Tribunale Civile Di Taranto Sez. II, 11 Gennaio 2016, N. 77

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giur
2/2016 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
l’intervento di asfaltatura del viale condominiale ben
può esser considerato, per la modestia del suo complessi-
vo ammontare e per la sua incontestata necessità, quale
atto di ordinaria manutenzione per la conservazione delle
parti comuni;
a norma di quanto disposto dall’art 1129 comma 10°
c.c., l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si
intende rinnovato per eguale durata; pertanto, non v’era
necessità alcuna di convocare l’assemblea per decidere se
rinnovare o meno l’incarico all’amministratore, salva sem-
pre la facoltà per la stessa di deliberarne la revoca; per al-
tro, l’assemblea del 24 ottobre 2015, discutendo sull’istanza
della sig.ra X per la sua revoca, espressamente affermò di
riservarsi di esaminare la questione allo scadere del biennio
esprimendo ringraziamento nei suoi confronti per il lavoro
di ricostruzione contabile delle amministrazioni precedenti
ed apprezzamento in toto per il lavoro svolto. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO
SEZ. II, 11 GENNAIO 2016, N. 77
EST. CASARANO – RIC. G.M. (AVV. BLASI) C. CONDOMINIO DI VIA W. IN
TARANTO (AVV. DI SERIO)
Assemblea y Deliberazioni y Nulle o inesistenti
y Inoperatività del termine decadenziale ex art.
1137 c.c. y Competenza funzionale del giudice inve-
stito dell’impugnativa della delibera y Sospensione
dell’eff‌icacia della delibera y Potere del giudice del
procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo y
Esclusione y Eccezioni
. In ipotesi di nullità o inesistenza della delibera as-
sembleare - ovvero nei casi in cui non opera il termine
decadenziale ex art. 1137 c.c. previsto per i vizi che
comportano l’annullabilità - si radica una competen-
za funzionale del giudice già investito dell’impugnati-
va della delibera, il quale ha il potere di sospendere
o meno l’eff‌icacia della stessa, potere che – invece
- resta escluso in capo al giudice dell’opposizione a
decreto ingiuntivo. Solo nel caso in cui non sia stata
promossa impugnazione avverso la delibera nulla o ine-
sistente, bensì solo opposizione a decreto ingiuntivo,
il giudice di quest’ultimo procedimento può decidere
sulla sospensione dell’eff‌icacia della delibera, qualora
ritenga sussistere (fumus boni iuris) un caso di nullità
o inesistenza, un caso cioè non sottoposto al termine di
decadenza ex art. 1137 c.c.. (c.c. art. 1137) (1)
(1) Nel senso che il giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo
ottenuto nei confronti del condomino moroso ex art. 63, comma 1,
att. c.c. non può sospendere il giudizio in attesa della def‌inizione del
diverso giudizio di impugnazione, ex art. 1137 c.c., della deliberazio-
ne posta a base del provvedimento monitorio opposto, v. Cass. civ.,
sez. un., 22 febbraio 2007, n. 4421 in questa Rivista 2007, 265.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo grado
La sig.ra M. G., dinanzi al Giudice di Pace di Taranto,
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
203/2011, emesso dalla stessa autorità in favore del Con-
dominio di via W. per il pagamento di oneri condominiali
pari ad euro 2.609,76 oltre spese e competenze della pro-
cedura monitoria.
L’opponente chiedeva di revocare e/o dichiarare ineff‌i-
cace il decreto ingiuntivo opposto e condannare il condo-
minio convenuto a restituirle le somme che intanto aveva
pagato per effetto della provvisoria esecutorietà del decre-
to ingiuntivo opposto; tanto nel presupposto che fossero
state calcolate sulla base di tabelle millesimali illegitti-
mamente formate poiché mai approvate dall’assemblea
condominiale.
L’attrice chiedeva, inoltre, la sospensione del giudizio
dinanzi al Giudice di pace in attesa dell’esito def‌initivo di
quello pendente davanti al Tribunale di Taranto, Dott.ssa
Di Tursi, chiamato a giudicare sulla validità delle delibere
assembleari del 4 giugno 2011 e del 25 giugno 2011 aventi
ad oggetto, tra l’altro, proprio le spese qui contestate.
Il convenuto contestava tutte le eccezioni sollevate
da controparte e, nel merito, rilevava che la ripartizione
delle spese veniva regolarmente approvata dall’assemblea
condominiale in virtù di tabelle millesimali in vigore da
decenni e mai contestate da alcuno dei condomini.
Il giudice di pace, chiamato a decidere, con sentenza
n. 16/2012 rigettava l’atto di opposizione e confermava il
decreto ingiuntivo.
Il fondamento dell’appello
L’attrice, con atto di appello regolarmente notif‌icato,
impugnava la sentenza del giudice di primo grado dedu-
cendone la nullità assoluta per omessa e/o insuff‌iciente
motivazione.
Secondo l’appellante, in mancanza di regolari tabelle
millesimali doveva ritenersi di incerto ammontare il cre-
dito ingiunto; ricordava a tal proposito che l’onere della
prova in materia ai sensi dell’art. 2697 c.c. gravava pure
sul creditore opposto.
L’attrice chiedeva, altresì, di disporre la riunione di questo
giudizio con quello pendente tra le medesime parti davanti
al Tribunale di Taranto, Dott.ssa Di Tursi, per connessione
oggettiva e soggettiva, dal momento che aveva ad oggetto le
delibere con le quali l’assemblea condominiale approvava le
quote ordinarie, i consumi d’acqua e le spese straordinarie
poi richieste con il decreto ingiuntivo qui opposto.
La difesa dell’appellato
Si costituiva il Condominio di Via W. contestando la
fondatezza dell’appello.
In merito alle tabelle millesimali, il convenuto ribadiva
che erano in vigore da circa quarant’anni e mai erano state
oggetto di contestazione da parte di alcun condomino. Solo
nell’ultimo anno la sig.ra M. aveva sollevato la nullità di tali
tabelle allo scopo “di suffragare le sue pretestuose conte-
stazioni”. Riprendendo un principio affermato dalla S.C., la
difesa convenuta aggiungeva che la formazione delle tabel-
le millesimali, non richiedendo la forma scritta ad substan-
tiam, può avvenire anche per facta concludentia; di conse-
guenza le tabelle millesimali in uso presso il Condominio
di Via W. sarebbero legittime e la ripartizione delle spese
condominiali effettuata in base ad esse sarebbe valida.

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