Tribunale Civile di Torino sez. III, 9 febbraio 2018, n. 648

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giur
4/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
MERITO
spettato da lavoratore per mancata fruizione della mensa
e del non avere ricevuto dal datore di lavoro, per ogni gior-
nata di servizio, un buono pasto sostitutivo (11).
3. Oggetto
L’appellante si duole perché la sentenza del primo gra-
do, attribuita la responsabilità per il sinistro unicamente
alla controparte, ha considerato le occorse distorsione,
frattura, contusione, postumi permanenti, incidenti sulla
capacità psico-f‌isica dell’infortunato in misura del 13/14
%, senza pregiudicare la capacità lavorativa generica, ma
con maggiore usura del conducente di taxi, nell’espleta-
mento del proprio lavoro. A tal f‌ine fu liquidato il danno
non patrimoniale come “danno da lesione di valori ineren-
ti la persona”, comprendendo in unitaria categoria il dan-
no biologico ed il danno morale, inteso come sofferenza
psicologica non transeunte, con l’adozione dei criteri del
Tribunale di Milano - tabelle 2014.
Ora, sostiene una voce dottrinale che il danno alla
vita di relazione annovera due aspetti, uno di natura bio-
psicologica ed altro strettamente patrimoniale, questa
essendo compromissione peggiorativa dell’attività del
soggetto leso. Il primo aspetto rientra nell’area del danno
alla salute, l’altro deve valutarsi autonomamente. Conta
l’individuazione precisa del bene su cui nella fattispecie
il danno incide. Quando è colpita la capacità di svolgere
l’attività lavorativa esercitata in concreto dalla persona
lesa si tratta di danno patrimoniale (lucro cessante). La
distinzione mette al sicuro da rischi di duplicazioni e spe-
requazioni (12).
Codesto modus operandi è stato riportato in giurispru-
denza con il dire che, nel determinare il danno alla persona,
il danno biologico e quello patrimoniale attengono a due
distinte sfere di riferimento, dovendosi avere riguardo per
il secondo alla riduzione della capacità di guadagno e per
il primo prevalentemente alla gravità della inabilità (13).
In dottrina recente, si traccia lo stesso iter posto che
ogni lesione alla salute provocata da fatto illecito può cau-
sare perdita di tipo personale e perdita di tipo patrimo-
niale. La prima consiste nella riduzione di tutte o parte
delle funzioni vitali del soggetto leso: vista, parola, loco-
mozione, relazioni con altri e si può dire perdita di “valore
umano”. La perdita patrimoniale può consistere nelle spe-
se per elidere od attenuare gli effetti dell’evento danno-
so come le spese di cura ed anche nella contrazione dei
redditi già goduti nel passato dall’infortunato, come, pure,
nella perdita di redditi od introiti futuri. Le perdite di
tipo personale richiedono l’accertamento medico legale,
quelle di tipo patrimoniale vanno liquidate come qualsiasi
danno patrimoniale, misurando il danno emergente ed il
lucro cessante. Così, dinanzi a qualsiasi lesione della sa-
lute, il primo compito dell’interprete è di domandarsi se
abbia inciso sulla persona della vittima od anche sul suo
patrimonio (14).
Altro motivo di appello concerne la misura del risarci-
mento del danno al motociclo richiesta, € 10.961,70, come
formulata nel preventivo per la riparazione del mezzo, di cui
è mancata qualsiasi prova dell’esborso del valore ante sini-
stro, € 6.200,00, dovuto per non aggravare senza giustif‌ica-
zione l’onere risarcitorio. V’è un principio giurisprudenziale,
segnalato in dottrina, per cui va contemperato il diritto del
danneggiato nel sinistro stradale senza che il danno si tra-
sformi in lucro ed indebita speculazione ai danni del debito-
re (15). Inoltre un corollario afferma che, ove la liquidazione
del danno per il fatto illecito extracontrattuale avvenga per
equivalente deve farsi riferimento al valore del bene perduto
dal danneggiato all’epoca del fatto illecito (16).
Nel caso qui in commento il CTU accertò che l’attore
aveva riportato delle invalidità prive di incidenza sulla
capacità lavorativa, ma con usura del soggetto nell’esple-
tamento della propria attività lavorativa di conducente di
taxi. Liquidato il danno non patrimoniale a titolo di danno
emergente e il danno al motociclo quale lucro cessante.
Sostiene l’appellante che alla capacità lavorativa generi-
ca si abbina la capacità lavorativa specif‌ica, che limita il
guadagno ed integra un danno patrimoniale, da liquidare
separatamente dal danno biologico non patrimoniale. Ora,
i princìpi richiamati dall’appellante non sono applicabi-
li al caso, poiché non ha allegato alcuna prova, che ciò
comporta o comporterà una diminuzione di guadagno in
conseguenza delle lesioni subìte.
Come affermato in giurisprudenza, il danno da ridu-
zione della capacità lavorativa generica non attiene alla
produzione del reddito, ma si sostanzia in una menoma-
zione della integrità psico-f‌isica risarcibile quale danno
biologico (17).
Ancora, è stato fatto il punto sul danno non patrimo-
niale successivamente alle sentenze gemelle del 2008.
Si discuteva se codesto danno fosse categoria unitaria
ovvero danno diverso per ogni diritto della persona lesa
dall’illecito. Le Sezioni unite stabilirono che il danno non
patrimoniale costituisce un’unica categoria e che, nel li-
quidare il relativo risarcimento, il giudice del merito deve
tenere conto di tutte le conseguenze derivate. Parte della
giurisprudenza di merito e di legittimità ha continuato ad
affermare che danno biologico, morale, esistenziale sono
f‌igure autonome “ontologicamente diverse” di danno (18).
Con la sentenza 6 marzo 2014 n. 5243, la Cassazione ha
dato l’interpretazione autentica delle Sez. un. Le tabelle
del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non
patrimoniale da lesione alla integrità psico-f‌isica determi-
nano il valore f‌inale del punto utile al calcolo del danno
biologico da invalidità permanente, tenendo conto di tutte
le componenti non patrimoniali. Incongrua la motivazione
della sentenza, che liquidi il danno alla salute con l’impiego
di tabelle diverse, non rendendo nota la provenienza (19).
In dottrina, inferendo dall’ordinanza della Cassazione
8 ottobre 2015 n. 20312, cit., viene spiegato come una volta
dimostrato dalla vittima che i postumi residuati dal sini-
stro la costringono a lavorare con maggiore pena, le sarà
dovuto un incremento del risarcimento del danno biologi-

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