Tribunale Civile di Torino sez. IV, 30 novembre 2018, n. 5576

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2019
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI TORINO
SEZ. IV, 30 NOVEMBRE 2018, N. 5576
EST. SEMINI – RIC. CARROZZERIA T. DI A.M. (AVV. PERRINI) C. L.A. ED ALTRI
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento dan-
ni y Azione nei confronti del responsabile del dan-
no e del suo assicuratore y Intervento volontario
dell’assicuratore del danneggiato y Ammissibilità y
Esclusione.
. Nella causa di risarcimento da sinistro stradale pro-
mossa dal danneggiato contro il responsabile del dan-
no ed il suo assicuratore è inammissibile l’intervento
volontario dell’assicuratore del danneggiato. (d.l.vo 7
settembre 2005, n. 209, art. 144; d.l.vo 7 settembre 2005,
n. 209, art. 148) (1)
(1) Aderisce all’indirizzo di cui in massima Giud. pace civ. Legnago
21 novembre 2013, n. n. 431, in questa Rivista 2014, 139 alla cui am-
pia nota di riferimenti giurisprudenziali e dottrinali si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notif‌icato, la Carroz-
zeria T. di M.A. conveniva in giudizio la A.S.L. Italia S.p.A.,
il sig. L.A. e la compagnia U. Assicurazioni S.p.a., agendo
quale cessionaria del credito facente capo alla sig.ra L.M.,
proprietaria del veicolo Fiat Punto (omissis), assicurato
per la r.c.a. presso G. Italia; in particolare, l’attore allegava
che in data 13 marzo 2015 il veicolo di proprietà della sig.
ra L. era stato urtato dal mezzo Ford Transit (omissis),
assicurato per la r.c.a. presso U. Ass.ni S.p.a., di proprietà
di A.S.L. Italia S.p.a. e condotto nell’occasione dal sig. L.A.
(che stava uscendo da un parcheggio). Parte attrice affer-
mava che i conducenti dei veicoli coinvolti avevano compi-
lato e sottoscritto il modello CAI (nel quale il sig. L. aveva
ammesso confessoria mente “... uscivo dal parcheggio... “),
che a seguito del sinistro la Fiat Punto aveva riportato
danni materiali per € 4.000,00 e che per sopperire alla in-
disponibilità del mezzo durante il tempo necessario per le
riparazioni (pari a cinque giorni lavorativi) la sig.ra L. era
stata costretta a noleggiare un veicolo sostitutivo per un
costo di € 274,50 oltre Iva. Quindi, la Carrozzeria T. richia-
mava l’atto di cessione del credito intercorso con la dan-
neggiata, sosteneva la responsabilità del veicolo antagoni-
sta, richiamava, in punto quantum, la documentazione
tutta prodotta e riteneva in re ipsa il danno da fermo tec-
nico, rilevando a tal f‌ine la mera circostanza che il dan-
neggiato fosse stato privato del mezzo per un certo tempo;
chiedeva pertanto la condanna dei convenuti in solido al
pagamento della somma di € 4.000,00 per i danni materiali
ed € 274,50 quale costo del nolo del veicolo sostitutivo e/o
comunque il risarcimento del c.d. danno da fermo tecnico
nella misura da liquidarsi in via equitativa, col favore delle
spese anche stragiudiziali. Nella contumacia dei convenu-
ti, interveniva in giudizio la compagnia G. Italia S.p.A., la
quale preliminarmente sosteneva la legittimità del pro-
prio intervento - quale impresa gestionaria - in forza dalla
c.d. C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarci-
mento Diretto), intervento ritenuto ammissibile dalla giu-
risprudenza di merito quale intervento litisconsortile au-
tonomo oltre ad avere l’intervenuta interamente gestito la
fase stragiudiziale; nel merito, anche alla luce della peri-
zia redatta dal proprio f‌iduciario, contestava la ricostru-
zione della dinamica del sinistro indicata in citazione, la
compatibilità dei danni riportati dai mezzi coinvolti e il
modulo CAI allegato da controparte. L’intervenuta rileva-
va poi la mancanza di prova in ordine alla necessità ogget-
tiva e concreta del noleggio, contestava - alla luce della
giurisprudenza di legittimità - che il danno da fermo tecni-
co potesse ritenersi danno in re ipsa, aggiungeva che tale
voce di credito era stata ritenuta non cedibile dalla giuri-
sprudenza di merito; quanto alle spese stragiudiziali rite-
neva tale importo non riconoscibile sia in quanto si tratta-
va di voci comunque liquidabili nelle spese giudiziali sia in
quanto non era provata la necessità e giustif‌icatezza di tali
spese, in relazione ad una vicenda che non presentava
particolari diff‌icoltà. Con sentenza n. 424/17, depositata in
data 30 gennaio 2017, il Giudice di pace riteneva ammissi-
bile l’intervento di G. Italia S.p.A., in quanto l’art. 1268 c.c.
consentiva la modif‌icazione del soggetto passivo del rap-
porto obbligatorio e nel caso di specie l’assunzione del de-
bito altrui era avvenuta in ragione della sottoscrizione
della CARD e del mandato irrevocabile di rappresentanza;
ancora osservava che “l’ammissibilità dell’intervento vo-
lontario dell’impresa del danneggiato nel giudizio intenta-
to nei confronti dell’impresa del responsabile consente
alle compagnie di gestire il contenzioso non alterando i
loro rapporti, come delineati nella Convenzione CARD,
senza alcun pregiudizio per l’attore/danneggiato....” ed in-
f‌ine che l’intervento in questione doveva qualif‌icarsi come
intervento litisconsortile “atteso che l’interveniente assu-
me solidalmente le obbligazioni risarcitorie (asseritamen-
te) già in capo a U.” Ancora, con la sentenza oggi impugna-
ta il Giudice di pace: in punto an riteneva provato il fatto
storico sulla base del modulo di constatazione amichevole
sottoscritto dai conducenti, dell’applicazione dell’art. 232
c.p.c. (non essendosi il sig. L. presentato a rendere l’inter-
rogatorio formale) ed in considerazione del fatto che nulla
era stato provato in contrario dalla compagnia; in punto

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