sponsabilità del condominio frontista ex art. 2051
y Laddove non sia provata la qualità di custode o la
sussistenza di obblighi di natura manutentiva o di
gestione svincolati dalla titolarità del bene y Esclu-
sione.
. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 14 c.d.s.
della pulizia del marciapiede, quale pertinenza della
strada, deve occuparsi l’ente pubblico proprietario di
quest’ultima. Conseguentemente, dei danni derivati
da una caduta provocata dalla presenza di ghiaccio sul
marciapiede antistante un edif‌icio condominiale, non
può esserne chiamato a risponderne ex art. 2051 c.c. il
condominio frontista, in assenza di prova a carico dello
stesso circa la qualità di custode o la sussistenza di
obblighi di natura manutentiva o di gestione svincolati
dalla titolarità del bene. (c.c., art. 2051; nuovo c.s., art.
3; nuovo c.s., art. 14) (1)
(1) Si rimanda alla citata Cass. civ. 3 agosto 2005, n. 16226, in que-
sta Rivista 2006, 36, secondo cui nell’azione tesa ad ottenere il ri-
sarcimento per una caduta provocata dalla presenza di alcuni buchi
sul marciapiedi antistante un edif‌icio condominiale, in mancanza
dell’accertamento della titolarità del marciapiedi in capo al condo-
minio, quest’ultimo non può essere chiamato a rispondere dei danni
in nome dell’inadempimento ad un obbligo di gestione manutentiva,
sussistente - piuttosto - in capo all’ente pubblico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notif‌icato, Sebastiano
Garesio evocava in giudizio il Condominio di corso Siracusa
n. 115 al f‌ine di ottenerne la condanna ex artt. 2051 o 2043
c.c. al risarcimento del danno subito a seguito di una caduta
verif‌icatasi il 20 dicembre 2009 sul marciapiede antistante
il Condominio convenuto a causa della presenza di un’este-
sa lastra di ghiaccio. Il convenuto, costituitosi in giudizio,
eccepiva pregiudizialmente il proprio difetto di legittima-
zione passiva, essendo la caduta avvenuta sul marciapiede
di proprietà del Comune di Torino, come tale custode tenu-
to alla sua manutenzione ex art. 2051 cc.; nel merito, invo-
cava il caso fortuito per la presenza di nevicate anomale ed
abbondanti nel periodo in questione ed in corso il giorno del
sinistro; in ogni caso, instava per la chiamata in causa della
compagnia assicurativa Aviva Assicurazioni spa di cui alla
prima udienza veniva dichiarata la contumacia.
Assegnati, su concorde istanza delle parti, i termini per il
deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., il giudice
rimetteva la causa a decisione in ordine alla preliminare ec-
cezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da parte
convenuta, potenzialmente idonea a def‌inire il giudizio.

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