Tribunale Civile di Torino sez. III, ord. 17 dicembre 2014

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giur
5/2015 Arch. loc. e cond.
MERITO
ipotizzabili. Ne consegue che non solo la necessità di un
uso diretto ma anche il sopravvenire d’un imprevisto de-
terioramento della condizione economica del comodante
- che giustif‌ichi la restituzione del bene ai f‌ini della sua
vendita o di una redditizia locazione - consente di porre
f‌ine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quel-
la di casa familiare, ferma, in tal caso, la necessità che
il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di
proporzionalità e adeguatezza nel comparare le partico-
lari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno
del comodante”).
Quanto alle residue domande azionate dalle parti nel
corso del giudizio questo giudice osserva quanto segue.
La domanda subordinata di parte ricorrente Anna
Franca Ballabio volta alla revocazione del contratto di co-
modato inter partes per ingratitudine della comodataria
Manuela Valassina è da non vagliare stante l’accoglimento
della domanda principale di parte ricorrente.
Al contrario da accogliere è la seconda domanda azio-
nata dalla ricorrente Anna Franca Ballabio avverso i con-
venuti Manuela Valassina, Simone Turetta ed Arianna
Turetta avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del
danno per la protrazione dell’occupazione del compendio
per cui è lite: ai predetti convenuti è stato dato un termine
f‌inale per il rilascio delle porzioni immobiliari occupate
sino al 15 aprile 2014 (doc. n. 7 fascicolo ricorrente), di
talché la loro occupazione è da qualif‌icare quale illegit-
tima a partire da tale data; valutato il valore locativo del
cespite immobiliare attualmente occupato sine titulo dai
convenuti Manuela Valassina, Simone Turetta ed Arianna
Turetta in Euro 700,00 al mese (per valutazioni del valore
locativo di porzioni similari si veda il doc. n. 10 fascicolo
ricorrente) e considerato che è trascorso il periodo di 10
mesi (periodo che si concluderà il 15 febbraio 2015 pros-
simo venturo), il danno da riconoscere a favore della ri-
corrente Anna Franca Ballabio ammonta ad Euro 7.000,00
liquidato in moneta attuale.
Quanto inf‌ine alla domanda riconvenzionale di parte
convenuta avente ad oggetto il rimborso delle spese di
manutenzione straordinaria sostenute nel corso di venti
anni di occupazione del cespite immobiliare di proprie-
tà della ricorrente Anna Franca Ballabio ubicato in Bol-
late, Via Porra n. 90, essa si palesa del tutto sfornita di
fondamento alcuno stante il disposto di cui all’art. 1808,
secondo comma, c.c.: alcuna prova infatti è stata fornita
con riguardo alla necessità ed urgenza delle opere poste in
essere dai convenuti Manuela Valassina, Simone Turetta
ai f‌ini della conservazione della cosa data loro in comoda-
to, considerato che anche a volere ritenere che le opere
indicate alle pagine 9 e 10 di cui alla consulenza tecnica
di parte a f‌irma ing. Maurizio Caiani (doc. n. 11 fascicolo
convenuti) siano state interamente effettuate dai predetti
convenuti nel corso del ventennale rapporto in essere con
la ricorrente, le opere ivi indicate costituiscono interventi
voluttuari non necessari ed urgenti ai f‌ini della protrazio-
ne dell’occupazione del cespite oggetto di lite.
In def‌initiva va dichiarata la cessazione del contratto
di comodato intercorso tra le parti in causa a far data dal
15 aprile 2013, con la conseguente condanna dei convenu-
ti Manuela Valassina, Simone Turetta ed Arianna Turetta
all’immediato rilascio dei seguenti beni immobili siti in
Bollate, Via Porra n. 90, liberi da persone e/o cose:
1) Appartamento sito al primo piano censito al N.C.E.U.
del Comune di Bollate al foglio 29, particella 3/191, subal-
terno 104;
2) Cantina censita al N.C.E.U. del Comune di Bollate al
foglio 29, particella 3, subalterno 102;
3) Terreno censito al N.C.T. del Comune di Bollate al
foglio 29, particella 2, seminativo c.1 are 6,20;
4) Locale box in cortile ubicato in Bollate, Via Porra
n. 90;
5) Locale box contiguo all’appartamento del piano ter-
reno ubicato in Bollate, Via Porra n. 90;
6) Locale ricovero attrezzi ubicato in Bollate, Via Porra
n. 90.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liqui-
date come da dispositivo a carico dei convenuti Manuela
Valassina, Simone Turetta ed Arianna Turetta. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI TORINO
SEZ. III, ORD. 17 DICEMBRE 2014
EST. DI CAPUA – RIC. CONDOMINIO X C. GEOMETRA Y
Risarcimento del danno y Danni non patrimoniali
y Risarcibilità y Atti di mala gestio compiuti dall’am-
ministratore condominiale integranti gli estremi
dell’appropriazione indebita y Sequestro conserva-
tivo ante causam promosso dal condominio y Danno
non patrimoniale y Quantif‌icazione del credito del
condominio y Rilevanza.
. Nel giudizio f‌inalizzato al sequestro conservativo ante
causam promosso dal condominio nei confronti dell’ex
amministratore per atti di mala gestio integranti gli
estremi dell’appropriazione indebita, nel quantif‌icare
il credito del condominio il giudice deve considerare
anche il danno non patrimoniale. (c.c., art. 2059; c.c.,
art. 2905; c.p.c., art. 669 bis) (1)
(1) Sebbene con riferimento alla diversa fattispecie della c.d. leg-
ge Pinto, cfr. Cass. civ. 18 febbraio 2005, n. 3396, in Ius&Lex dvd n.
2/2015, Ed. La Tribuna, secondo cui anche per le persone giuridiche
ed i soggetti collettivi il danno morale soggettivo, è, non diversamen-
te da quanto avviene per gli individui persone f‌isiche, conseguenza
normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del
diritto alla ragionevole durata del processo, a causa dei disagi e dei
turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto so-
litamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai
suoi membri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso datato 17 novembre 2014, depositato
presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 18
novembre 2014, il (omissis) in persona dell’Amministra-
tore (omissis), ha chiesto, nei confronti del geom. (omis-
sis) l’autorizzazione al sequestro conservativo dei beni
mobili ed immobili della parte resistente e delle somme e

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