Tribunale civile di Taranto sez. II, 21 gennaio 2015

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giur
4/2015 Arch. loc. e cond.
MERITO
trimonio immobiliare; per l’Azienda di Servizi alla Persona
Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio
non è del tutto irrilevante la individuazione dei soggetti a
cui concedere in godimento i propri immobili, giustif‌ican-
dosi a tal uopo la previsione all’ interno dei singoli contratti
stipulati dal predetto ente di clausole che pongano limiti
o divieti agli assegnatari detentori di singoli cespiti alla
facoltà di subaff‌ittarli e/o concederli in comodato gratuito
a terzi. La fattispecie al vaglio del presente giudizio non
vede quale protagonista un locatore qualunque ma un ente
portatore di interessi pubblici al quale va riconosciuta la
facoltà più che legittima di apporre all’interno dei contratti
che va a stipulare con terzi clausole quali quella invocata
in questa sede ai f‌ini della declaratoria di risoluzione ope
legis del contratto.
Rimane sullo sfondo poi il problema afferente la natura
del sindacato che l’autorità giudiziaria possa esercitare
sul contenuto delle clausole pattiziamente previste e con-
cordate dalle parti contraenti e sulla liceità delle stesse
facendo leva, ai f‌ini di una eventuale caducazione, sul cri-
terio della cosiddetta nullità virtuale sotto il prof‌ilo della
conformità delle clausole contrattuali a precetti di rango
costituzionale, come ritenuto possibile ed argomentato
dalla sentenza della Suprema Cone n. 14343 del 2009 più
volte menzionata.
Tornando al caso al vaglio del presente giudizio, anche
a volere ritenere sulla falsariga della sentenza della Su-
prema Corte n. 14343 del 2009 prima menzionata nulla la
clausola di un contratto di locazione nella quale, oltre alla
previsione del divieto di sublocazione, sia contenuto ai f‌ini
della risoluzione ope legis del contratto ex art. 1456 c.c.
il riferimento al divieto di ospitalità non temporanea di
persone estranee al nucleo familiare anagraf‌ico, in quanto
in contrasto con l’adempimento dei doveri di solidarietà
previsti dalla Cartaa Costituzionale, è la stessa Suprema
Corte implicitamente ad avere ritenuto, con la sentenza n.
9931 del 18 giugno 2012 sopra citata, validamente assunta
una clausola che contempli all’interno di un contratto di
locazione la stipula, ad opera del conduttore, del como-
dato del bene concesso in locazione a terzi quale motivo
legittimante la richiesta ad opera della parte locatrice
della risoluzione ape legis del contratto ex art. 1456 c.c.:
nel caso al vaglio del presente giudizio, come detto, il Pa-
potti ha attribuito al Basciu non un’ospitalità temporanea
ma, per i motivi sora detti, un vero e proprio contratto di
comodato che legittima l’accoglimento della domanda di
risoluzione ope legis del contratto ex art. 1456 c.c. della
locatrice Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi
Maninitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e la condanna
del convenuto al rilascio del bene locato.
La peculiarità della questione giuridica trattata, l’esi-
stenza di contrasti giurisprudenziali di cui le sentenze
della Suprema Corte sopra citate costituiscono la prova, le
alterne vicende che hanno interessato nell’incedere pro-
cessuale gli arresti sopra riportati nonché la pertinenza
delle argomentazioni difensive di parte convenuta com-
portano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le
parti causa. (Omissis)
tribunale Civile di taranto
seZ. ii, 21 gennaio 2015
est. Casarano – riC. fallimento X s.a.s. di g.f. & C. (avv. ostilio) C. C.g.
ed altra (avv. CaZZola)
Fallimento ed altre procedure concorsuali y
Effetti del fallimento y Sui rapporti preesistenti y
Comodato y Opponlbilità y Esclusione y Esercizio
del recesso da parte del curatore per urgente e im-
preveduto bisogno ex art. 1809 c.c. y Sussistenza.
. Il contratto di comodato non è mai opponibile al
fallimento, a prescindere dalla sua durata ed anche
quando sia di data certa anteriore alla dichiarazione
di fallimento, non essendo applicabile in via analogica
la regola dell’opponibilità prevista per la locazione
dall’articolo 1599 c.c.. La dichiarazione di fallimento
consente, pertanto, al curatore l’esercizio del recesso
per urgente e impreveduto bisogno ai sensi dell’artico-
lo 1809 c.c.. (c.c., art. 1809; c.c., art. 2923; r.d. 16 marzo
(1) Per utili riferimenti in argomento, v. Cass. civ., 30 luglio 2009, n.
17735, in questa Rivista 2010, 151. Per essa, l’occupazione di un im-
mobile di proprietà del fallito da parte di un terzo, ancorché risalente
ad epoca anteriore all’apertura della procedura concorsuale, è inop-
ponibile al fallimento, in difetto della prova della sua riconducibilità
ad un rapporto di locazione, non potendo trovare applicazione in tal
caso l’art. 2923, quarto comma, c.c. dettato per l’esecuzione forzata,
ma applicabile anche al fallimento, che costituisce un pignoramento
generale dei beni del fallito, in quanto la certezza in ordine all’ante-
riorità della detenzione, alla quale la predetta disposizione conferi-
sce rilievo, in linea con quanto previsto in via generale dall‘art. 2704
c.c., non esclude la compatibilità della stessa con altri rapporti, ivi
compreso quello di comodato.
svolgimento del proCesso e motivi della deCisione
Il fondamento della domanda
Il Fallimento della X. S.A.S. di G. F. & C. e del sig. F. C.
di persona, con ricorso depositato in data 25 ottobre 2013,
affermava che il fallito risultava proprietario, fra gli altri,
dei seguenti immobili: l’appartamento sito in Y. alla via K.
n. (omissis) al primo piano, ed il locale commerciale sito
in Y. alla via W. n. (omissis), al piano terra.
Il fallito, aggiungeva l’istante, dichiarava che aveva
concesso nel gennaio 2006 i predetti beni in comodato
gratuito decennale ai sig.ri C.G. e A. P., rispettivamente
padre e madre del fallito.
Nel presupposto che ai sensi dell’art. 2923, c.c. il co-
modato, peraltro gratuito e di data non certa, non fosse
opponibile al fallimento, da intendersi infatti come un
pignoramento generale di tutti i beni del fallito, l’attore
chiedeva che le controparti fossero condannate al rilascio
dei suddetti beni.
L‘istante chiedeva altresì che le parti convenute fos-
sero condannate al pagamento di un equo indennizzo per
l’occupazione dei predetti immobili f‌in dalla data del falli-
mento, intervenuto in data 6 giugno 2012, anzi f‌ino a due
anni prima ex art. 64 della legge fallimentare.

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