Tribunale Civile Di Roma Sez. V, 23 Gennaio 2017

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giur MERITO
3/2017 Arch. loc. cond. e imm.
neo al mandato, il nome e le quote di debito dei propri
stessi mandanti. L’ultima parte dell’art. 63, comma 1, disp.
att. c.c., delinea, cioè, un obbligo legale di cooperazione
col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona
dell’amministratore e non costituente affatto adempimen-
to o incombenza che gli spetti in attuazione del program-
ma obbligatorio interno corrente col condominio alla stre-
gua del contratto di amministrazione. Poiché la consegna
dei dati dei morosi al terzo creditore non rientra tra le at-
tribuzioni dispositive ed i poteri rappresentativi dell’am-
ministratore riferibili al condominio alla luce degli artt.
1130 e 1131 c.c., dall’omessa o intempestiva esecuzione
di essa non può ridondare alcuna responsabilità ricaden-
te nella sfera giuridica del condominio, e la conseguente
condanna deve essere emessa in danno dell’amministrato-
re “in proprio”.
L’art. 63, comma 1, disp. att. c.c. trova, del resto, com-
pletamento nell’art. art. 1130, n. 9, c.c., il quale a sua volta
prescrive che l’amministratore debba “fornire al condomino
che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei
pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in
corso”. Tuttavia, mentre l’art. 1130, n. 9, c.c. rivela una forma
di trattamento di dati personali nell’ambito della compagine
condominiale, avente un’evidente funzionalizzazione allo
svolgimento delle attività di gestione ed amministrazione
delle parti comuni, l’art. 63, comma 1, disp. att. c.c. ha sta-
bilito a carico dell’amministratore un dovere legale di sal-
vaguardia esterna dell’aspettativa di soddisfazione dei terzi
titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale.
Il ritardo dell’amministratore nella comunicazione al
terzo creditore dei dati dei condomini morosi è, peraltro,
potenzialmente idoneo a causare un danno allo stesso
creditore, per via del rallentamento provocato alla realiz-
zazione coattiva delle sue ragioni. Quando, allora, l’ammi-
nistratore si sottragga al dovere legale di cui all’art. 63,
comma 1, ultima parte, disp. att. c.c., attraverso una con-
dotta che allontani nel tempo il promovimento del proce-
dimento di cognizione o esecutivo, e quando questo ritardo
sia direttamente foriero di un conseguenziale pregiudizio
aggiuntivo per il creditore del condominio, concorrono i
presupposti in presenza dei quali sarà possibile applicare
i principi sulla lesione del diritto di credito da parte del
terzo. A fronte della manomissione di un diritto, sia pure
non assoluto ma relativo, quale quello di credito, commes-
sa non dal soggetto passivo del rapporto obbligatorio, ma
dal mandatario incaricato del suo pagamento, ben può es-
sere invece invocata ed apprestata la tutela aquiliana ex
art. 2043 c.c. per la risarcibilità di un danno prodotto non
jure e contra jus; purché sia possibile isolare una connes-
sione oggettiva tra l’evento imputabile all’amministratore
e la lesione del credito, oltre all’imputabilità al medesimo
amministratore di una condotta dolosa o colposa diretta-
mente produttiva di quel pregiudizio.
Si consideri, peraltro, come, poiché la polizza eventual-
mente richiesta dall’assemblea, ex art. 1129, comma 3, c.c.,
copre tipicamente la responsabilità civile dell’amministrato-
re per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato, l’eventua-
le responsabilità risarcitoria derivante in capo all’ammini-
stratore dall’inadempimento dell’obbligo di cooperazione col
terzo creditore, a lui imposto dall’art. 63, comma 1, disp. att.
c.c., rimane pure fuori dall’ambito della relativa garanzia.
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TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. V, 23 GENNAIO 2017
EST. BERTUZZI – RIC. Z.L. ED ALTRO (AVV. MAIOLO) C. CONDOMINIO VIA C.S. 32
IN ROMA (AVV. MARIOTTI)
Azioni giudiziarie y Decreto ingiuntivo per la ri-
scossione di contributi condominiali y Opposizione
y Sindacato sulla validità delle relative delibere as-
sembleari y Esclusione y Fondamento.
. L’attualità del debito del singolo condòmino per il pa-
gamento dei relativi oneri non è subordinato alla vali-
dità della deliberazione di spesa, ma solo alla sua per-
durante operatività, in quanto non sospesa nel giudizio
riguardante la sua legittimità, con l’effetto che, nell’i-
potesi in cui l’amministratore di condominio promuova
il procedimento monitorio per la riscossione degli one-
ri condominiali, l’eventuale opposizione da parte del
condòmino ingiunto potrà riguardare la sussistenza del
debito e la documentazione posta a fondamento dell’in-
giunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare,
non anche la validità della deliberazione avente ad og-
getto l’approvazione delle spese condominiali, che può
essere contestata unicamente con l’impugnazione di
cui all’art. 1137 c.c. (c.c., art. 1123; c.c., art. 1135; c.c.,
art. 1137; att. c.c., art. 63) (1)
II
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. XIII, 17 OTTOBRE 2016
EST. FOLCI – RIC. X C. CONDOMINIO Y
Azioni giudiziarie y Decreto ingiuntivo per la ri-
scossione di contributi condominiali y Opposizione
y Sindacato sulla validità delle relative delibere as-
sembleari y Esclusione y Fondamento.
. Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
emesso per la riscossione di contributi condominiali,
il giudice deve limitarsi a verif‌icare la perdurante esi-
stenza ed eff‌icacia delle relative delibere assembleari,
senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validi-
tà, essendo questo riservato al giudice davanti al quale
dette delibere siano state impugnate. (c.c., art. 1123;
c.c., art. 1135; c.c., art. 1137; att. c.c., art. 63) (2)

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