Tribunale civile di Reggio Emilia sez. II, 20 maggio 2015, n. 765

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Arch. loc. e cond. 4/2015
Merito
tribunale Civile di reggio emilia
seZ. ii, 20 maggio 2015, n. 765
est. morlini – riC. sonCini (avv. priola) C. beggi (avv. ti benassi e
boChiCChio ed altra)
Matrimonio y Rapporti patrimoniali y Fondo pa-
trimoniale y Divieto di esecuzioni su beni del fondo
patrimoniale ex art. 170 c.c. y Onere del debitore di
provare che il creditore conosceva l’estraneità del
credito ai bisogni della famiglia y Interpretazione
ampia della categoria dei bisogni della famiglia y
Sussistenza.
. Ai f‌ini dell’applicazione del divieto di esecuzione sui
beni (nello specif‌ico, immobili) del fondo patrimoniale
ex art. 170 c.c., a livello soggettivo ed ai f‌ini del riparto
dell’onere probatorio, spetta al debitore provare che il
creditore conosceva l’estraneità del credito ai bisogni
della famiglia, essendovi una presunzione di inerenza
dei debiti alle esigenze famigliari, anche in ragione del
disposto dell’art. 143 comma 3 c.c.; a livello oggettivo,
va fornita un’interpretazione estremamente ampia
della categoria dei bisogni della famiglia che giustif‌i-
cano l’esecuzione anche sul fondo patrimoniale, corri-
spondentemente riducendo la portata del divieto del-
l’articolo 170 c.p.c., che deroga alla regola della piena
responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. (c.c., art.
170; c.c., art. 2740) (1)
(1) Decisione ben motivata, e da condividersi, per la quale non risul-
tano precedenti che abbiano affrontato l’esatta fattispecie.
svolgimento del proCesso e motivi della deCisione
- rilevato che, la presente controversia costituisce la
fase di merito di un’opposizione all’esecuzione immobi-
liare promossa dall’esecutato Soncini nei confronti del
procedente Beggi, ed in tale procedura il G.E. prima ed il
Collegio poi in sede di reclamo, hanno rigettato l’istanza
di sospensione dell’esecuzione proposta ex art. 624 c.p.c.,
così come il G.I. ha rigettata l’istanza di sospensione del-
l’eff‌icacia esecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c. in sede di
opposizione a precetto.
Nel merito, l’esecutato Soncini espone che gli immobili
pignorati sono tutti conferiti, da lui e dalla moglie Muti, in
un fondo patrimoniale trascritto prima del pignoramento
stesso. Pertanto, deducendo in fatto che il titolo esecutivo
azionato riguarda una vicenda estranea ai bisogni della
famiglia e che ciò era noto al creditore procedente, con-
clude in diritto nel senso dell’impignorabilità del bene ex
art. 170 c.c.
Resiste il creditore procedente Beggi, sull’opposto pre-
supposto fattuale che il titolo esecutivo azionato riguarda
una vicenda inerente i bisogni della famiglia, e che pertan-
to ben potevano essere pignorati i beni conferiti in fondo
patrimoniale.
Interviene volontariamente in causa la Muti, aderendo
alle difese del marito Soncini e sostenendone le ragioni
confronti del creditore procedente;
- ritenuto che, oggetto del contendere è sostanzialmen-
te quello di verif‌icare se il credito azionato in sede esecu-
tiva sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della
famiglia, così come sostenuto dall’opponente, ovvero per
scopi ad essa inerenti, così come opinato dalla convenuta.
Occorre allora prendere posizione sulla natura del cre-
dito azionato, che è integrato dalla sentenza del Tribunale
di Reggio Emilia n. 1517/2012.
Dalla lettura di tale provvedimento emerge che la
Muti ha evocato in giudizio il promotore f‌inanziario Beggi,
deducendo la falsità di f‌irme a lei apparentemente ricon-
ducibili e relative ad investimenti mobiliari effettuati
dal promotore; che le f‌irme sono effettivamente risultate
aprocrife in quanto apposte dal marito Soncini; che per-
tanto, Beggi è stato condannato a risarcire la Muti dalle
perdite derivanti dagli investimenti effettuati; che peral-
tro, Soncini è stato a sua volta condannato a manlevare
Beggi relativamente ad una parte delle somme da lui pa-
gate alla Muti, poiché Soncini ha “dolosamente falsif‌icato
molteplici sottoscrizione, approf‌ittando della buona fede
del promotore, verosimilmente ingenerata anche dalla
sussistenza del vincolo coniugale” (pag. 9 sentenza).
Proprio sulla base di tale ultima statuizione di con-
danna, Beggi agisce esecutivamente nei confronti di Son-
cini, sostanzialmente altresì adombrando l’esistenza di un
malizioso accordo tra i coniugi a suo danno nella gestione
delle f‌irme relative agli investimenti.
Ciò premesso in linea di fatto, si evidenzia in diritto che
nel riparto dell’onere probatorio, spetta al debitore pro-
vare che il creditore conosceva l’estraneità del credito ai
bisogni della famiglia, essendovi una presunzione di ine-
renza dei debiti alle esigenze famigliari, anche in ragione
del disposto dell’art. 143 comma 3 c.c. (Cass. n. 1295/2012,
Cass. n. 121730/2007 e Cass. n. 5684/2006);
- considerato che, ritiene questo giudice che non solo l’op-
ponente non abbia fornito una tranquillante prova del fatto
che il creditore conoscesse l’estraneità del credito ai bisogni
della famiglia; ma anzi, il titolo esecutivo azionato, nonché
gli elementi acquisiti al processo in cui il titolo esecutivo è
stato emesso, consentano di inferire che il debito sia stato
assunto dall’opponente per bisogni inerenti alla famiglia.

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