Tribunale Civile di Roma sez. XIII, 3 ottobre 2018, n. 18769

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 3/2019
MERITO
A questo importo va sommato il danno patrimoniale
pari all’80% di quello già liquidato dal primo giudice (€
149.476,00) e cioè € 119.580.6 (cui vanno aggiunti sem-
pre gli interessi legali con i criteri indicati in parte motiva
dal tribunale) e con ciò rigettando il secondo motivo. Con
questo sostiene l’appellante che il primo giudice avrebbe
errato nell’assumere a base di calcolo del lucro cessante la
seconda ipotesi liquidativa formulata dal c.t.u. dott. G.S.,
anziché la terza ipotesi comportante un numero superiore
di avanzamenti in carriera e una più elevata prospettiva
di retribuzione. Va premesso che anche per la causalità
da chance perduta l’accertamento del nesso di causalità
materiale implica pur sempre l’applicazione della regola
causale probatoria del “più probabile che non”. Al riguardo
il tribunale ha fatto proprie le conclusioni del c.t.u. conta-
bile chiarendo, correttamente, che le maggiori pretese del
C. si fondano su elementi da ritenersi aleatori e cioè che
questi, successivamente alla data del sinistro e in man-
canza dello stesso, avrebbe ottenuto nel corso della pro-
pria vita lavorativa almeno due avanzamenti di grado nella
carriera militare ed avrebbe superato con esito positivo il
corso di “Formazione per specialisti di elicottero categoria
SSP/TM SAER” iniziato il (omissis) 2006.
Nel caso di specie, tuttavia, se è vero che egli è transi-
tato nel personale civile, non emergono elementi concreti
utili a rendere del tutto verosimile ed alquanto probabi-
le che egli sarebbe divenuto specialista elicotterista col
superamento della prova ed il doppio avanzamento (con-
siderando ad esempio il numero di partecipanti al corso,
la media di coloro che normalmente conseguono un tale
esito positivo, nonché il grado di diff‌icoltà in relazione al
suo grado di preparazione) donde più aderente al dato di
realtà è la progressione di carriera f‌ino al grado di sottoca-
po di I classe. Le spese del doppio grado seguono l’esito e
vanno compensate per 1/3 e poste a carico degli appellati
nella misura di 2/3. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XIII, 3 OTTOBRE 2018, N. 18769
EST. SCHILLACI – RIC. I.L. C. C.A. ED ALTRA
Pedoni y Circolazione dei pedoni y Attraversamen-
to del pedone y Esclusione della responsabilità
dell’investitore y Prova liberatoria dell’impossibili-
tà di evitare l’evento y Necessità.
. In caso di investimento del pedone la responsabilità
del conducente è esclusa quando risulti provato che
non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità
di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente al-
lorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed
anormale sicché l’automobilista si trovi nell’oggettiva
impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne
i movimenti. (Nella fattispecie l’attrice, per rincorre-
re il proprio cane sfuggito al suo controllo, è sbucata
all’improvviso correndo davanti ad una vettura che, pur
procedendo a velocità moderata e pur tentando una
manovra di emergenza, nulla poteva fare per evitare
l’impatto con il pedone). (c.c., art. 2054) (1)
(1) In linea con quanto affermato da Cass. civ. 22 febbraio 2017, n.
4551, in questa Rivista 2017, 508; Cass. civ. 5 marzo 2013, n. 5399, ivi
2013, 489 e Cass. civ. 24 novembre 2009, n. 24689, ivi 2010, 304.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notif‌icato, I.L. conve-
niva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, C.A. e la H.A.
S.p.A.
Esponeva l’ attrice che:
– il giorno 6 marzo 2013 verso le ore 11,50, mentre at-
traversava a piedi la via (omissis) in (omissis) all’altezza
dell’incrocio con via (omissis), veniva investita dalla vet-
tura Fiat Panda tg. (omissis) condotta da C.A., riportando
lesioni f‌isiche;
– a nulla valevano le richieste di risarcimento del dan-
no patìto in occasione del sinistro.
Concludeva pertanto l’attrice per la condanna dei
convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patìti
in conseguenza del sinistro, da liquidarsi nella misura di
Euro 81.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia,
oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva C.A. contestando integralmente la do-
manda attorea, poiché totalmente infondata, essendosi
l’incidente verif‌icato per colpa esclusiva dell’attrice, che
aveva attraversato la strada in modo improvviso ed impre-
vedibile per inseguire il suo cane che era scappato, con-
cludendo per il rigetto.
Si costituiva altresì la H.A. S.p.A., contestando anch’es-
sa gli assunti attorei, assumendo l’esclusiva responsabilità
del pedone stante la repentina e imprevedibile condotta
della stessa, come ricavabile dalle risultanze del rapporto
dell’Autorità in atti, contestando anche il quantum della
pretesa attorea e concludendo per il rigetto.
Nel corso dell’istruttoria veniva ammessa ed espleta-
ta la prova per testi nonché disposta ed espletata la c.t.u.
medico-legale sulla persona dell’attrice.
All’esito la causa veniva rinviata per la precisazione
delle conclusioni all’udienza del 12 aprile 2018 e, in detta
udienza, assegnata def‌initivamente all’odierno giudicante,
trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge
per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All’esito dell’istruttoria svolta, aff‌idata alle risultanze
del rapporto di incidente stradale redatto dai Carabinieri
giunti sul luogo del sinistro a breve distanza dal fatto, con
i rilievi effettuati e le dichiarazioni rese nell’immediatezza
dall’unico testimone oculare rinvenuto dai Carabinieri sul
luogo del fatto, C.C., trasportato sulla vettura investitrice
al momento del sinistro, deve ritenersi provato che il si-
nistro si verif‌icò secondo le seguenti modalità, ricostruite
dai Carabinieri: "...mentre l’auto era in marcia, la signora,
per inseguire il proprio cane sfuggitole, si gettava avanti
all’auto Fiat Panda tg. (omissis) e l’autista non riusciva
ad evitarla..." (cfr. rapporto di incidente stradale in atti).

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