Tribunale Civile Di Pordenone Ord. 28 Settembre 2015

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 2/2016
MERITO
(11) Così, testualmente, si esprimevano, in giurisprudenza, Cass. 27
gennaio 1949, n. 120; Cass. 21 ottobre 1954, n. 3953, in Giust. Civ., 1954,
2597; Cass. 5 luglio 1960, n. 1767, conforme nei risultati, ma che ritenne
l’ordinanza dotata di natura ordinatoria, esplicando funzione di regola-
mentazione dell’iter procedimentale.
(12) In giurisprudenza, conformi, Cass. 30 marzo 1990, 2619, in
Giust. Civ., 1990, I, 1722, I, 2041; in Foro it., 1990, I, 3205; ivi, 1991, I,
2180; Cass. 22 aprile 1991, n. 4319, in Giur. it., 1992, I, 1, 270; in Giust.
Civ., 1992, I, 2181; Cass. 2 giugno 1993, n. 6132, s.m.; Cass. 29 marzo1995,
n. 3730, in Giur. it., 1997, I, 1, 138; Cass. 19 luglio 1996, n. 6522, in Rass.
Loc. cond., 1996, 338; Cass. 14 febbraio 1997, n. 1382, in questa Rivista,
1997, 418; in Foro it., 1998, I, 163; Cass. 16 maggio 2005, n. 10185.
(13) Ci pare che richiamare in materia processuale un istituto di
diritto sostanziale, qual è la condizione apponibile al negozio (art. 1353
c.c.), sia in grado di suscitare non poca confusione e rappresenti, comun-
que, un fuor d’opera.
(14) Il principio cassazionale viene, autorevolmente, approvato da
CARRATO, in CARRATO, SCARPA, Le locazioni nella pratica del contrat-
to e del processo, Milano, 2015, IV ed., 717, secondo cui il provvedimen-
to in discorso è “classif‌icabile come un provvedimento anticipatorio di
condanna sottoposto alla condizione risolutiva costituita dall’emissione
della successiva sentenza di merito negativa”.
(15) Si vult, si veda MASONI, in GRASSELLI, MASONI, Le locazioni,
Padova 2013, II ed., II, 475-476; nonché, MASONI, La mediazione nel
processo, Milano, 2015, 117-118.
(16) In dottrina, già, LAZZARO, PREDEN, VARRONE, op. cit., 288,
scrivevano che: “la riserva operata nella prima fase lascia l’ordine di ese-
cuzione senza un solido supporto; vi è un “vuoto” che soltanto la successi-
va decisione sul diritto fatto valere dall’attore può colmare. Verif‌icandosi
in tale stato l’estinzione del giudizio- f‌inalizzato proprio a completare
una pronuncia “dimezzata” - l’ordinanza provvisoria non può che essere
ineff‌icace; essa infatti è considerata dal legislatore, in uno con l’inse-
parabile riserva del giudizio sull’intera questione, cioè con la congenita
esigenza di consolidamento e di completo assetto, conseguibile esclu-
sivamente con la sentenza. Invero, allorché il conduttore non aderisce
all’intimazione, l’ordinanza è solamente una parentesi nel giudizio che
si instaura con la domanda e che deve tendenzialmente sfociare nella
sentenza”.
(17) Così, ancora, LAZZARO, PREDEN, VARRONE, op. cit., 290.
(18) Così DI MARZIO, Il procedimento per convalida di sfratto, Mi-
lano, 1998, 247; FRASCA, op. cit., 323; TRISORIO LIUZZI, op. cit., 393.
(19) PORRECA, op. cit., 205. Anche D’ASCOLA, Ordinanza di rila-
scio ed estinzione del processo, in Foro it., 1991, I, 2185-2186, aveva evi-
denziato che: “qualora per colpevole noncuranza il processo si estingua,
non potrà che derivare il travolgimento del provvedimento interinale di
rilascio non ancora eseguito”. Per l’estinzione di essa, pure, MONTELE-
ONE, op. cit., 1140, il quale evidenzia che l’ordinanza in discorso “non
rientra tra i provvedimenti sottratti agli effetti dell’estinzione dall’art.
310 c.p.c.”.
(20) Scrive LUISO, op. cit., 171 che “l’ordinanza di rilascio è un prov-
vedimento interinale che lascia aperta la strada alla prosecuzione del
processo sulle eccezioni riservate”.
TRIBUNALE CIVILE DI PORDENONE
ORD. 28 SETTEMBRE 2015
EST. PAVIOTTI – RIC. CONDOMINIO SAN GIORGIO (AVV. TOMASINI) C. CESCO
Parti comuni dell’edif‌icio y Impianto di riscalda-
mento y Sistema di contabilizzazione del consumo
di calore y Approvazione dell’installazione da par-
te dell’assemblea y Rif‌iuto di un condòmino ad ap-
porre le valvole ai termosifoni della propria unità
immobiliare y Rimedi y Ricorso alla tutela d’urgenza
ex art. 700 c.p.c.
. Il diritto dei condòmini ad attivare il sistema di conta-
bilizzazione del consumo di calore a seguito di delibera
assembleare approvata all’unanimità dei presenti, al
f‌ine di dare seguito ai risparmi energetici ed economici
ivi pref‌igurati, è tutelabile con ricorso d’urgenza ex art.
700 c.p.c. laddove un condòmino si rif‌iuti di apporre
le apposite valvole ai termosifoni della propria unità
immobiliare. (c.c., art. 1120; c.c., art. 1136; c.p.c., art.
700; d.l.vo 4 luglio 2014, n. 102) (1)
(1) Non si rinvengono pronunce in termini. In tema di nuove regole
per la contabilizzazione e la ripartizione delle spese di riscaldamento
nel condominio f‌issate dal decreto legislativo n. 102/2014 si rinvia
al contributo di PAOLO SCALETTARIS, in questa Rivista 2015, 592.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudicante sussistenti gli elementi di conce-
dibilità della tutela cautelare azionata. Circa il fumus boni
iuris non vi può essere contestazione sul fatto che l’in-
stallazione del sistema di contabilizzazione del calore sia
stata effettuata in seguito alla delibera dell’assemblea di
condominio in data 19 gennaio 2015, con il voto unanime
dei condomini presenti in quella data, né in relazione al
rif‌iuto del resistente di far installare le valvole sui termo-
sifoni della sua abitazione, avendo lo stesso ribadito tale
ferma opposizione in udienza.
Ritenuto per quanto concerne il periculum in mora, che
certamente sussiste il pericolo di un pregiudizio attuale
e grave per tutti gli altri condomini atteso che, in man-
canza dell’apposizione delle valvole a tutti i termosifoni
dello stabile, sebbene sia possibile procedere all’accensio-
ne dell’impianto di riscaldamento, non sarebbe possibile
utilizzare il sistema di contabilizzazione, vanif‌icando così
le spese sostenute proprio al f‌ine di ripartire le stesse in
base ai consumi e perdendo la possibilità di usufruire del
risparmio f‌iscale garantito solo per gli interventi di rispar-
mio energetico effettuati entro la f‌ine dell’anno.
Circa l’irreparabilità del danno si rileva che, pur trat-
tandosi di danno di natura meramente economica, è più
che probabile l’impossibilità di un futuro ristoro dello stes-
so dato che il resistente vive, come confermato in udienza,
di una modesta pensione.
Peraltro, a fronte del diritto dei condomini ad attivare
il sistema di contabilizzazione del calore al f‌ine di dare
seguito ai risparmi energetici ed economici pref‌igurati al
momento di procedere alla delibera per l’approvazione
dell’installazione dello stesso, il resistente non vanta al
momento alcun controdiritto tutelabile.
Ritenuto inf‌ine che il provvedimento richiesto si ponga
come unico strumento idoneo ad evitare di subire il danno
connesso al protrarsi di un comportamento pacif‌icamente
contro legem, non essendo all’uopo azionabili altri rimedi,
sussiste anche il carattere della residualità.
Visto l’art. 669 octies c.p.c, comma 6 all’accoglimento
del ricorso proposto ante causam segue la regolamen-
tazione delle spese di lite, che si liquidano per il princi-

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