Tribunale civile di Reggio Emilia sez. II, 20 maggio 2015, n. 763

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2015
Merito
tribunale Civile di reggio eMilia
sez. ii, 20 Maggio 2015, n. 763
est. Morlini – riC. artoni trasporti spa (avv.ti iori, riguzzi e botti) C.
falliMento Cooperativa eMa (avv. aMato)
Trasporto (Contratto di) y Di cose y Autotra-
sporto merci y Tariffa y Autotrasporto di cose per
conto terzi y Minimi tariffari y Pagamento al tra-
sportatore dell’integrazione del prezzo spettante
quale minimo tariffario y Decreto ingiuntivo ex art.
83 bis, comma 9, D.L.vo n. 112/2008 y Compatibilità
con il diritto comunitario y Intervenuta sentenza
della Corte di giustizia 4 settembre 2014 y Effetti
y Revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dal tra-
sportatore.
. A seguito della sentenza della Corte di giustizia del-
l’Unione europea 4 settembre 2014 (sezione quinta,
cause riunite da C-184/2013 a C-187/2013, C-194/2013,
C-195/2013 e C-208/2013) in materia di autotrasporto e
del successivo intervento legislativo con l’art. 1, comma
248, L. n. 190/2014, deve essere revocato il decreto in-
giuntivo ottenuto dal trasportatore sulla base dell’art.
83 bis, comma 9, D.L.vo n. 112/2008, a titolo di inte-
grazione del prezzo spettante quale minimo tariffario.
(d.l.vo 25 giugno 2008, n. 112, art. 83 bis; l. 23 dicembre
2014, n. 190, art. 1) (1)
(1) Si riporta di seguito, per maggiore chiarezza circa il contenuto
delle citate sentenze della Corte di giustizia europea nelle cause
riunite da C-184/2013 a C-187/2013, C-194/2013, C-195/2013 e
C-208/2013, Anonima Petroli Italiana SpA/Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti e Ministero dello Sviluppo Economico, il Comu-
nicato stampa della stessa Corte n. 118/14 del 4 settembre 2014, pub-
blicato su www.curia.europa.eu. “L’applicazione di un simile prezzo
minimo può restringere la concorrenza nel mercato interno. La nor-
mativa italiana relativa al trasporto di merci su strada prevede che
il corrispettivo dovuto dal committente non possa essere inferiore ai
costi minimi d’esercizio, i quali includono, da un lato, il costo medio
del carburante per chilometro di percorrenza e, dall’altro, i costi
d’esercizio dell’impresa di trasporto. I costi minimi sono determinati
mediante accordi di settore conclusi tra le associazioni di vettori e
le associazioni di committenti di servizi di trasporto. All’epoca dei
fatti, l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto (organo composto
da rappresentanti dello Stato, di associazioni di vettori e di associa-
zioni di committenti) era incaricato di f‌issare i costi minimi qualora
non fosse stato stipulato nessun accordo. Nel 2011 l’Osservatorio ha
adottato tutta una serie di tabelle al f‌ine di f‌issare i costi minimi.
L’Anonima Petroli Italiana, società petrolifera italiana, ha chiesto al
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l’annullamento degli
atti dell’Osservatorio concernenti i costi minimi. Tale giudice chiede
alla Corte di giustizia se la normativa italiana sia compatibile con i
principi di libera concorrenza, di libera circolazione delle imprese,
di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Con
l’odierna sentenza la Corte ricorda, in primo luogo, che, nonostante
le norme del TFUE sugli accordi vietati tra imprese non siano vinco-
lanti per gli Stati membri, questi ultimi sono nondimeno sottoposti al
dovere di collaborazione con l’Unione, così che non possono adottare
provvedimenti idonei a eleminare l’effetto utile di tali norme. Queste
risultano quindi violate qualora uno Stato membro imponga o agevoli
la conclusione di intese vietate, rafforzi gli effetti di tali intese op-
pure ancora revochi alla propria normativa il suo carattere pubblico
delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni
di intervento in materia economica. In secondo luogo, per quanto
riguarda la normativa controversa nel procedimento principale, la
Corte constata che l’Osservatorio, composto maggioritariamente da
rappresentanti di associazioni di categoria e abilitato ad agire nell’in-
teresse esclusivo della categoria, dev’essere considerato un’associa-
zione d’imprese direttamente soggetta alle regole di concorrenza. Di
conseguenza, la f‌issazione dei costi minimi d’esercizio impedisce alle
imprese di f‌issare tariffe inferiori a tali costi. Pertanto, limitando la
libertà degli attori del mercato di determinare il prezzo dei servizi
di trasporto di merci su strada, la normativa italiana è idonea a re-
stringere il gioco della concorrenza nel mercato interno. In terzo
luogo, la Corte rileva che la determinazione dei costi minimi non è
idonea, né direttamente né indirettamente, a garantire il consegui-
mento dell’obiettivo legittimo fatto valere dall’Italia per giustif‌icare
la restrizione della concorrenza (vale a dire la tutela della sicurezza
stradale). Infatti, la normativa nazionale si limita a prendere in con-
siderazione la sicurezza stradale in maniera generica, senza stabilire
alcun nesso tra essa e i costi minimi. Inoltre, il provvedimento conte-
stato va oltre quanto necessario per il rafforzamento della sicurezza
stradale. Date tali circostanze, la Corte dichiara che la normativa
italiana non è compatibile con il diritto dell’Unione”.
svolgiMento del proCesso
La presente controversia trae origine dal decreto in-
giuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto dal tra-
sportatore Cooperativa Ema nei confronti del committen-
te Artoni per il pagamento del saldo del prezzo relativo
a trasporti effettuati, ed in particolare per il pagamento
della differenza tra quanto corrisposto e quanto spettante
ai sensi dell’articolo 83 bis comma 9 D.L.vo n. 112/2008
come minimo tariffario. Avverso l’ingiunzione ha proposto
la presente opposizione Artoni, sollevando eccezioni di
legittimità costituzionale e di contrarietà all’ordinamento
comunitario della norma invocata in sede monitoria, e co-
munque resistendo nel merito. Costituendosi in giudizio,
Cooperativa Ema ha domandato il rigetto dell’opposizione.
Nel corso della controversia, la causa è stata dichiarata in-
terrotta per il fallimento della convenuta, e poi riassunta
da Artoni nei confronti del Fallimento Cooperativa Ema. A
seguito della pronuncia della Corte di giustizia 4 settem-
bre 2014, il Giudice, rigettata l’istanza di concessione della
provvisoria esecuzione e rigettate tutte le richieste proba-
torie, ha ritenuto la causa matura per la decisione f‌issando

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