Tribunale Civile Di La Spezia 15 Giugno 2016, N. 496

Pagine665-665
665
giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 6/2016
stesso può variare, sia del fatto che la novella legislativa è
stata chiara nel prevedere detta indicazione come neces-
saria a pena di nullità,
ritenuto che in ordine a tale prof‌ilo sussista il requisi-
to del periculum in mora atteso che la gestione dei beni
comuni nei suoi variegati aspetti, anche connessi con la
tutela di diritti personali e non patrimoniali, non possa
che essere aff‌idata ad un soggetto validamente off‌iciato
dall’assemblea,
ritenuto, quanto alle altre delibere, che le stesse non
riguardino questioni dalla cui esecuzione possa determi-
narsi un pregiudizio irreparabile, vertendo su imputazioni
di spese di modesta entità e comunque per def‌inizione re-
cuperabili dal condominio,
ritenuto che anche il tema delle spese per lavori miglio-
rativi e aggiuntivi inerenti l’ascensore non rivesta prof‌ili
tali da evidenziare un periculum in mora, sia perché non
risulta che si stiano per compiere alterazioni irreversibili
dello stato dei luoghi sia perché, come dedotto dalla resi-
stente e suffragato con il documento in all. 8 (certif‌icato
di collaudo) i lavori paiono comunque conclusi. (Omissis)
I
TRIBUNALE CIVILE DI LA SPEZIA
15 GIUGNO 2016, N. 496
EST. DI ROBERTO – RIC. CONDOMINIO CORSO CAVOUR 177 IN LA SPEZIA (AVV.
DAMIAN) C. COMUNE DI LA SPEZIA (AVV.TI CARRABBA ED ALTRI)
Acque pubbliche e private y Inquinamento y Sca-
richi y Autorizzazione y Sanzioni amministrative
pecuniarie y Irrogazione y Competenza ex art. 135
D.L.vo n. 152/2006 y Comuni y Esclusione y Ragioni.
. A seguito dell’intervenuta abrogazione dell’art. 56
D.L.vo n. 52/1999 (che, contrariamente al vigente art.
135 D.L.vo n. 52/2006, faceva salve in materia di “com-
petenza e giurisdizione” eventuali diverse disposizioni
delle Regioni e delle Province Autonome), sussiste
un’incompetenza assoluta del Comune ad irrogare san-
zioni amministrative pecuniarie in materia di scarichi
idrici. (d.l.vo 3 aprile 2006, n. 152, art. 35; d.l.vo 11
maggio 1999, n. 152, art. 56) (1)
II
TRIBUNALE CIVILE DI LA SPEZIA
15 GIUGNO 2016, N. 497
EST. MORI – RIC. FABBRI ED ALTRA (AVV. DAMIAN) C. COMUNE DI LA SPEZIA
(AVV.TI CARRABBA ED ALTRI)
Acque pubbliche e private y Inquinamento y Sca-
richi y Autorizzazione y Sanzioni amministrative
pecuniarie y Irrogazione y Competenza ex art. 135
D.L.vo n. 152/2006 y Comuni y Esclusione y Ragioni.
. Poiché la disciplina degli scarichi idrici si colloca
nell’ambito della “tutela dell’ambiente e dell’ecosi-
stema” ed è, quindi, di competenza esclusiva statale,
ne consegue che la legge statale vigente (D.L.vo n.
152/2006) esclude che la Regione con propria legge
possa incidere sul criterio di competenze. La clauso-
la di salvezza presente nell’ultima parte dell’art. 135
D.L.vo n. 152 cit. non può che essere riferita ad even-
tuali, ulteriori (ad oggi assenti) norme dello Stato, non
anche a norme regionali, preesistenti o successive.
Deve pertanto dichiararsi l’incompetenza del Comune
ad emettere ordinanza-ingiunzione in materia di scari-
co di acque ref‌lue civili prive di autorizzazione. (d.l.vo
3 aprile 2006, n. 152, art. 135; d.l.vo 11 maggio 1999, n.
152, art. 56) (2)
(1, 2) Le sentenze si fondano entrambe sulla ribadita competenza
statale - principio da condividersi - a dettare norme (e sanzioni, con-
seguentemente) in materia di scarichi idrici. In motivazione è citato
un precedente conforme del Tribunale di Verona.
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di opposizione è l’ordinanza n. 126/PM/2013
(cfr. doc. 1 fasc. p. ric.) con cui il Comune di La Spezia ha
ingiunto all’odierno ricorrente il pagamento di sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 12.000,00 (ai sensi
dell’art. 126 comma 1 e 133 comma 2 del D.L.vo 152/2006,
secondo cui: “Chiunque apra o comunque effettui scari-
chi di acque ref‌lue domestiche o di reti fognarie, servite o
meno da impianti pubblici di depurazione senza l’autoriz-
zazione di cui all’articolo 124, oppure continui ad effettua-
re o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia
stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione ammini-
strativa da seimila euro a sessantamila euro”).
È stato contestato (come da relativo verbale, sub 2) il
fatto che il condominio effettuasse scarichi di acque ref‌lue
domestiche senza la necessaria autorizzazione, non aven-
do ottemperato ad ordinanza dirigenziale che gli impone-
va l’allacciamento dei ref‌lui alla conduttura delle acque
nere.
Tra i motivi di opposizione, la parte ha eccepito l’incom-
petenza del Comune ad irrogare la sanzione in oggetto.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Va, anzitutto premesso che la disciplina degli scarichi
idrici, per costante giurisprudenza della Corte costitu-
zionale (si veda ad esempio, tra le tante, la sentenza n.
133/2012), va collocata nell’ambito della “tutela dell’am-
biente e dell’ecosistema”, essendo pertanto, di competen-
za esclusiva statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione.
L’art. 135 del D.L.vo 152/2006 è dunque la norma di ri-
ferimento in materia; essa stabilisce che: “In materia di
accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT