Tribunale Civile di Reggio Emilia sez. II, 7 luglio 2015, n. 964

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giur
Arch. loc. e cond. 5/2015
MERITO
(12) R. BATTAGLIA, Opposizione a decreto ingiuntivo e impugna-
zione di delibera assembleare, in Il civilista, 2010, 12, 54.
(13) A. CELESTE, L. SALCIARINI, Le spese nel condominio, Giappi-
chelli, Torino, 2005, 283.
(14) Cass. 26 settembre 2013 n. 22047, in Rep. Foro it., v. Comunio-
ne condominio n. 274.
(15) Cass. 27 settembre 2013 n. 22240, in Rep. Foro it., 2013, V. Co-
munione condominio n. 276.
(16) Cass. 1 agosto 2006 n. 17486, in Rep. Giust. civ., 2006, v. Comu-
nione condominio n. 23.
(17) Trib. Roma 12 gennaio 2009, in Guida dir., 2009, 16, 81 (s.m.).
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO EMILIA
SEZ. II, 7 LUGLIO 2015, N. 964
EST. MORLINI – RIC. X S.N.C. (AVV. RUFFINI) C. A.F. (AVV. TAGLIAVINI)
Abuso del diritto y Assenza di previsione genera-
le codicistica y Esistenza di specif‌iche disposizioni
y Principio generale y Conf‌igurabilità y Sussisten-
za y Alterazione della funzione oggettiva dell’atto
y Violazione della buona fede oggettiva y Elementi
costitutivi.
. Pur se il codice civile non contiene una previsione
generale di divieto di esercizio del diritto in modo abu-
sivo, ma solo specif‌iche disposizioni in cui viene san-
zionato l’abuso con riferimento all’esercizio di deter-
minate posizioni soggettive, da tali singole ipotesi può
enuclearsi un principio generale di divieto di esercizio
del diritto in modo abusivo, ricorrente in tutti quei casi
in cui si verif‌ica un’alterazione della funzione obbiet-
tiva dell’atto rispetto al potere di autonomia che lo
conf‌igura, o perché si registra un’alterazione del fatto-
re causale, o perché si realizza una condotta contraria
alla buona fede ovvero comunque lesiva della buona
fede altrui. Gli elementi costitutivi dell’abuso sono tre:
la titolarità di un diritto soggettivo, con possibilità di
un suo utilizzo secondo una pluralità di modalità non
rigidamente predeterminate; l’esercizio concreto del
diritto in modo rispettoso della cornice attributiva, ma
censurabile rispetto ad un criterio di valutazione giuri-
dico od extragiuridico; la verif‌icazione, a causa di tale
modalità di utilizzo, di una sproporzione ingiustif‌icata
tra il benef‌icio del titolare ed il sacrif‌icio cui è costret-
ta la controparte. (c.c., art. 833; c.c., art. 1175; c.c., art.
1375) (1)
(1) Interessante sentenza – che si condivide e che non risulta avere
precedenti negli esatti termini – per l’evidente possibilità di applica-
zione anche in campo immobiliare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la presente procedura, X s.n.c. propone opposizio-
ne avverso un precetto intimatole da A. F., sul presupposto
che il titolo esecutivo alla base del precetto è stato ottenu-
to nei confronti del diverso soggetto giuridico X s.r.l.; che
X s.n.c., prima della formazione del titolo esecutivo, ha
acquistato l’azienda da X s.r.l., ma, trattandosi di cessione
d’azienda e non già di successione nel diritto controverso,
il titolo esecutivo non può essere opposto alla cessionaria
ex art. 111 comma 4 c.p.c.; che parimenti inapplicabile è
l’estensione di responsabilità a carico del cessionario pre-
vista dall’articolo 2560 comma 2 c.c., atteso che il debito
non risulta dai libri contabili. Pertanto e sulla base di tale
narrativa, l’opponente domanda l’annullamento del pre-
cetto.
Costituendosi in giudizio, resiste A., deducendo l’esi-
stenza di un raggiro ai suoi danni ad opera di controparte
ed invocando, ex aliis, la tematica dell’abuso del diritto.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la
causa, di natura prettamente documentale, è trattenuta
in decisione sulla base della documentazione agli atti e
senza necessità di svolgere attività istruttoria, peraltro
nemmeno richiesta dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a) I fatti rilevanti ai f‌ini della decisione, incontestati e
provati per tabulas, sono i seguenti:
a seguito di una controversia giurisdizionale iniziata
nel 2009, con sentenza del 2013 il dottor A. ha ottenuto
un titolo esecutivo giudiziale nei confronti di X s.r.l. per il
pagamento di compensi professionali;
nel corso della controversia, X s.r.l. ha interamente ce-
duto la propria azienda, comprensiva di ogni cespite ed
attività, a X s.n.c. di L. C. L. e S., società all’uopo costituita;
appena operata la cessione, la s.r.l. è stata posta in liqui-
dazione, mentre la s.n.c. ha proseguito nella medesima
attività commerciale in precedenza esercitata dalla s.r.l.;
le due società hanno compagine sociale quasi identica e
comunque sovrapponibile, atteso che la s.r.l. vedeva come
socie le tre sorelle L., S. e C. L. C., mentre la s.n.c. è compo-
sta da L. e S. L. C.; ed atteso altresì che L. L. C. era ammini-
stratrice della s.r.l. e S. L. C. liquidatrice, mentre entram-
be le sorelle sono poi divenute amministratrici della s.n.c.
b) Sulla base di quanto sopra, deve darsi atto alla dife-
sa di parte opponente che non si è in presenza di una suc-
cessione a titolo particolare nel diritto controverso, bensì
di una cessione d’azienda, di talché la sentenza pronun-
ciata nei confronti di X s.r.l. non esplica in via diretta i suoi
effetti nei confronti di X s.n.c. ai sensi dell’articolo 111
comma 4 c.p.c., norma appunto dettata in tema di succes-
sione nel diritto e non già in tema di cessione d’azienda.
Parimenti, X s.n.c. non può essere chiamata rispondere
in via diretta del debito del cedente ex art. 2560 comma
2 c.c., norma astrattamente applicabile alla cessione d’a-
zienda, ma in concreto inapplicabile poiché non risulta in-
tegrato il necessario presupposto fattuale, e cioè che il de-
bito per cui è causa risulta dai libri contabili obbligatori.
c) Tuttavia, l’opponente X s.n.c. deve comunque essere
chiamata a rispondere del debito contratto dalla cedente
X s.r.l. nei confronti di Aguzzoli, sulla base della teorica
dell’abuso del diritto, essendo stata posta in essere una
operazione societaria esclusivamente f‌inalizzata all’elu-
sione della pretesa creditoria di A. stesso.
Sul punto, deve innanzitutto osservarsi che il nostro
codice civile, a differenza di altri sistemi codicistici eu-
ropei, non contiene una previsione generale di divieto di

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