Tribunale civile di Torino sez. III, 4 novembre 2014, n. 7065
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2015
Merito
tRibunale civile di toRino
sez. iii, 4 novembRe 2014, n. 7065
est. latella – Ric. dal bon (avv. castellani) c. pRefettuRa - uff. teRR.
gov. di toRino (avv. distR. stato)
Depenalizzazione y Ordinanza-ingiunzione y No-
fica ex art. 204, secondo comma, c.s. y Requisito di
legittimità della sanzione.
. Il termine di 150 giorni a disposizione della prefet-
tura per la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione
è requisito di legittimità dell’attività sanzionatoria
dell’amministrazione e costituisce garanzia procedi-
mentale in favore del cittadino a tutela del suo interes-
se a non rimanere esposto all’esercizio di tale potere
sanzionatorio per un tempo maggiore a quello prefis-
sato dalla legge. (nuovo c.s., art. 204) (1)
(1) La sentenza in epigrafe costituisce l’epilogo del giudizio di rinvio
originato dall’ordinanza Cass. civ. 10 giugno 2013, n. 14562, pubblica-
ta in questa Rivista 2013, 797, alla cui nota si rinvia.
svolgimento del pRocesso e motivi della decisione
Trattasi di giudizio ex art. 392 e ss. c.p.c. a seguito della
cassazione, con ordinanza n. 14562/2013, della sentenza pro-
nunciata dal Giudice del Tribunale di Torino dott. Di Capua.
Ai fini della decisione appare opportuno richiamare le
motivazioni della predetta ordinanza sull’interpretazione
dell’art. 204 L. 285/92. Il Giudice di legittimità ha sostenuto
che deve innanzitutto escludersi la possibilità di richiama-
re, a disciplina della materia della notifica del provvedi-
mento adottato dal Prefetto ex art. 204 c.d.s., la giurispru-
denza di legittimità formatasi sulla portata dell’art. 18 L.
689/1981 (vedi Cass., sez. I, n. 11234/1998 e, più di recente,
Cass. sez. V, n. 4593/2010), ciò in quanto le profonde modi-
fiche apportate agli artt. 203 e 204 L. 285/1992 con il D.L.
151/2003, poi convertito in legge 214/2003, hanno determi-
nato l’adozione di termini espressamente qualificati come
“perentori” per la trasmissione, da parte del Prefetto, del
ricorso all’ufficio accertatore per l’istruttoria della pratica
e per la risposta da parte del responsabile di detto ufficio
(art. 204, comma 1 bis, in relazione all’art. 203, commi 1 bis
e 2 legge 285/1992); ha, quindi, ritenuto che il novellato
comma secondo dell’art. 204, stabilendo che l’ordinanza-
ingiunzione debba essere notificata entro il termine di
centocinquanta giorni dalla sua adozione, introduce una
innovazione che non può che avere analogo significato
sollecitatorio, venendosi a gravare il Prefetto dell’obbligo
di far in modo che la notifica del proprio provvedimento
avvenga entro un determinato termine, il quale, pur non
essendo perentorio in mancanza di espressa previsione di
legge, deve considerarsi tuttavia requisito di legittimità
della attività sanzionatoria in materia di violazioni delle
prescrizioni al c.d. codice della strada. Sulla base dei
predetti argomenti in diritto, la Cassazione ha osservato
che “erroneamente il Tribunale aveva ritenuto irrilevante
il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni
dalla emissione del provvedimento senza che lo stesso fos-
se avviato alla notifica, incorrendo in un’erronea perime-
trazione dell’ambito applicativo dell’art. 204 predetto”.
I principi stabiliti dalla Cassazione sono, dunque, i
seguenti: - il termine di cui trattasi è requisito di legit-
timità dell’attività sanzionatoria dell’amministrazione; - a
tal fine rileva la data di avvio alla notifica dell’ordinanza-
ingiunzione.
Nel caso di specie, pertanto, è irrilevante la data di
emissione dell’ordinanza-ingiunzione e - ai fini del motivo
di appello concernente la censura della sentenza del Giu-
dice di pace (nella parte in cui si sosteneva la mancanza
di alcuna prova sulla tardività della notificazione dell’or-
dinanza-ingiunzione, non avendo il ricorrente prodotto la
busta dell’atto giudiziario) - rileva, invece, la data di avvio
alla notifica del predetto provvedimento. A tal fine si osser-
va come sia evidente che sia stata prodotta dal ricorrente/
appellante sia la copia della busta che la copia, datata 16
ottobre 2007, della relata dell’ufficio messi comunali di con-
segna dell’atto per la notifica a mezzo posta. Conseguente-
mente tra la data di emissione dell’ordinanza ingiunzione
e quella del 16 ottobre 20007 decorrono 194 giorni, con
conseguente superamento, senza giustificazione alcuna,
del termine di legge che costituisce garanzia procedimen-
tale in favore del cittadino a tutela del suo interesse a non
rimanere esposto all’esercizio dei poteri sanzionatori per
un tempo maggiore a quello prefissato dalla legge. Per i
predetti argomenti, deve essere riformata integralmente
la sentenza del Giudice di pace ed annullata l’ordinanza
ingiunzione opposta. Dinanzi al Giudice di pace, il ricor-
rente si è difeso personalmente sicché le spese relative
alla difesa tecnica riguardano il procedimento di appello
4198/2010, quello di cassazione ed il presente giudizio di
rinvio. Tali spese si liquidano come segue: per il giudizio di
appello, in € 700 per diritti ed onorari (ex D.M. 127/2004),
al quale importo va aggiunto quello di € 8,66 per esborsi;
per il giudizio di Cassazione, in € 2000 (ex D.M. 140/2012)
per compensi professionali oltre € 211,74 per esborsi; per
il giudizio di rinvio, in € 440 per compensi professionali
(ex D.M. n. 55/2014) oltre € 58,67 per esborsi.
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