Tribunale Civile Di Tivoli Ord. 21 Aprile 2016

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giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 1/2017
SULLA DELIBERA
CHE AUTORIZZA
IL DISTACCO DALL’IMPIANTO
DI RISCALDAMENTO
CENTRALIZZATO
di Pier Paolo Capponi
La sentenza del Tribunale di Roma del 14 maggio 2016
è meritevole di attenzione in quanto tratta di un caso che
è stato affrontato raramente dalla giurisprudenza e cioè
quello del valore da attribuirsi alla delibera che autorizza
il distacco da parte di uno o più condomini dall’impianto
di riscaldamento centralizzato.
Nella fattispecie l’assemblea, a maggioranza, aveva
concesso a tre condomini di staccarsi dall’impianto di ri-
scaldamento centralizzato e aveva stabilito che gli stessi,
visto che dal loro distacco conseguiva un aumento di spesa
a carico dei condomini rimasti attaccati, avrebbero dovuto
pagare una quota forfettaria pari al 10% della quota indi-
viduale dei consumi, oltre ovviamente, per intero, le spese
di conservazione dell’impianto, del quale continuavano ad
essere comproprietari.
Secondo il Tribunale la delibera, adottata con la mag-
gioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c., per
essere valida deve rispettare due condizioni, che sono poi
quelle che prima la giurisprudenza e ora la legge prevede
per consentire il distacco, e cioè che lo stesso non provo-
chi squilibri all’impianto, vale a dire malfunzionamenti, e
che i condomini che continuano ad utilizzarlo non siano
penalizzati sotto il prof‌ilo economico, con particolare rife-
rimento alle spese per i consumi.
Altrimenti, precisa il Tribunale, diviene necessaria una
delibera adottata con il consenso di tutti i condomini.
La delibera presa a maggioranza che non rispetta i due
requisiti di cui sopra non è solo annullabile ma addirittura
nulla e cioè, come nella fattispecie decisa dal Tribunale,
impugnabile anche a distanza di tempo, ben oltre i 30 gior-
ni di legge.
Il Tribunale, dopo avere disposto una consulenza tecnica
che ha accertato che il distacco non provocava squilibri ma
un aggravamento di spesa, per evitare il quale i condomini
che intendevano distaccarsi avrebbero dovuto pagare ben di
più del 10% imposto dalla delibera, ha dichiarato la nullità
della medesima, dichiarando che il distacco sarebbe stato
possibile solo se i tre condomini che desideravano attuarlo
si fossero onerati di pagare la percentuale di spesa ricono-
sciuta dal perito come necessaria per pareggiare i conti (in-
torno al 50% della quota di spesa individuale per i consumi).
La sentenza, che ha risolto una causa iniziata nel
2010, quando ancora non era in vigore il quarto comma
del nuovo art. 1118 c.c., non aiuta a risolvere la ben più
diff‌icile questione del riconoscimento dell’esistenza stessa
del diritto al distacco nel caso in cui lo stesso provochi un
aumento di spesa a carico degli altri condomini, visto che
la norma attualmente in vigore richiede espressamente,
oltre alla circostanza che dal distacco non derivino squili-
bri di funzionamento all’impianto, anche il fatto che non si
verif‌ichino aggravi di spesa.
Il problema interpretativo è nell’estendere o meno la
parola “notevoli” riferita agli squilibri anche agli aggravi,
che sono disgiunti dai primi dalla lettera “o”.
A parere di chi scrive, a prescindere dall’interpretazio-
ne che verrà data dai giudici, rimane il fatto che se coloro
che intendono distaccarsi si impegnano, obbligandosi per
sé e per gli aventi causa, a pagare una quota percentuale
dei consumi tale per cui gli altri condomini non hanno ag-
gravi di spesa, il distacco sarà legittimo e quindi possibile.
Si precisa che secondo la precedente giurisprudenza
della Suprema Corte - si ritiene - valida anche in costanza
della nuova normativa, quando ricorrono le due condizio-
ni di cui sopra (nessun notevole squilibrio dell’impianto
e nessun aggravio di spesa, se del caso quest’ultimo com-
pensato con il suo accollo da parte dei condomini che in-
tendono distaccarsi) il distacco è possibile anche senza
previa delibera assembleare autorizzativa.
TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI
ORD. 21 APRILE 2016
EST. LIBERATI – RIC. X C. CONDOMINIO Y
Amministratore y Attribuzioni y Obbligo di comu-
nicare ai creditori insoddisfatti i dati dei condomi-
ni morosi y Portata y Generalità piene e complete y
Sussiste.
. L’obbligo previsto dall’art. 63, comma 1, att. c.c. in
capo all’amministratore di comunicare ai creditori non
ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei con-
dòmini morosi va inteso nel senso di fornire le genera-
lità piene e complete di tutti i condòmini su cui gravino
le spese richieste, in modo da poterli identif‌icare com-
piutamente. (att. c.c., art. 63) (1)
(1) Sotto altro aspetto, nel senso che sussiste la responsabilità dell’am-
ministratore per il danno generato dalla mancanza e/o dal ritardo nella
consegna dei dati richiestigli ex art. 63, comma 1, att c.c. dai creditori
insoddisfatti che lo interpellino, cfr. Trib. civ. Palermo ord. 19 marzo
2014 in www.dirittocivilecontemporaneo.com Giud. pace Genova 15
giugno 2015, n. 9804 in wwwquotidianocondominio.ilsole24ore.com.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. X ha chiesto di
accertare il proprio diritto ad accedere all’elenco dei con-
dòmini del condominio di via (Omissis) al f‌ine di poter at-
tivare un proprio diritto di credito per attività prestata nei

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