Tribunale civile di Torino sez. III, 10 febbraio 2015, n. 1011

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giur
7-8/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
udienza di precisazione di conclusioni. La causa è stata
così trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in
epigrafe, poi illustrate con il deposito delle memorie con-
clusive ex articolo 190 c.p.c.
Motivi della deCisione
a) Come esposto in parte narrativa, nel corso del proces-
so è intervenuta una pronuncia della Corte di giustizia in
ordine alla compatibilità con il diritto comunitario dell’ar-
ticolo 83 bis comma 9 D.L.vo n. 112/2008 , norma posta alla
base della richiesta di ingiunzione qui opposta (cfr. Corte
giustizia, Quinta Sezione, cause riunite da C-184/2013 a
C-187/2013, C-I 94/20 13, C-195/2013 e C 208/2013).
Con tale pronuncia, la Corte di giustizia, all’esito di
un articolato giudizio, ha ritenuto che “la determinazione
dei costi minimi d’esercizio per l’autotrasporto, resa ob-
bligatoria da una normativa nazionale quale quella con-
troversa nei procedimenti principali, è idonea a restringe-
re il gioco della concorrenza nel mercato interno” (punto
45). Invero, pur se l’obiettivo perseguito dalla normativa
nazionale di tutelare la sicurezza stradale è certamente
un “obiettivo legittimo”, tuttavia “la determinazione dei
costi minimi d’esercizio non risulta idonea né diretta-
mente né indirettamente a garantirne il conseguimento”
(punto 51). Va infatti rimarcato che “i provvedimenti in
esame vanno al di là del necessario”, poiché “da un lato,
non permettono al vettore di provare che esso, nonostante
offra prezzi inferiori alle tariffe minime stabilite, si con-
formi pienamente alle disposizioni vigenti in materia di
sicurezza” (punto 55); dall’altro lato, “esistono moltissime
norme ... riguardanti specif‌icamente la sicurezza stradale,
che costituiscono misure più eff‌icaci e meno restrittive”
la cui osservanza “può garantire effettivamente un livello
di sicurezza stradale adeguato” (paragrafo 56). Pertanto,
“la determinazione dei costi minimi d’esercizio” così come
prevista dalla nostra normativa nazionale, “non può essere
giustif‌icata da un obiettivo legittimo” (punto 57). Alla luce
di tali considerazioni, il dispositivo con il quale la Corte
di giustizia def‌inisce la questione relativa alla pronuncia
pregiudiziale sollevata dal Tar Lazio ed attinente ai costi
minimi previsti per il contratto di trasporto dall’articolo 83
bis (cfr. punti 13, 16, 39 e 50 della sentenza), è il seguente:
“l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo
4 paragrafo 3 TUE, deve essere interpretato nel senso che
osta a una normativa nazionale, quale quella controversa
nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo
dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi
non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio ...”
b) In ragione di tutto quanto sopra, non pare a questo
Giudice revocabile in dubbio come l’articolo 83 bis comma
9 D.L.vo n. 112/2008, norma indicante i minimi tariffari nel
contratto di trasporto ed in base alla quale è stato ottenuto
il decreto ingiuntivo qui opposto, debba ritenersi in con-
trasto con l’ordinamento comunitario. A tali conclusioni,
peraltro, è giunta anche la giurisprudenza di merito che si
è pronunciata dopo l’intervento della Corte di Giustizia di
Lussemburgo (cfr. Trib. Ravenna 16 aprile 2015, Trib. Bre-
scia 13 marzo 2015, Trib. Sassari 18 febbraio 2015, Trib. Sa-
lerno 12 novembre 2014, Trib. Mantova 2 ottobre 2014, Trib.
Cagliari 11 settembre 2014), e questo stesso Tribunale (cfr.
Trib. Reggio Emilia, est. Marini, sentenza 17 marzo 2015).
Di tale inevitabile approdo ermeneutico ha poi preso atto
anche il legislatore nazionale, che con l’art. 1 comma 248
L. n. 190/2014 ha abrogato il comma in parola, unitamente
ai commi da 1 a 2 e da 6 ad 11, ed ha completamente ri-
scritto l’articolo 83 bis sostituendo i commi dal 4 al 4 se-
xies, con norma entrata in vigore il 1 gennaio 2015 e quindi
inapplicabile ratione temporis alla controversia, e norma
comunque che rimette all’autonomia negoziale l’individua-
zione del prezzo. E la stessa Corte costituzionale, con la
pronuncia n. 80/2015, ha disposto la trasmissione degli atti
al Giudice rimettente per un nuovo esame della norma a
seguito dell’intervento della Corte di Giustizia.
Discende che in base ai pacif‌ici princìpi generali in ma-
teria, questo giudice deve disapplicare la norma nazionale
per il periodo antecedente alla sua espressa abrogazione,
in quanto contrastante con il diritto comunitario e non
può applicare la norma introdotta successivamente, in
quanto ratione temporis non vigente. Pertanto, si impone
la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto otte-
nuto sulla base di una norma contraria all’ordinamento
comunitario. All’evidenza, tutti gli altri prof‌ili di merito
e di legittimità costituzionale della norma, sollevati dalla
difesa dell’opponente, devono ritenersi assorbiti.
c) Nonostante la soccombenza dell’opposto ed origina-
rio ricorrente, i motivi che, ex articolo 92 comma 2 ratione
temporis vigente, giustif‌icano la totale compensazione tra
le parti delle spese di lite, vanno avvisati nel fatto che solo
in corso di causa la norma in base alla quale la domanda
monitoria era stata azionata, è stata dichiarata contraria
all’ordinamento comunitario. (Omissis)
tribunale Civile di torino
sez. iii, 10 febbraio 2015, n. 1011
riC. v. srl C. zuriCh insuranCe spa ed altra
Assicurazione obbligatoria y Condizioni di poliz-
za y Clausola che limita la facoltà dell’assicurato di
cedere a terzi i crediti relativi al diritto al risarci-
mento del danno conseguente a sinistro stradale y
Vessatorietà y Sussistenza.
. La clausola di un contratto di assicurazione r.c.a. volta
a limitare la facoltà dell’assicurato di cedere ai terzi i
crediti relativi al diritto al risarcimento del danno con-
seguente a sinistro stradale è nulla in quanto avente ad
oggetto una restrizione della libertà contrattuale del
consumatore con i terzi, ai sensi dell’art. 33, comma
2 lett. t ), D.L.vo n. 206/2005, e dunque vessatoria,
posto che l’assicuratore non ha provato (né offerto di
provare) che tale clausola fosse stata oggetto di speci-
f‌ica trattativa con l’assicurato, come previsto dall’art.
34, comma 5, D.L.vo predetto. La medesima clausola è
inoltre non opponibile dall’assicurazione al cessionario
poichè il credito vantato da quest’ultimo non sorge dal

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