Tribunale civile di Savona 19 ottobre 2018

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giur
2/2019 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
Nel merito l’impugnazione non merita accoglimento.
Nell’esercizio della delega legislativa per l’attuazione
della direttiva del Parlamento europeo 2012/27/UE, il Go-
verno ha emanato il D.L.vo n. 102/2014, che ha imposto la
contabilizzazione e termoregolazione del calore nei con-
dominii con impianto di riscaldamento centralizzato e la
ripartizione delle spese a consumo.
La disciplina introdotta dal D.L.vo n. 102/2014 riveste
una f‌inalità pubblicistica ed assurge quindi a norma impe-
rativa vincolante inderogabile, in quanto posta a tutela di
un interesse generale e non meramente privatistico.
Di conseguenza il nuovo criterio di ripartizione delle
spese di riscaldamento ha carattere imperativo e, pertan-
to, non può essere derogato né da una delibera assemble-
are, né da una norma di natura contrattuale del regola-
mento di condominio.
Pertanto, tutti i regolamenti contrattuali che dispongo-
no diversamente sono, sul punto, contrari a legge.
Nel caso di specie, l’assemblea tenutasi in data 2 ot-
tobre 2014 approvava, con il voto favorevole degli odierni
attori, la trasformazione della centrale termica da gasolio
a gas metano, quindi con le delibere qui impugnate ha ap-
provato il consuntivo 2015/2016 e il preventivo 2016/2017
e contestualmente le nuove tabelle millesimali di riparto
spese riscaldamento, adeguandosi alle normative emana-
te in favore del contenimento dei consumi energetici, con
delibere approvate con un numero di voti che rappresenta
la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del va-
lore dell’edif‌icio, quindi valide.
Per quanto sopra, il Giudice rigetta l’impugnazione.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e
si liquidano come in dispositivo. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
19 OTTOBRE 2018
EST. PELOSI – RIC. L.P. ED ALTRO C. CONDOMINIO A. DI VIA X
Procedimento civile in genere y Domanda giu-
diziale y Procedimento di mediazione y Assenza
dell’attore y Eccezione d’improcedibilità y Rigetto
y Ragioni y Fattispecie di impugnazione di delibera
assembleare.
. Poiché le disposizioni che prevedono condizioni di
procedibilità, costituendo deroga alla disciplina gene-
rale, devono essere interpretate in senso non estensivo,
la mancata partecipazione della parte, seppure attrice,
all’incontro di mediazione disposto ex art. 5 D.L.vo n.
28/2010, deve ritenersi punita non con l’improcedibili-
tà, bensì con le sanzioni di cui all’art. 8 del D.L.vo cit.
(quindi con l’applicazione di una sanzione pecuniaria
e la rilevanza di tale comportamento ex art. 116 c.p.c.).
Deve infatti ritenersi che l’unico adempimento richie-
sto ai f‌ini della procedibilità dell’azione risulti il depo-
sito della domanda di mediazione presso l’organismo
deputato. (Fattispecie in tema di impugnazione di de-
libera assembleare) (d.l.vo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5;
d.l.vo 4 marzo 2010, n. 28, art. 8) (1)
(1) La pronuncia in epigrafe mostra di non condividere la giurispru-
denza maggioritaria secondo cui, perché la mediazione possa dirsi
esperita, è necessario dar vita ad un tentativo di conciliazione ef-
fettivo. Si rinvia, in tale ultimo senso, alle citate App. civ. Ancona
23 maggio 2018; App. civ. Milano 10 maggio 2017; Trib. civ. Pavia 20
gennaio 2017; Trib. civ. Roma, 26 ottobre 2015; Trib. civ. Vasto 9 marzo
2015; Trib. civ. Firenze 26 novembre 2014; Trib. civ. Firenze, 19 marzo
2014, con relativi estremi di pubblicazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L. P. e F. X. sono comproprietari dell’appartamento int.
7 sito nel condominio A. di An.
Gli attori hanno impugnato alcuni punti della delibera
assembleare del 22 aprile 2017, chiedendone l’annulla-
mento.
Gli attori hanno notif‌icato la citazione, ma non hanno
iscritto a ruolo la causa, salvo poi riassumerla in un secon-
do momento.
Il condominio si è costituito in giudizio, contestando
le argomentazioni di parte attrice e chiedendo il rigetto
dell’impugnazione.
Con provvedimento del 4 maggio del 2018, il Giudice,
su eccezione di parte convenuta, rilevato che la materia
oggetto di causa ricadeva tra quelle soggette alla media-
zione obbligatoria, ha f‌issato termine di 15 gg. per adire
l’organismo di mediazione.
Per quanto nessuna delle parti abbia prodotto il rela-
tivo verbale, è pacif‌ico che parte attrice ha proposto la
relativa istanza all’organismo di mediazione nei termini di
legge, ma non ha, poi, presenziato al primo incontro f‌issato
dal mediatore, cui, invece, era presente parte convenuta.
Quest’ultima ha eccepito l’improcedibilità della do-
manda.
L’improcedibilità del giudizio
L’obbligatorietà della mediazione in materia condomi-
niale è prevista dall’art. 5 del D.L.vo 28/10 e dall’art. 71
quater disp. att. c.c.
Al riguardo, l’art. 5, comma 1-bis prevede: “Chi intende
esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia
in materia di condominio…è tenuto, assistito dall’avvoca-
to, preliminarmente a esperire il procedimento di media-
zione ai sensi del presente decreto…L’esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale”.
Si pone il problema di identif‌icare qual è l’adempimen-
to richiesto perché il procedimento di mediazione possa
dirsi esperito.
Sul punto il comma 2 bis del medesimo art. 5 precisa
che “Quando l’esperimento del procedimento di mediazio-
ne è condizione di procedibilità della domanda giudiziale
la condizione si considera avverata se il primo incontro
dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo”.
La giurisprudenza maggioritaria (si vedano, tra gli al-
tri, Corte d’Appello di Milano, sentenza 10 maggio 2017 in
Leggi d’Italia; Corte d’Appello di Ancona, sentenza 23 mag-
gio 2018 in www.mondoadr.it; Tribunale di Pavia, sez. III,

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