Tribunale civile di Santa Maria C. V. sez. I, 17 maggio 2014, n. 1732
Pagine | 569-571 |
569
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2015
MERITO
dell’amministrazione e la conseguente inammissibilità
della documentazione tardivamente prodotta. (c.p.c.,
art. 415; c.p.c., art. 416; nuovo c.s., art. 142; nuovo c.s.,
art. 203; d.l.vo 1 settembre 2011, n. 150, art. 6) (1)
(1) Qualche utile riferimento si rinviene in Cass. civ., ord. 13 maggio
2014, n. 10369, in questa Rivista 2014, 589, secondo cui nei giudizi
di opposizione a ordinanza-ingiunzione per sanzione amministrativa,
attesa l’applicazione del rito del lavoro disposta dagli artt. 2 e 6 del
D.L.vo 1° settembre 2011, n. 150, la sentenza del giudice di pace è
impugnabile con appello e non con ricorso per cassazione.
sVolgimento del proCesso e motiVi della deCisione
Sicit s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza
emessa dal Giudice di pace di Pinerolo in data 8 ottobre
2012 n. 408 e ha chiesto che, in riforma del provvedimento
impugnato, il Tribunale procedesse all’annullamento del-
l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Torino in
data 20 aprile 2012, n. 38883/R/2012.
A sostegno dell’impugnazione ha addotto la violazione
e falsa applicazione dell’art. 6 comma 11 D.L.vo n. 150/11
e dell’art. 416 c.p.c. per non avere il giudice di pace appli-
cato il principio secondo il quale l’ordinanza ingiunzione
deve essere annullata ove non vi siano prove sufficienti
della responsabilità dell’opponente, prove che devono es-
sere fornite dall’amministrazione. Ha evidenziato, infatti,
che la documentazione, peraltro inammissibile in quanto
tardivamente prodotta dal Prefetto, non forniva la prova
della responsabilità di esso opponente, essendo costituita
da una copia dell’ordinanza-ingiunzione e dalle deduzioni
tecniche che l’organo accertatore aveva trasmesso al Pre-
fetto unitamente al ricorso ex art. 203 C.d.S.
La Prefettura si è costituita in giudizio e ha sostenuto
che le preclusioni di cui all’art. 416 c.p.c. non sono appli-
cabili al giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione,
in virtù del disposto dell’art. 7, comma settimo, del D.L.vo
n. 150/11, articolo che nel prevedere l’ordine impartito dal
giudice all’amministrazione di depositare in cancelleria,
dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto
con gli atti relativi all’accertamento nonché alla conte-
stazione e notificazione della violazione, non indica le
eventuali conseguenze processuali delle omissione, né
statuisce la perentorietà di tale termine. Ha aggiunto,
inoltre, che la responsabilità dell’opponente in ordine
alla violazione dell’art. 142 C.d.S. emergeva dai verbali di
accertamento depositati in atti. Ha chiesto, pertanto, il
rigetto dell’appello.
La causa è stata discussa oralmente all’udienza odierna
ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni come precisate
nel presente verbale.
L’appello deve, invero, essere accolto.
L’art. 6 comma 1 del D.L.vo n. 150/2011 ha statuito che: “Le
1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversa-
mente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”.
Tale previsione comporta che il procedimento di op-
posizione debba soggiacere alle preclusioni previste dal
rito del lavoro, salvo che non sia diversamente stabilito
dall’art. 6 del D.L.vo n. 150/2011.
La previsione dell’ottavo comma della disposizione ri-
chiamata in forza della quale: “Con il decreto di cui all’arti-
colo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il
giudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento
impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima
dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi
all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazio-
ne della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a
cura della cancelleria, all’opponente e all’autorità che ha
emesso l’ordinanza” non costituisce deroga alle preclusio-
ni istruttorie, poiché si limita ad indicare gli atti ammini-
strativi che devono essere depositati in giudizio per ordine
del Giudice, senza impedire all’Amministrazione di depo-
sitare atri documenti o di dedurre altre prove nel termine
preclusivo previsto dall’art. 416 c.p.c.
Si ritiene, peraltro, che il mancato deposito degli atti
per ordine del Giudice nel termine di dieci giorni prima
dell’udienza comporti la decadenza dell’Amministrazione
e la conseguente inammissibilità della documentazione
tardivamente prodotta.
Alla luce del principio enunciato, l’appello deve es-
sere accolto non avendo l’Amministrazione provveduto a
depositare la documentazione relativa all’accertamento
nel termine preclusivo di dieci giorni prima dell’udienza e
non avendo per ciò solo assolto all’onere che le incombeva
di provare la responsabilità dell’opponente in ordine alla
violazione allo stesso contestata.
Ciò posto, in accoglimento dell’appello proposto, deve
procedersi all’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione
emessa dal Prefetto di Torino in data 20 aprile 2012, n.
38883/R/2012.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come
in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 quanto alla fase
di appello e del D.M. 140/12 quanto al primo grado, con
riduzione del 50% atteso il valore della causa, seguono la
soccombenza di parte appellata ex art. 91 c.p.c. (Omissis)
tribunale CiVile di santa maria C. V.
sez. i, 17 maggio 2014, n. 1732
est. Feola – riC. zagaria C. Comune di aVersa
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Viola-
zione dell’art. 146, comma 3, c.d.s. y Rilevamento
mediante apparecchio Photored F17/A y In assenza
degli organi di polizia stradale y Apparecchio rego-
larmente omologato, ma installato senza delibera
di autorizzazione della giunta comunale y Conse-
guenze y Illegittimità del relativo verbale.
. Nel caso di violazione dell’art. 146, comma 3, c.d.s.
(attraversamento dell’incrocio con il semaforo indican-
te luce rossa) rilevata mediante apparecchio Photored
F17/A, è illegittimo il relativo verbale di contestazione
qualora tale violazione sia stata rilevata, in assenza
degli organi di polizia stradale, con apparecchio rego-
larmente omologato, ma installato senza delibera di
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA