Tribunale Civile Di Roma Ord. 15 Giugno 2016

Pagine664-665
664
giur MERITO
6/2016 Arch. loc. cond. e imm.
mento f‌iscale (in tal senso si è chiaramente espresso an-
che il Tribunale di Firenze nella causa R.G. 13995/2013).
Anche dalla nuova formulazione dell’art. 13 L. 431/98, che
ora prevede, come si vedrà appresso, la “perentorietà” del
termine per la registrazione, si desume a contrario che lo
stesso legislatore ha interpretato il regime previgente (e
tuttora applicabile ai contratti anteriori al 2016) nel senso
di escludere la nullità ove, comunque, la registrazione sia
stata eseguita, sia pure tardivamente. Ne consegue che i
contratti conclusi anteriormente all’entrata in vigore della
L. 208/15 devono considerarsi validi purché la registrazio-
ne sia avvenuta prima della proposizione della domanda
giudiziale. Per i contratti conclusi dopo l’entrata in vigore
della legge suddetta, invece, il mancato rispetto del termi-
ne (“perentorio”) di gg. 30 per la registrazione (comma l
art. 13 cit., nuovo testo: “È fatto carico al locatore di prov-
vedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta
giorni”) produce le conseguenze indicate nello stesso arti-
colo al comma 6; infatti, il comma 7 prevede l’applicabilità
della normativa solo alle “ipotesi insorte” successivamente
all’entrata in vigore (1 gennaio 2016) della legge stessa.
Le conseguenze sul contratto per cui è processo.
Applicando la disciplina appena illustrata al caso di
specie, il contratto deve ritenersi valido ed eff‌icace a se-
guito della registrazione del 14 dicembre 2012, anteriore
alla notif‌ica dell’intimazione di sfratto per morosità. Per-
tanto, ai sensi dell’art. 13 L. 431/98 (come riformulato)
deve considerarsi legittimo f‌ino al 16 luglio 2015 il paga-
mento del canone in misura pari al triplo della rendita ca-
tastale; mentre per il periodo successivo la riduzione lega-
le del canone, rispetto a quello risultante dal contratto, sia
pure registrato tardivameute, non ha più eff‌icacia. Per il
periodo successivo al 16 luglio 2015 deve, infatti, conside-
rarsi valido ed eff‌icace, in particolare quanto alla misura
del canone, il contratto sottoscritto dalle parti. I canoni
dovuti dall’intimata vanno, pertanto, calcolati in misura
pari al triplo della rendita catastale f‌ino al 16 luglio 2015
e in misura pari a quanto risultante dal contratto per il
periodo successivo. In particolare, f‌ino al 16 luglio 2015 la
conduttrice era legittimamente tenuta al pagamento del
canone di € (omissis) quindi, in totale di € (omissis) (€
(omissis) per n. 31,5 mensilità dal dicembre 2012 al 16 lu-
glio 2015); successivamente al 16 luglio dello scorso anno
il canone dovuto è pari a quello convenzionale e di cui al
contratto registrato tardivamente (omissis) onde risulta-
no dovuti € (omissis) (€ (omissis) per n. 11 mensilità dal
17 luglio 2015 ad oggi); quindi, l’intimata era tenuta a ver-
sare in totale € (omissis). L’intimata ribadisce in memoria
integrativa di avere a tutt’oggi continuato a pagare il cano-
ne ridotto (“La sig.ra ha pagato, come paga, un canone di
€ (omissis) per anno, oltre € (omissis) per oneri condomi-
niali, per nulla autoridotto, semmai eteroridotto secondo
il combinato disposto del D.L.vo n. 23/2011 e del D.L. n.
47/2014”); l’affermazione e l’effettivo pagamento degli im-
porti non sono contestati dagli intimanti. Poiché, dunque,
la conduttrice ha continuato e continua a versare il canone
di € (omissis) in totale ad oggi risultano pagati € (omissis)
e residua un debito a carico della conduttrice medesima
di € (omissis). Conseguentemente, sia pure in misura in-
feriore a quanto dedotto dall’intimante, la morosità della
conduttrice persiste ed è rilevante. Successivamente alla
scadenza del 16 luglio 2015, infatti, la conduttrice non ha
corrisposto l’intero canone convenzionalmente dovuto
ed è divenuta morosa. L’inadempimento non è di scarsa
importanza e il contratto deve, quindi, essere dichiarato
risolto fatto imputabile alla parte intimata stessa, con con-
danna di quest’ultima al rilascio. Considerate le vicende
normative del tutto particolati e l’insorgenza della morosi-
tà solo a seguito del succedersi di norme caducate dall’in-
tervento della Corte costituzionale e di interventi del legi-
slatore in corso di causa, l’inizio dell’esecuzione va f‌issato
a 120 giorni. Le spese di giudizio vanno poste a carico della
parte soccombente, con esclusione di quelle relative alla
fase sommaria, posto che, in quel momento, l’eccezione
dell’intimata trovava fondamento in una norma in vigore,
rimossa solo in corso di giudizio; le spese suddette vanno
liquidate come in dispositivo. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
ORD. 15 GIUGNO 2016
EST. (OMISSIS) – RIC. X C. Y
Amministratore y Nomina y Specif‌icazione analiti-
ca del compenso spettante per l’attività da svolge-
re y Art. 1129, comma 14, c.c. y Omissione y Conse-
guenze y Nullità della delibera y Istanza cautelare
di sospensione y Accoglimento y Fumus boni iuris e
periculum in mora y Sussistenza.
. La delibera assembleare di nomina dell’amministra-
tore condominiale non accompagnata dall’indicazione
analitica del compenso spettantegli è illegittima e va
sospesa, sussistendo tanto il requisito del fumus boni
iuris (stante la chiara dizione del riformato art. 1129
c.c.) che quello del periculum in mora (atteso che la
gestione dei beni comuni non può essere aff‌idata ad un
soggetto che non sia validamente off‌iciato dall’assem-
blea). (c.c., art. 1129) (1)
(1) Analogamente, nel senso della nullità della delibera priva della
specif‌icazione analitica del compenso spettante all’amministratore
per l’attività da svolgere, sia nel caso di prima nomina che in quello
di riconferma, v. la recente Trib. Milano 3 aprile 2016, n. 4294, in
questa Rivista 2016, 533.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.I. a scioglimento della riserva assunta nel proce-
dimento iscritto al n. 18530-1/2016, considerato che la
sospensione delle delibere assembleari necessita della
valutazione dei presupposti del periculum in mora e del
fumus boni iuris,
ritenuto, quanto alla nomina dell’amministratore, che
la stessa sia illegittima perché non accompagnata dalla
indicazione del compenso, come espressamente prescrit-
to dalla legge, a nulla valendo la circostanza che sia noto
quello dell’anno precedente in ragione sia del fatto che lo

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT