Tribunale civile di Reggio Emilia sez. II, 23 ottobre 2014, n. 1392

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giur
2/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., non si ritiene
sussistano i presupposti della responsabilità aggravata
sia per la mancanza di consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità nella specif‌ica questione di
diritto risolta con l’ordinanza n.14562/2013 sia in quanto
non si rinviene una condotta dolosa o gravemente colposa
nell’insistenza da parte dell’amministrazione su una tesi o
giuridica errata in una fattispecie che involge comunque
una valutazione in sede applicativa del principio giuri-
sprudenziale stabilito dalla Cassazione. (Omissis)
tRibunale civile di Reggio emilia
sez. ii, 23 ottobRe 2014, n. 1392
est. moRlini – Ric. X sRl (avv. ti colotto e maRingolo) c. autostRade peR
l’italia spa (avv. coRRadini)
Responsabilità civile y Cose in custodia y Pub-
blica amministrazione y Strade y Conf‌igurabilità y
Limiti y Prova liberatoria y Caso fortuito y Nozione
y Fattispecie relativa a sinistro cagionato dalla im-
provvisa presenza sulla carreggiata autostradale di
un container abbandonato.
. Non sussiste la responsabilità dell’ente gestore di
un’autostrada per il danno causato da cose in custodia
ove si dimostri il caso fortuito, ovvero che il danno sia
stato determinato da una repentina e non specif‌ica-
mente prevedibile alterazione dello stato delle cose,
non eliminabile nell’immediatezza ma solo successiva-
mente, ed il danno si sia verif‌icato nel lasso temporale
necessario ad intervenire. (Nella fattispecie il sinistro
era stato cagionato dalla improvvisa presenza sulla car-
reggiata di un container abbandonato) (c.c., art. 2051;
c.c., art. 2043) (1)
(1) Si rivia, ad ulteriore conferma di quanto statuito dall’Autorità
giudicante de qua, alla consolidata giurisprudenza della S.C. in
tema di danno da cose in custodia e caso fortuito. In particolare, si
richiamano le sentenze, alcune citate in parte motiva: Cass. civ. 12
marzo 2013, n. 6101, in questa Rivista 2013, 617; Cass. civ. sez. III, 24
febbraio 2011, n. 4495, ivi 2011, 695; Cass. civ. 3 aprile 2009, n. 8157,
ivi 2009, 823; Cass. civ. 10 ottobre 2008, n. 25029, in Ius&Lex dvd n.
1/2015, ed. La Tribuna e Cass. civ. 29 marzo 2007, n. 7763, in questa
Rivista 2008, 270.
svolgimento del pRocesso
La controversia trae origine da un sinistro stradale av-
venuto nel pomeriggio del 17 agosto 2011, allorquando un
veicolo della società attorea, viaggiando sull’autostrada A1
in direzione nord al km 134, si è scontrato con un blocca
container abbandonato sulla sede stradale.
Sulla base di tale narrativa, la società attorea evoca
in giudizio la Autostrade per l’Italia s.p.a., domandando il
risarcimento del danno patrimoniale subìto a seguito del
sinistro, dovendo la convenuta rispondere della improvvi-
sa presenza di un ostacolo sulla carreggiata sia a titolo di
difetto custodiale ex articolo 2051 c.c., sia, in subordine, a
titolo di responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043
c.c. per la presenza di una insidia o trabocchetto.
Resiste Autostrade per l’Italia.
La controversia è riassunta davanti all’intestato Tribu-
nale a seguito di una pronuncia di incompetenza del Tri-
bunale di Monza inizialmente adito, ed è decisa da questo
giudice, nominato istruttore del fascicolo nel luglio 2014,
dopo il rigetto delle istanze testimoniali e con la presente
sentenza contestuale ex articolo 281 sexies c.p.c.
motivi della decisione
a) La domanda attorea è infondata, e come tale va
rigettata.
Infatti, è certamente vero che, alla fattispecie per cui
è causa, è astrattamente applicabile l’articolo 2051 c.c. in
tema di responsabilità oggettiva del custode; ma è altret-
tanto vero che, sulla base dell’inequivoco dato letterale
della norma, il custode non risponde laddove provi che il
fatto si sia verif‌icato per “caso fortuito”.
Ciò posto, secondo il pacif‌ico insegnamento giuri-
sprudenziale - formatosi proprio in tema di responsabilità
custodiale per sinistri addebitati ad un difetto di custodia
delle strade - la verif‌icazione di una situazione pericolosa
non prevedibile, integra gli estremi del fortuito qualora
il danno si sia verif‌icato nell’intervallo temporale in cui
la situazione si è esteriorizzata, prima che la doverosa e
diligente attività di sorveglianza e controllo l’abbia rimos-
sa o segnalata nel tempo strettamente necessario a prov-
vedere (Cass. n. 6101/2013, Cass. n. 8157/2009, Cass. n.
25029/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 15042/2008, Cass.
n. 12449/2008, Cass. n. 7763/2007, Cass. n. 2308/2007).
In sostanza, si ha caso fortuito laddove vi sia una estem-
poranea creazione della situazione di pericolo, ovvero una
repentina e non specif‌icamente prevedibile alterazione
dello stato delle cose, non eliminabile nell’immediatezza
ma solo successivamente, ed il danno si sia verif‌icato nel
lasso temporale necessario ad intervenire.
Ciò è esattamente quanto accaduto nel caso che qui
occupa.
Infatti, essendo in tutta evidenza il blocca container
stato smarrito da un veicolo che precedeva di poco il tran-
sito del veicolo attoreo, è la stessa parte attrice a dare atto
che la presenza dell’ostacolo era stata segnalata all’ente
gestore alle ore 14,29 (cfr. pag. 4 memoria 23-24 maggio
2013, nonché allegato 11 fascicolo di parte), e che l’ente
gestore stesso alle 14,49 aveva già completato le opera-
zioni di rimozione da parte di una pattuglia della polizia
stradale immediatamente contattata (cfr. pag. 3 memoria
23-24/5/2013, nonché allegato 11 fascicolo di parte).
In sostanza, risulta la verif‌icazione di una situazione
pericolosa improvvisamente ed imprevedibilmente creata-
si, alla quale la società Autostrade per l’Italia ha tempesti-
vamente posto rimedio in soli 20 minuti dalla segnalazione
ricevuta.
Ne discende che il sinistro, verif‌icatosi in tali 20 minuti
(e quindi tra le ore 14,29 e le ore 14.49), è dovuto al caso
fortuito, ciò che esclude la responsabilità custodiale ex
articolo 2051 c.c.
La presenza del caso fortuito è altresì idonea, a fortiori,
ad escludere la responsabilità extracontrattuale ex artico-

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