Tribunale Civile di Torino sez. III, 27 aprile 2016, n. 2375

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Merito
TRIBUNALE CIVILE DI TORINO
SEZ. III, 27 APRILE 2016, N. 2375
EST. BOSCO – RIC. CASSANO (AVV. CECCANTI) C. PREFETTO DI TORINO (AVV.
STATO TORINO)
Velocità y Limiti f‌issi y Apparecchi rilevatori y Prov-
vedimento prefettizio di individuazione delle stra-
de ove installare le apparecchiature y Inclusione di
strada non conforme alle caratteristiche imposte
dalla legge y Disapplicazione da parte del giudice
ordinario y Ammissibilità y Conseguenze.
. Qualora risulti provato, eventualmente anche in base
al principio di non contestazione di cui all’art. 115,
comma 1, c.p.c., che un tratto stradale in ambito urba-
no interessato da un rilevamento a distanza ex art. 4 L.
168/2002 non sia dotato dei requisiti previsti dalla nor-
mativa per essere classif‌icato strada urbana di scorri-
mento, occorre procedere alla disapplicazione dell’atto
amministrativo con il quale il prefetto vi ha autorizzato
tali tipi di rilevamento, e, conseguentemente, annulla-
re le ordinanze-ingiunzioni con le quali siano stati re-
spinti ricorsi amministrativi basati su tale eccezione,
in quanto fondata. (nuovo c.s., art. 2; nuovo c.s., art.
142; nuovo c.s., art. 203; nuovo c.s., art. 204; c.p.c., art.
115; d.l. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4) (1)
(1) Nel medesimo senso si veda Cass. civ. 6 aprile 2011, n. 7872, in
questa Rivista 2011, 798, secondo cui: "Il provvedimento prefettizio
di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare ap-
parecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza
obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall’art. 4 del
decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, può includere soltanto le strade
del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classif‌icazione di cui
all’art. 2, commi 2 e 3, cod. strad., e non altre. È, pertanto, illegitti-
mo e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione
amministrativa il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato
l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana
che non abbia le caratteristiche "minime" della "strada urbana di
scorrimento", in base alla def‌inizione recata dal comma 2, lett. D),
del citato art. 2 cod. strad.". Sul generale potere attribuito al giudice
ordinario di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo si veda,
inoltre, Cass. civ. 30 ottobre 2007, n. 22894, ivi 2008, 772.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Antefatti del presente giudizio di appello.
Polizia Municipale di Collegno contestata a Cassano
Andrea due violazioni in tempi diversi dell’art. 142 comma
8 del Codice della Strada (superamento dei limiti di velo-
cità in zona urbana).
Avverso le due sanzioni, Cassano Andrea proponeva
ricorso dinanzi al Prefetto, instando per l’audizione. In
quella sede, il ricorrente contestava che:
- la vettura, al momento delle contestazioni, si trovava
parcheggiata sotto casa;
- la Polizia, per gli accertamenti, si era avvalsa di im-
magini acquisite e gestite da una ditta privata;
- l’apparecchio di rilevamento a distanza era ubicato
all’interno di un centro abitato, su una strada che non è
qualif‌icata come strada urbana di scorrimento;
- i documenti utilizzati per la contestazione non sono
verbali (in quanto redatti da società privata) e non sono
stati redatti dalla Polizia Municipale;
- è stato violato il diritto alla riservatezza dei dati per-
sonali, in quanto i dati sono stati trattati da un soggetto
privato.
La Prefettura rigettava il ricorso, senza dare corso
all’audizione personale di Cassano ed emetteva due ordi-
nanze ingiunzione, segnatamente la n. 41512/R/12 e la n.
41514/R/12.
Cassano Andrea, con due distinti ricorsi ex art. 6 D.L.vo
150/2011, proponeva opposizione avverso queste ordinan-
ze ingiunzione. I due procedimenti di opposizione, ru-
bricati ai numeri di ruolo 16867/13 e 16863/13, venivano
riuniti e trattati congiuntamente, essendo fondati sulle
medesime contestazioni.
In entrambi i ricorsi, Cassano Andrea ha lamentato:
- violazione dell’art. 3 della Legge 689/1981 in quanto
nelle ordinanze ingiunzione gli è stata attribuita la qualif‌i-
ca di conducente e quindi di trasgressore, senza che prima
gli fosse mai stata contestata questa qualif‌ica (il Cassano
era soltanto utilizzatore del veicolo che deteneva in forza
di una leasing);
- violazione dell’art. 204 comma 1 Codice della Strada
nella interpretazione datane dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 1786/2010 per cui la mancata audizione
da parte del Prefetto non avrebbe alcuna conseguenza sul
procedimento sanzionatorio. Tale interpretazione contra-
sta con l’art. 41 comma 2 lett. a) della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea in base al quale deve
essere riconosciuto ad ogni persona il diritto di essere
ascoltato prima dell’adozione di un provvedimento che le
rechi pregiudizio;
- violazione dell’art. 204 comma 1 Codice delle Strada,
a causa della omessa motivazione delle ordinanze ingiun-
zioni, che si sono limitate a confermare l’operato della
Polizia Municipale di Collegno senza prendere posizione
sulle censure mosse in sede di ricorso al Prefetto. L’omessa
motivazione conf‌igura una violazione dell’art. 41 comma
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2016

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