Tribunale Civile Di Roma Sez. II, 14 Novembre 2017, N. 21347

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 1/2018
MERITO
e nella specie non può conf‌igurarsi una corresponsabilità
del Condominio committente, in difetto dell’allegazione
e quindi della prova della specif‌ica violazione da parte
di costui di regole di cautela nascenti dall’art. 2043 c.c.,
ovvero della riferibilità dell’evento al committente stesso
per “culpa in eligendo” per esser state aff‌idate le opere ad
impresa assolutamente inidonea ovvero per esser stato
l’appaltatore, in base a patti contrattuali, mero esecutore
degli ordini del primo, avendo agito quale suo “nudus mi-
nister” (l’indicazione di custodire i beni mobili fu suggeri-
ta dall’amministratore del Condominio all’E., ma non fu un
ordine del committente all’appaltatore).
Né è predicabile la responsabilità del Condominio a
norma dell’art. 2053 c.c., invocato dall’E. solo nella presen-
te fase di gravame (nel primo grado di giudizio egli aveva
espressamente e ripetutamente richiamato le regole det-
tate dagli artt. 2043 e 2051 c.c. a fondamento della pretesa
risarcitoria azionata contro il convenuto), trattandosi di
domanda nuova, che introduce una diversa “causa peten-
di”, fondata su situazioni giuridiche in precedenza non
prospettate: e tale eventualità si verif‌ica anche se i fatti
dedotti siano stati esposti nell’atto di citazione al mero sco-
po di descrivere ed inquadrare altre circostanze e soltanto
successivamente, per la prima volta, siano stati richiamati
a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo
l’introduzione di un nuovo tema d’indagine (cfr. in termini
Cass. sez. III, sentenza n. 24996 del 10 ottobre 2008).
4. - Quanto alle spese, la soccombenza di Ma.Bo. (oltre
ad assorbire il suo appello incidentale) ne impone la con-
danna alla refusione in favore dell’attore, e la soccomben-
za di quest’ultimo ne impone la condanna al rimborso di
quelle sostenute dal Condominio.
Dette spese vanno distratte, per averne gli avvocati
Si.lo. e Pi.Fe. dichiarato l’anticipo in favore dei rispetti-
vi assistiti, e liquidate come indicato nel dispositivo della
presente sentenza, tenendo conto del valore della contro-
versia, dell’attività professionale effettivamente svolta e
degli altri parametri indicati dalle tariffe applicabili ra-
tione temporis per la liquidazione giudiziale dei compensi
spettanti agli avvocati.
Parimenti, vanno poste in via def‌initiva a carico dell’in-
dicato chiamato in causa le spese della consulenza tecnica
d’uff‌icio svolta in primo grado. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. II, 14 NOVEMBRE 2017, N. 21347
EST. PAPOFF – RIC. ORIENTAL FINANCE S.R.L. (AVV. TORRESE) C. STATO ITALIANO
MINISTERO DELL’INTERNO (AVV. GEN. STATO)
Invasione di terreni o edif‌ici y Elemento ogget-
tivo y Occupazione abusiva di immobile y Sequestro
preventivo disposto dal Giudice per le indagini
preliminari y Esecuzione del provvedimento giudi-
ziario da parte delle Forze di Polizia y Omissione y
Entrata in vigore del D.L. n. 14/2017 - Poteri prefet-
tizi nella determinazione delle modalità esecutive
di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria concer-
nenti occupazioni arbitrarie di immobili y Rilevanza
y Esclusione.
. È giuridicamente tutelabile la pretesa del soggetto
proprietario di un edif‌icio arbitrariamente occupato
a non essere ulteriormente pregiudicato dalla com-
missione del reato, a seguito della valutazione positiva
operata da parte del Gip della opportunità di sottopor-
re a sequestro preventivo l’immobile per evitare che la
libera disponibilità dello stesso da parte dei rei aggravi
o protragga le conseguenze dannose o pericolose del
reato. A seguito di ciò, le Forze di Polizia divengono
quindi vincolate - nell’attività di tutela dell’ordine
pubblico e della pubblica sicurezza e del rispetto delle
leggi, ed in particolare nella tutela della legalità - ad
intervenire nell’interesse del singolo dando esecuzione
al sequestro. Né la condotta illecita omissiva da parte
delle Forze dell’ordine è destinata a cessare per effet-
to dell’entrata in vigore dell’art. 11 D.L. n. 14/2017, in
quanto la facoltà per la Prefettura di ingerire nelle mo-
dalità esecutive di un provvedimento giudiziario non
giustif‌ica la totale inerzia da parte degli organi delegati
per l’esecuzione. (c.c., art. 2043; c.p., art. 633; c.p.p.,
art. 321) (1)
(1) Prima decisione – che risulti – sul particolare problema, risolto
in modo del tutto condivisibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
La Oriental Finance s.r.l. ha riferito di essere proprie-
taria degli immobili siti in Roma, via del Caravaggio nn.
105/107, nonché dell’attiguo albergo “Aran Mantegna Ho-
tel”. In data 6 aprile 2013 oltre trecentocinquanta perso-
ne avevano occupato arbitrariamente gli immobili siti al
civico 107 e la società attrice aveva presentato immediata
denuncia al locale Commissariato di Pubblica Sicurezza. A
seguito della occupazione anche del civico 105, in data 8
aprile 2013 veniva presentata una integrazione di denun-
cia e chiesto l’immediato sgombero dei locali, ma senza
alcun risultato. Nei giorni seguenti gli occupanti mano-
mettevano le centrali termoelettriche, site negli immobili
occupati, ma serventi anche l’albergo attiguo (sempre di
proprietà della società e dato in locazione ad altra impre-
sa), provocando un temporaneo blackout. Venivano inol-
tre manomesse la rete idrica e la rete antincendio e svolti
abusivi lavori di ristrutturazione.
Dell’evolversi della situazione erano stati sempre informa-
ti, anche a causa delle ripercussioni sull’ordine e la sicurezza
pubblica, l’autorità di P.S., il Questore, il Prefetto e il Sindaco
di Roma, nonché la Procura della Repubblica. Tuttavia nes-
suna autorità era intervenuta per procedere allo sgombero.
Inf‌ine in data 17 luglio 2014 era stata presentata dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ri-
chiesta di sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 c.p.p.,
al giudice delle indagini preliminari il quale nell’agosto
successivo aveva disposto il sequestro dell’immobile, con
rimessione degli atti al pubblico ministero per la sua ese-
cuzione. Ciò nonostante permaneva l’occupazione abusiva.

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