Tribunale Civile di Torino sez. III, 5 giugno 2018, n. 2795

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 7-8/2018
MERITO
successivi alla notif‌ica dell’avviso di deposito ex art. 366
c.p.p.”. Tuttavia, tale assunto non può essere condiviso e
risulta, comunque, contraddetto dai più recenti arresti
giurisprudenziali.
Secondo la giurisprudenza consolidata, la nullità con-
seguente al mancato avvertimento al conducente di un
veicolo da sottoporre all’esame alcolemico, della facoltà
di farsi assistere da un difensore di f‌iducia, in violazione
dell’art. 114 disp. att. c.p.p., non dà luogo ad una nullità
di ordine generale assoluta ma a c.d. regime intermedio.
Ed invero le sezioni unite della S.C. (n. 5396 del 29 gen-
naio 2015 Bianchi, RV263023), risolvendo un precedente
contrasto, hanno affermato il principio secondo cui tale
eccezione può essere tempestivamente dedotta, a norma
del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, se-
condo periodo, c.p.p., sino al momento della deliberazione
della sentenza di primo grado, e, dunque, deve formal-
mente risultare a verbale quantomeno nelle conclusioni
del difensore.
Nel caso in esame risulta dagli atti che l’eccezione di
“nullità dell’accertamento conseguente al mancato avver-
timento della facoltà di farsi assistere da un difensore” fu
sollevata dal difensore dell’imputato, per la prima volta,
nell’atto di opposizione a decreto penale di condanna e
successivamente ribadita all’udienza del 23 settembre
2016.
Deve pertanto ritenersi che l’eccezione sia stata tem-
pestivamente proposta e che la stessa, per le ragioni sopra
esposte, sia fondata. Da tanto discende che essendo l’af-
fermazione di penale responsabilità basata su un accer-
tamento ematico effettuato irritualmente, senza il previo
avviso all’interessato delle garanzie difensive e, dunque,
affetto da nullità, si impone l’assoluzione dell’imputato
non essendovi prova della sussistenza del fatto addebita-
togli.
L’accoglimento del motivo di appello esonera dall’esa-
me dei motivi subordinati.
Il carico di lavoro gravante sull’uff‌icio rende opportuna
l’indicazione, per il deposito della motivazione, del termi-
ne indicato in dispositivo. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI TORINO
SEZ. III, 5 GIUGNO 2018, N. 2795
EST. ROSSI – RIC. M.R. C. U.T.G. – PREFETTURA DI TORINO
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Immediata y Man-
canza y Violazioni del codice della strada y Supera-
mento dei limiti di velocità y Rilevamento median-
te Telelaser y Richiamo nel verbale all’art. 4 L. n.
168/2002 (di conversione del D.L. 20 giugno 2002,
n. 121), quale esimente per la mancata contesta-
zione immediata y Legittimità y Esclusione y Conse-
guenze.
. Allorquando, per l’accertamento del superamento dei
limiti di velocità, venga utilizzato un velocimetro di tipo
Telelaser, che consente, all’operatore necessariamente
presente sul posto, di conoscerne le risultanze in netto
anticipo rispetto al sopraggiungere del trasgressore,
l’invocazione dell’art. 4 della L. n. 168/2002 (di conver-
sione del D.L. 20 giugno 2002, n. 121), quale esimente
per la mancata contestazione immediata, corrispon-
de, in realtà, ad un’omessa indicazione dei motivi atti
a giustif‌icarla, dal momento che detta ultima norma,
in realtà, disciplina i dispositivi per il rilevamento a
distanza, tra i quali, evidentemente, il Telelaser non
rientra. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza-
ingiuzione che, malgrado la puntuale eccezione del ri-
corrente, abbia confermato un verbale di contestazione
recante tale inconferente giustif‌icazione. (nuovo c.s.,
art. 142; nuovo c.s., art. 200; nuovo c.s., art. 201; d.l. 20
giugno 2002, n. 121, art. 4) (1)
(1) Analoga fattispecie si rinviene in Cass. civ. ord. 21 luglio 2017, n.
18156, la cui sola motivazione è pubblicata in www.latribunaplus.
it. La S.C. si è espressa più volte nel senso che l’eccesso di veloci-
tà debba essere contestato immediatamente soltanto se verif‌icato
mediante strumenti che consentono la misurazione ad una congrua
distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, poichè l’u-
tilizzazione di apparecchiature diverse, quali l’«autovelox», rientra
di per sè tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione
del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce
valida ragione giustif‌icatrice della mancanza di una contestazione
immediata, nè sono sindacabili in sede giudiziaria le modalità di or-
ganizzazione del servizio di polizia stradale, come quelle relative al
numero delle pattuglie operanti. Così, si vedano: Cass. civ. 18 aprile
2007, n. 9308, in questa Rivista 2008, 78; Cass. civ. 18 gennaio 2005,
n. 944, ivi 2005, 1075 e Cass. civ. 28 dicembre 2004, n. 24066, ivi 2005,
1246. Nel senso che la contestazione immediata imposta dall’art. 201
c.d.s., ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento
sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione
del diritto di difesa del trasgressore; la limitazione del diritto di co-
noscere subito l’entità dell’addebito può trovare giustif‌icazione solo
in presenza di motivi che la rendano impossibile, dovendo tali motivi
essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, v. Cass. civ. 28
aprile 2005, n. 8837, ivi 2005, 946 e Cass. civ. 22 agosto 2001, n. 11184,
ivi 2002, 20.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di riassunzione, ex art. 392 c.p.c.,
trae origine dall’opposizione proposta dal sig. R.M. av-
verso l’ordinanza-ingiunzione prot. 98093/R//07 VV.UU.
TO, adottata il 19 maggio 2010, dalla Prefettura U.T.G. di
Torino con la quale era stata irrogata la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria pari ad € 761,19 a seguito dell’accer-
tamento della violazione ex art. 142 del D.L.vo n. 285/92.
L’opposizione si concludeva, dinanzi al Giudice di pace di
Torino, con il rigetto dell’opposizione, pronuncia questa
confermata in sede di appello dal Tribunale di Torino con
sentenza n. 2344/14. Avverso la pronuncia di appello, il sig.
R. proponeva ricorso dinanzi alla Cassazione ex art. 360,
c.p.c. e la Suprema Corte, con pronuncia n. 18156/2017,
in accoglimento del terzo motivo di gravame, annullava la
sentenza pronunciata il 26 marzo 2014, rinviando, anche
per la decisione sulle spese, dinanzi al Tribunale di Torino.
Il signor R.M. ha riassunto la causa instando per l’an-
nullamento dell’ordinanza-ingiunzione originariamente

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