Tribunale civile di Reggio Emilia sez. II, 10 marzo 2015, n. 399

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Arch. loc. e cond. 3/2015
Merito
tribunAle Civile di reggio emiliA
sez. ii, 10 mArzo 2015, n. 399
est. morlini – riC. stAbellini (Avv. spAdoni) C. ubi leAsing s.p.A. (Avv.ti
Azzini, guidetti e zAglio)
Trascrizione y Atti soggetti y Atti relativi a beni
immobili y Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter
c.c. y Interpretazione restrittiva y Negozio destina-
torio puro y Esclusione y Necessità di collegamento
con altra fattispecie negoziale.
Trascrizione y Atti soggetti y Atti relativi a beni
immobili y Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter
c.c. y Legittimità y Liceità dello scopo y Suff‌icienza y
Esclusione y Vaglio sulla meritevolezza della tutela
e sulla prevalenza rispetto agli interessi sacrif‌ica-
ti.
Trascrizione y Atti soggetti y Atti relativi a beni
immobili y Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter
c.c. y Elaborazione giurisprudenziale in tema di
fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. y Applicabilità
y Sussiste.
. Il vincolo di cui all’art. 2645 ter c.c. - norma da inter-
pretare restrittivamente per non svuotare di signif‌icato
il principio della responsabilità patrimoniale del debi-
tore ex art. 2740 c.c. - non può essere unilateralmente
autodestinato su di un bene già in proprietà con un ne-
gozio destinatorio puro, ma può unicamente collegarsi
ad altra fattispecie negoziale, tipica od atipica, dotata
di autonoma causa. (c.c., art. 1399; c.c., art. 2645 ter;
c.c., art. 2740) (1)
. Gli interessi meritevoli di tutela che legittimano il
vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., devono es-
sere esplicitati nell’atto di costituzione, devono essere
valutati in modo stringente e devono essere prevalenti
rispetto agli interessi sacrif‌icati dei creditori del dispo-
nente estranei al vincolo. (c.c., art. 1322; c.c., art. 2645
ter; c.c., art. 2740) (2)
. Così come per l’omogenea materia del fondo patrimo-
niale ex art. 170 c.c., anche nel caso di vincolo di de-
stinazione ex art. 2645 c.c., spetta al debitore provare
che il creditore conosceva l’estraneità del credito ai
bisogni della famiglia, e tale categoria di bisogni deve
essere interpretata in senso ampio. (c.c., art. 170; c.c.,
art. 1322; c.c., art. 2645 ter; c.c., art. 2740) (3)
(1, 3) Sentenza di grande interesse, adeguatamente motivata e per la
quale non risultano precedenti sulla specif‌ica fattispecie. Si riporta in
questa Rivista per gli evidenti riferimenti alla materia immobiliare.
svolgimento del proCesso
La presente controversia trae origine da un’esecuzione
immobiliare promossa da Ubi Leasing nei confronti di
Stabellini Mirio.
Avverso tale esecuzione il debitore ha proposto opposi-
zione davanti al G.E,. ma detto Giudice ha rigettato l’istan-
za di sospensione ex art. 624 c.p.c., ed il provvedimento è
stato confermato dal Collegio in sede di reclamo.
Stabellini ha quindi promosso il presente giudizio di
merito, reiterando le doglianze già disattese da G.E. e
Collegio.
motivi dellA deCisione
a) È pacif‌ico ed è comunque provato per tabulas che
Ubi Leasing vanta un titolo esecutivo di formazione giu-
diziale nei confronti di Stabellini Mirio; che sulla base di
tale titolo, Ubi Leasing ha promosso una esecuzione im-
mobiliare nei confronti di Stabellini; che il bene immobile
oggetto dell’esecuzione, prima del pignoramento, è però
stato vincolato, dal debitore, con atto di destinazione ex
art. 2645 ter c.c.
Ciò premesso, si osserva che, come noto, l’articolo
2645 ter c.c., introdotto dall’articolo 39 novies del D.L. n.
273/2005 convertito con modif‌icazioni nella L. n. 51/2006,
ha previsto che, con atto soggetto a forma pubblica e tra-
scrivibile ai f‌ini di rendere opponibile ai terzi di vincolo, è
possibile destinare beni immobili o mobili registrati alla
“realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a
persone con disabilità, pubbliche amministrazioni, o ad
altri enti o persone f‌isiche ai sensi dell’articolo 1322 se-
condo comma”, potendo in tal caso i beni vincolati essere
esecutivamente aggrediti solo per debiti contratti per lo
scopo di destinazione.
Nel caso che qui occupa, Stabellini, in un immobile già
di sua proprietà, ha apposto un vincolo di destinazione
f‌inalizzato al “soddisfacimento delle esigenze abitative ed
in genere ai bisogni del nucleo familiare”, individuando il
termine f‌inale al momento del compimento del quarante-
simo anno di età della f‌iglia.
Pertanto, argomentando che il debito per cui si proce-
de esecutivamente, avendo natura professionale, non può
essere ricondotto alle esigenze abitative ed ai bisogni del
nucleo familiare, Stabellini deduce l’impignorabilità del
bene oggetto di esecuzione e si oppone quindi alla stessa.
b) La tesi dell’opponente non può essere accolta, e
ciò per tre ordini di ragioni, sostanzialmente già indicate
da G.E e Collegio, ciascuna delle quali di per sé idonea a
disattendere l’opposizione.

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