Tribunale Civile Di Reggio Emilia Sez. II, Ord. 2 Novembre 2017

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 1/2018
MERITO
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO EMILIA
SEZ. II, ORD. 2 NOVEMBRE 2017
EST. MORLINI – RIC. GIPSY INDUSTRIES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (AVV.TI VERONI E
BOSELLI) C. BANCA PRIVATA LEASING S.P.A. ED ALTRI (AVV. LUCCHESE)
Leasing (Contratto di) y Risoluzione del contrat-
to y Per inadempimento dell’utilizzatore y Effetti y
Leasing di godimento e leasing traslativo y Distin-
zione y Permanenza anche dopo la modif‌ica dell’art.
72 L.F. y Applicabilità analogica della disciplina
prevista dall’art. 1526 c.c. al leasing traslativo y
Sussistenza.
. La distinzione tra leasing di godimento e traslativo,
rilevante ai f‌ini della prescrizione ex artt. 2948 nn. 3 o
4 c.c. o 2946 c.c. e, soprattutto, ai f‌ini dell’applicabilità
degli artt. 1458 o 1526 c.c. in caso di risoluzione per
inadempimento dell’utilizzatore, rimane valida anche
dopo la modif‌ica dell’articolo 72 L.F. ad opera del D.L.
n. 354/2003, il quale ha unitariamente disciplinato gli
effetti della risoluzione del contratto di leasing in caso
di fallimento: infatti, tale unitaria disciplina si applica
solo nel caso in cui il contratto di leasing sia penden-
te al momento del fallimento dell’utilizzatore, mentre,
ove si sia già anteriormente risolto, occorre continuare
distinguere a seconda che si tratti di leasing f‌inanziario
ovvero traslativo, dovendosi per quest’ultimo utilizzare
l’art. 1526 c.c., dettato in tema di vendita con riserva
della proprietà. (c.c., art. 1458; c.c., art. 1526; r.d. 16
marzo 1942, n. 267, art. 67) (1)
(1) Analogamente, nel senso che la risoluzione del contratto di leasing
per inadempimento dell’utilizzatore è soggetta all’applicazione, in
via analogica, delle disposizioni f‌issate dall’art. 1526 c.c. con riguardo
alla vendita con riserva della proprietà, ove si tratti di leasing c.d.
traslativo; pertanto, da un lato, il venditore deve restituire i canoni
riscossi, dall’altro, ha diritto ad un equo compenso per l’uso della
cosa, oltre al risarcimento del danno, cfr. fra le altre Cass. civ. 2 mar-
zo 2007, n. 4969 e Cass. civ. 14 novembre 2006, n. 24214, entrambe in
www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all’o-
dierna udienza, osserva quanto segue.
1) È incontestato tra le parti, e risulta comunque per
tabulas, che:
– tra Gipsy Industries s.r.l. in liquidazione e Banca Pri-
vata Leasing s.p.a. è stato stipulato un contratto di locazio-
ne f‌inanziaria in relazione a un immobile;
– il contratto è stato quattro volte modif‌icato nel corso
del rapporto con patti aggiunti;
– successivamente alla cristallizzazione delle posizioni
contrattuali dopo la quarta modif‌ica, Gipsy Industries si è
resa inadempiente nel pagamento dei canoni di leasing;
– Banca Leasing si è allora avvalsa della facoltà di riso-
luzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore,
richiedendo la consegna dell’immobile, le rate scadute
con i relativi interessi, i canoni a scadere e la penale con-
trattuale ai sensi dell’articolo 24 del contratto;
– Banca Leasing ha così escusso due f‌ideiussioni presta-
te dalla Banca Popolare dell’Emilia-Romagna per il com-
plessivo importo di € 700.000 a parziale tacitazione delle
proprie pretese, ha inutilmente richiesto a tutti i soci co-
stituitisi f‌ideiussori il pagamento del saldo ed ha rilocato a
terzi l’immobile dopo esserne rientrata in possesso.
Ciò posto, nel presente giudizio:
– l’attrice Gipsy Industries domanda la restituzione dei
canoni di locazione f‌inora pagati, pari a € 2.264.612,30, con
detrazione dell’equo indennizzo per l’uso fatto del bene,
in applicazione analogica dell’articolo 1526 c.c., dovendosi
applicare al leasing traslativo, quale quello per cui è cau-
sa, la disciplina della vendita a rate; e la riduzione della
penale prevista dall’articolo 24 del contratto, in quanto
manifestamente eccessiva ex articolo 1384 c.c., tenuto
conto anche dei miglioramenti apportati dalla conduttrice
sul bene immobile restituito alla concedente;
– la convenuta Banca Leasing insta per il rigetto della
domanda attorea, sul presupposto che la distinzione tra
leasing di godimento e leasing traslativo non è più conf‌igu-
rabile a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 72 L.F.,
il quale detta un’unitaria disciplina per tutti i contratti di
leasing, prevedendo l’applicazione dell’articolo 1458 c.c.,
non già dell’articolo 1526 c.c.; e sul presupposto della non
eccessività della clausola penale, la quale si limita a ga-
rantire per il concedente il medesimo guadagno che si sa-
rebbe verif‌icato in caso di adempimento della controparte
alle obbligazioni contrattuali assunte.
In via riconvenzionale, pertanto, la convenuta chiede di
accertare l’avvenuta risoluzione del contratto, nonché di ot-
tenere il pagamento delle rate scadute e non pagate, oltre
che della penale risarcitoria; e tale richiesta di condanna è
estesa anche ai f‌ideiussori, terzi chiamati in giudizio, Giu-
seppe Sammarini, Paolo Sammarini, SGPI s.r.l., Carla Ric-
chi, Marco Neri, Alessandro Po e Fernanda Sacchetti;
– i terzi chiamati, costituendosi in giudizio con due
distinte comparse (una per Giuseppe Sammarini, Paolo
Sammarini, SGPI s.r.l. e Carla Ricchi, una per Marco Neri,
Alessandro Po e Fernanda Sacchetti), chiedono il rigetto
delle domande spiegate nei loro confronti, sostanzialmen-
te aderendo alla tesi dell’attrice, ed inoltre eccependo che
la f‌ideiussione prestata da SGPI è atto estraneo all’oggetto
sociale e che le variazioni del garantito contratto di lea-
sing non sono state comunicate ai f‌ideiussori.
Da parte dei f‌idejussori non è invece proposta domanda
di restituzione di quanto pagato;
La causa, introdotta ex art. 702 bis c.p.c. e proseguita
con tale rito a seguito del rigetto dell’istanza della con-
venuta di trasformazione nel rito ordinario, è stata istru-
ita dal giudice allora procedente con una C.T.U. contabile
aff‌idata alla dottoressa Costetti; ed è stata ulteriormente
istruita da questo Giudice, dopo essere stato nominato as-
segnatario del fascicolo il 28 agosto 2017, con una richiesta
di integrazione della C.T.U. alla stessa dottoressa Costetti.
2) Va innanzitutto chiarito che, conformemente a quan-
to dedotto dall’attrice e diversamente da quanto sostenuto
dalla convenuta, alla fattispecie per cui è causa va applica-
to l’articolo 1526 c.c., trattandosi pacif‌icamente di leasing

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