Tribunale Civile di Rovigo 23 marzo 2017, n. 243

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2017
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO
23 MARZO 2017, N. 243
EST. MANUALI – RIC. RIZZI (AVV. BELTRAME) C. PREFETTO DI ROVIGO (AVV.
DISTR. STATO DI VENEZIA)
Depenalizzazione y Ordinanza-ingiunzione y Op-
posizione y Violazione del Codice della strada y De-
creto di f‌issazione dell’udienza di comparizione y
Ordinanza di rinvio ad udienza successiva y Comu-
nicazione mediante mero deposito in cancelleria y
Opponente che abbia indicato un numero di fax al
quale riceverle y Conseguenze y Cancellazione dal
ruolo della causa y Illegittimità.
. È illegittima la cancellazione dal ruolo d’una cau-
sa proposta ai sensi dell’art. 22 L. n. 689/81, qualora
il ricorrente non si presenti all’udienza disposta dal
giudice ai sensi del combinato disposto degli articoli
309 e 181 c.p.c., qualora tanto il decreto di f‌issazione
della prima udienza quanto l’ordinanza di rinvio ad
udienza successiva vengano comunicati mediante mero
deposito in cancelleria nonostante l’opponente abbia
espressamente indicato, ai f‌ini delle comunicazioni e/o
notif‌icazioni, un numero di fax al quale riceverle, con la
conseguenza che, ai sensi dell’art. 354, comma 2, c.p.c.,
la causa va rimessa al primo giudice. (Fattispecie re-
lativa ad opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa
in seguito a violazione del Codice della strada) (nuovo
c.s., art. 205; c.p.c., art. 181; c.p.c., art. 309; c.p.c., art.
354; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22) (1)
(1) Si richiama opportunamente la pronuncia Corte cost. 15 dicem-
bre 2010, n. 365, pubblicata in questa Rivista 2011, 95, che ha dichia-
rato illegittimo, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 Cost., l’art. 22, quar-
to e quinto comma, L. 11 novembre 1981, n. 689 (Modif‌iche al sistema
penale), nella parte in cui non prevede, a richiesta dell’opponente,
che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un Comune
diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notif‌icazione
ammessi a questo f‌ine dalle norme statali vigenti, alternativi al de-
posito presso la cancelleria. Secondo costante giurisprudenza della
S.C.: in tema di estinzione del processo quando il giudice istruttore
nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice mono-
cratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto
non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del pro-
cesso in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinen-
te al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di
ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione. Ne
consegue che la parte è ammessa a formulare al giudice di appello
istanza di rimessione al primo giudice, ai sensi dell’art. 354, secon-
do comma, c.p.c. ravvivandosi l’ipotesi di cui all’art. 308, secondo
comma, c.p.c. Ex multis, v. Cass. civ. 11 novembre 2010, n. 22917, in
Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna e Cass. civ. 20 luglio 2005, n.
15253, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 205, D.L.vo 285/92 - artt. 22 e 22 bis,
L. 689/81, il sig. Rizzi Nicola evocava in giudizio, avanti al
Giudice di pace di Lendinara, il Prefetto di Rovigo, al f‌ine
di ottenere l’annullamento o la modif‌ica dell’ordinanza-
ingiunzione prot. n. 2009/2644-3 Dep., notif‌icata il 3 no-
vembre 2009.
Nel ricorso il sig. Rizzi Nicola specif‌icava di risiedere in
Cerea, via Monte Ortigara 21, di essere ricorrente in pro-
prio ed, in quanto tale, difensore di sé stesso, indicando, ai
f‌ini delle comunicazioni e notif‌icazioni ex lege, il numero
di fax 0442327946.
In data 29 gennaio 2010, la Prefettura di Rovigo – Uff‌i-
cio Territoriale del Governo – con comparsa di costituzio-
ne e risposta, pervenuta in Cancelleria il 5 febbraio 2010,
si costituiva ribadendo la legittimità dell’atto opposto.
Il giudice adito, con decreto del 7 dicembre 2009, f‌is-
sava l’udienza al giorno 8 febbraio 2010, disponendo che
“la Cancelleria notif‌ichi copia del ricorso e del presente
decreto:
- all’Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato;
- all’Opponente personalmente o al suo procuratore in
giudizio, se quest’ultimo risulta nominato”.
Le modalità di notif‌icazione del decreto di f‌issazione
della prima udienza 8 febbraio 2011) avvenivano per il ri-
corrente mediante deposito in cancelleria.
All’udienza dell’8 febbraio 2010 non essendo comparsa
alcuno, il G.d.P., visto l’art. 181, primo comma, c.p.c., rin-
viava all’udienza del 17 marzo 2010, con ordine di comuni-
cazione, anche questo notif‌icato unicamente con deposito
in cancelleria.
All’udienza del 17 marzo 2010, non essendo comparsa
nessuna delle parti, il G.d.P., visto l’art. 181, primo comma,
c.p.c., ordinava la cancellazione della causa dal ruolo e di-
chiarava l’estinzione del processo.
Avverso la suddetta ordinanza (così motivata “Il G.d.P.,
rilevato che le parti sono state ritualmente notif‌icate per
l’odierna udienza; visto l’art. 181, primo comma c.p.c. Or-
dina la cancellazione …”) proponeva appello il sig. Rizzi
Nicola con le conclusioni in esso esplicitate.
Costituendosi in giudizio il Prefetto di Rovigo afferma-
va che la procedura seguita dal Giudice era conforme al
dettato legislativo, per cui il giudizio di opposizione do-
veva essere dichiarato concluso e il provvedimento impu-
gnato def‌initivo.
La questione che qui si pone è se la notif‌ica della f‌is-
sazione delle udienze sia stata rituale o meno, stante che
il ricorrente dopo aver dichiarato la propria residenza, in

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