Tribunale civile di Reggio Emilia ord. 16 maggio 2014

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giur
Arch. loc. e cond. 5/2014
MERITO
alcun rilievo lo specif‌ico titolo dell’annotazione a credito,
né la provenienza della provvista dall’uno o dall’altro con-
domino. Da ciò deriva che il credito pignorato è il credito
alla restituzione delle medesime somme depositate, il
quale trova causa, appunto, nel rapporto di conto corren-
te, rimanendo del tutto prive di signif‌icato le ragioni per
le quali le singole rimesse siano state effettuate, come la
provenienza delle stesse dall’uno o dall’altro condomino.
Il pignoramento del saldo di conto corrente condomi-
niale da parte del creditore è allora volto a soddisfare in
via esecutiva la sola obbligazione per l’intero gravante
sull’amministratore e non interferisce col meccanismo del
benef‌icio di escussione ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c.,
il quale è posto a presidio unicamente dei distinti obblighi
pro quota spettanti ai singoli
Ritenuto dunque che, allo stato degli atti, non sussisto-
no i gravi motivi per sospendere l’esecuzione ex art. 624
c.p.c. (Omissis)
tribunale Civile di reggio emilia
ord. 16 maggio 2014
est. marini – riC. Condominio X (avv. roCCatagliati) C. y (avv. stefanelli)
Azione esecutiva intrapresa da un terzo y Pi-
gnoramento del conto corrente condominiale y Art.
63 att. c.c. y Preventiva escussione dei singoli con-
domini y Insussistenza y Ammissibilità del pignora-
mento y Responsabilità patrimoniale del condomi-
nio ex art. 2741 c.c. y Sussistenza.
. L’art. 63, comma 3, att. c.c. non esclude affatto che ove
il creditore individui beni riferibili al condominio non
possa aggredirli direttamente, senza dover procedere
all’escussione dei singoli condomini, secondo un crite-
rio ordinario di responsabilità patrimoniale ex art. 2741
c.c. che considera il debitore obbligato a fare fronte ai
propri debiti con le risorse allo stesso riferibili. (c.c.,
art. 2741; att. c.c., art. 63) (1)
(1) Utili, ai f‌ini di della comprensione della problematica, i con-
tributi di NOZZETTI, Solidarietà e parziarietà delle obbligazioni
contrattuali dei condomini nel nuovo art. 63 disp. att. c.c., in questa
Rivista 2013, 573 e GATTO, Le obbligazioni nel condominio dopo la
riforma, ivi 2013, 284.
svolgimento del proCesso
Con ricorso depositato, parte opponente ha dedotto che,
a seguito della emanazione del titolo esecutivo costituito
dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia 1374/2013,
parte creditrice ha iniziato l’esecuzione notif‌icando atto di
pignoramento presso terzi nei confronti di (omissis) Spa;
che parte opposto ha rilevato che, ai sensi del nuovo
articolo 63 disposizioni di attuazione c.c., il creditore
avrebbe dovuto agire nei confronti dei creditori morosi dal
momento che “qualora il condominio abbia regolarmente
deliberato il pagamento della somma pretesa dal creditore
e vi siano condomini morosi, questi saranno primariamen-
te escussi dal creditore, ma ognuno entro i limiti della
quota spettante deliberata”;
che, alla luce delle sopra esposte questioni, ha chiesto
che fosse sospesa la procedura esecutiva;
che parte opposta si è costituita eccependo che “la pre-
sente espropriazione è indirizzata nei confronti del con-
dominio, non dei singoli condomini”, con la conseguenza
che “l’eccezione di preventiva escussione ex articolo 63
comma due disposizione attuazione c.c. può essere solle-
vata soltanto dal singolo condomino che si ritrovi ad es-
sere pignorato per un debito condominiale pur risultando
in regola con le contribuzioni condominiali”;
che, dunque, la parte opposta ha chiesto che fosse
rigettata la domanda di sospensione della procedura ese-
cutiva;
motivi della deCisione
Ritenuto che oggetto del presente giudizio è costituito
dall’interpretazione della disposizione del comma 3 del-
l’art. 63 delle disp. att. c.c. secondo cui “i creditori non
possono agire nei confronti degli obbligati in regola con
i pagamenti, se non dopo la escussione degli altri condo-
mini”;
che, secondo la tesi di parte opponente, tale disposizio-
ne prevederebbe che gli unici soggetti contro cui il debi-
tore del condominio possa rivalersi siano esclusivamente
i singoli condomini e, all’interno di essi, l’aggressione nei
confronti dei soggetti in regola con i contributi potesse
avvenire, sulla base di una sorta di benef‌icim excussionis,
solo dopo la infruttuosa escussione dei condomini morosi;
che, secondo la opposta tesi di parte opposta, la pre-
senza di un patrimonio riferibile comunque al condominio
determinerebbe il sorgere del diritto del creditore di sod-
disfarsi su di esso senza la necessità di una aggressione,
per così dire, “parcellizzata” nei confronti di ciascuno dei
condomini alla luce della coincidenza tra il titolare di det-
to patrimonio e il debitore individuato come tale da titolo
esecutivo;
che, benché sia diffuso in giurisprudenza la tesi della
sostanziale assenza in capo al condominio di qualunque
soggettività e/o autonomia patrimoniale e la ricostruzione
di esso in termini di mero “ente di gestione”, è innegabile
che, nelle ipotesi in cui la gestione è effettiva il condo-
minio si atteggi quale centro autonomo di imputazione di
posizioni giuridiche;
che, infatti, nei casi in cui, come in quello in esame,
venga costituito un patrimonio (nella specie, un conto
corrente) intestato formalmente all’ente di gestione, si
realizzi una - seppur embrionale - autonomia patrimoniale
derivante proprio dalle attività di gestione che, per ciò
solo, determina le imputazione della titolarità di essi in
capo esclusivamente al condominio;
che, dunque, dal momento che le somme esistenti su
detto conto sono intestate formalmente all’ente di ge-
stione, che ne può così disporre sulla base delle decisioni
dell’organo assembleare, esse devono conseguentemente
ritenersi sottratte alla disponibilità dei singoli condomini,
per la conseguenza f‌inale che si realizzi quella evidenziata

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