Tribunale civile di Siena 11 novembre 2014

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2015
MERITO
pena è della reclusione da uno a tre anni, se l’offesa consiste nell’attri-
buzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate quando il fatto
è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l’offesa è recata in
presenza di una o più persone”.
(2) Cfr., sul punto, MAURIZIO PORRO, Torna “Il vigile” di Albertone,
senza censure, in Corriere della sera, 21 agosto 2004, p. 35; nonché wiki-
pedia.org/wiki/il-vigile.
(3) Cass. pen., sez. VI, 13 luglio – 27 settembre 1995, n. 9914.
(4) Cass. pen., sez. VI, 4 marzo 1989 – 1 febbraio 1990, n. 1462.
(5) Cass. pen., sez. II, 2 giugno 1989 – 3 luglio 1990, n. 9456.
(6) Cass. pen., sez. VI, 16 aprile - 23 aprile 2014, n. 17688.
trIbunale cIvIle dI sIena
11 novembre 2014
est. bellInI – rIc. boemIo (avv. chessa) c. marIottI e aXa assIcurazIonI
s.p.a. (avv.tI nencInI e goraccI)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Risarcimento diretto y Posizione del danneggiato
y Possibilità di agire nei confronti del responsabile
ex art. 2054 c.c. y Sussistenza y Eccezione della par-
te convenuta relativa al proprio difetto di legitti-
mazione passiva y Rigetto.
. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto,
la presenza nel giudizio dell’assicuratore del danneg-
giato assolve ad una mera funzione di sostituire l’as-
sicurazione del danneggiato a quella del responsabile
nel rispondere della pretesa risarcitoria, assumendo la
posizione contrattuale del medesimo verso la propria
assicurazione di talché l’azione diretta di cui all’art. 149
del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, non è originata dal
contratto assicurativo, ma dalla legge, che lo ricollega
al verif‌icarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo
l’esistenza di un contratto assicurativo solo come pre-
supposto legittimante. Ne consegue che la posizione del
danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e
trovare giustif‌icazione in esso, cosicchè egli non perde
il potere di agire nei confronti dei responsabili ex art.
2054 c.c. (Sulla base di questo principio il giudice de
quo ha rigettato la preliminare eccezione sollevata da
parte convenuta e relativa al proprio difetto di legit-
timazione passiva) (c.c., art. 2054; d.l.vo 7 settembre
2005, n. 209, art. 149) (1)
(1) Principio ripreso da Cass. civ. 13 aprile 2012, n. 5928, in questa
Rivista 2012, 878.
svolgImento del processo e motIvI della decIsIone
Boemio Gaetana conveniva in giudizio dinanzi al Tribu-
nale di Siena, sez. distaccata di Poggibonsi Mariotti Marzia
Giovanna quale conducente di autoveicolo responsabile
del sinistro occorso e la AXA Assicurazioni s.p.a. quale
proprio assicuratore tenuto all’indennizzo diretto ai sensi
dell’art. 149 cod. ass. per sentirli dichiarare tenuti solidal-
mente, per la quota di responsabilità da accertare in capo
alla Mariotti, al risarcimento dei danni da essa subiti al
proprio autoveicolo in data 7 maggio 2007 in Colle di Val
d’Elsa mentre la stessa era intenta a eseguire manovra di
uscita da stallo di sosta. La convenuta Mariotti, nel costi-
tuirsi in giudizio, era ad eccepire la mancanza in capo ad
essa di legittimazione passiva atteso che l’azione era stata
proposta dalla Boemio direttamente nei confronti del pro-
prio assicuratore secondo lo schema dell’art. 149 cod. ass.,
assumendo che in tale contesto non vi era spazio per una
sua partecipazione al giudizio, trattandosi di domanda da
svolgere esclusivamente nei confronti dell’assicuratore.
I convenuti contestavano comunque la ricorrenza di
una loro responsabilità in ragione dei rispettivi titoli dal
momento che da un lato il rapporto sul sinistro stradale
aveva accertato che era stata la Boemio, in fase di uscita
da una situazione di sosta, ad avere omesso di riconoscere
la precedenza al veicolo della Mariotti che transitava sulla
carreggiata che attraversava l’area destinata a parcheggio,
e dall’altra che la stessa Mariotti era stata interamente
risarcita dal proprio assicuratore per detto titolo. Il giu-
dice ammetteva le prove articolate dalle parti e disponeva
c.t.u. onde stabilire le modalità del sinistro e le rispettive
responsabilità. Con sentenza depositata in data 31 marzo
2009 il Giudice di pace, rigettata la eccezione di carenza di
legittimazione passiva in capo alla Mariotti, era ad accer-
tare un concorso di colpa, nella misura del 30%, in capo a
quest’ultima nella determinazione del sinistro per cui è
causa e condannava entrambi i convenuti al risarcimento
del danno, nei limiti della percentuale predetta a favore
della parte attrice. Regolava le spese di lite condannando
i convenuti in solido a rifondere alla parte attrice il 30%
delle spese di lite sostenute e condannando l’attrice a ri-
fondere le spese della convenuta Mariotti nella misura del
70 % dell’intero. A prescindere dalla erronea, in punto di
diritto, regolamentazione delle spese di lite il giudice di
prima cure ha correttamente valutato le emergenze di
causa e, alla stregua degli elementi, anche tecnici acquisi-
ti, ha correttamente ricostruito in concreto le condotte dei
singoli conducenti che hanno dato luogo al sinistro per cui
è causa, graduando le singole responsabilità in misura
adeguata e con motivazione sostanzialmente condivisibile.
In via pregiudiziale peraltro va confermata la statuizione
del primo giudice anche in relazione al rigetto della preli-
minare eccezione della Mariotti, successivamente valoriz-
zata in sede di appello incidentale, di carenza di legittima-
zione passiva in quanto la parte attrice avrebbe agito con
la peculiare procedura dell’indennizzo diretto previsto
dall’art. 149 cod. ass. il quale tra l’altro recita i danneggia-
ti devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa
di assicurazione che ha stipulato il contrailo relativo al
veicolo utilizzato. La disciplina peraltro ha mero rilievo
procedurale e ha come obiettivo, ricorrendo i presupposti
del procedimento (danno a autoveicolo e lesioni micro-
permanenti) di rendere più celere la liquidazione dell’in-
dennizzo - risarcimento del danno, che viene anticipato
dall’assicuratore del veicolo danneggiato, ma non deroga
agli ordinari principi sulla responsabilità da illecito aqui-
liano o a quelli previsti in ipotesi di scontro tra i veicoli
(art. 2054 c.c.) che prevedono la responsabilità del condu-
cente dei veicolo (art. 2054 commi 1 e 2 c.c.). In sostanza
non si pone tra la posizione dell’assicuratore convenuto

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