Tribunale civile di Piacenza ord. 11 Settembre 2018

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giur
2/2019 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
La circostanza che siano sopravvenuti alcuni preven-
tivi non giustif‌ica alcuna deroga ai principi di cui sopra.
Indeterminatezza dei votanti alla delibera di cui al
punto 5
L’assemblea approvò anche i lavori di cui al punto 5.
Nel verbale si legge che tale punto “viene deliberato
all’unanimità degli aventi diritto, nessun voto contrario e
nessun astenuto”.
Secondo parte attrice, non si comprende chi votò la
delibera.
In realtà, in assenza di indicazioni di segno contrario,
si deve ritenere che gli aventi diritto altri non sono che
coloro che parteciparono all’assemblea e che sono titolari
di diritti sui beni oggetto dei lavori. È, quindi, chiaro che
si tratta di una delibera approvata dall’unanimità dei con-
domini presenti.
Illegittimità dei criteri di riparto delle spese e della
rateizzazione
In relazione ai lavori di cui ai punti 4 e 5, l’assemblea
deliberò di ripartire le spese secondo i criteri di riparto
delle spese di cui alla delibera del 7 agosto 2014.
Gli attori hanno lamentato che l’assemblea avrebbe de-
terminato non il riparto, ma solo i criteri di riparto di tali
spese e, comunque, il riparto sarebbe avvenuto in violazio-
ne della legge e di quanto stabilito dall’assemblea.
Tuttavia, parte attrice ha omesso di specif‌icare in che
modo si sarebbero manifestate tali illegittimità, e non ha
neppure prodotto il relativo riparto.
È, quindi, impossibile pronunciarsi sulla legittimità o
meno dei criteri di riparto adottati.
Nessuna norma, poi, vieta all’assemblea di def‌inire in
astratto i criteri di riparto rimettendo all’amministratore
l’operazione meccanica volta a determinare i contributi
dovuti in concreto da ciascun condomino.
Ne discende che anche tale motivo di impugnazione è
infondato.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liqui-
date avendo riguardo ai valori medi valore indeterminato.
Quanto all’istanza ex art. 96 c.p.c. non è stato specif‌i-
cato in cosa consisterebbe il danno patito dal condominio.
La giurisprudenza afferma: “è onere della parte che
richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concre-
ta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza
del comportamento processuale della controparte, sicché
il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativa-
mente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identif‌i-
carne concretamente l’esistenza, desumibili anche da no-
zioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte
resistente abbia subito per essere stata costretta a contra-
stare una iniziativa del tutto ingiustif‌icata dell’avversario’’;
ed ancora ‘’la liquidazione del danno da responsabilità ag-
gravata postula che la parte istante abbia quanto meno
assolto l’onere di allegare gli elementi di fatto necessari ad
identif‌icarne concretamente l’esistenza ed idonei a con-
sentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equita-
tiva’’ (Cass. 16606/10).
La stessa deve pertanto essere respinta. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI PIACENZA
ORD. 11 SETTEMBRE 2018
EST. GHISOLFI – RIC. P.L. C. G.M.P. ED ALTRI
Negozi giuridici y Fiduciari y Simulazione assoluta
e relativa y Differenze y Conf‌igurabilità.
. L’operazione negoziale costituita dalla partecipazione
all’atto pubblico notarile di donazione di un immobile
ed alla contestuale sottoscrizione tra le medesime due
parti di una controdichiarazione a mezzo della quale
sia previsto l’obbligo del donatario di devolvere la nuda
proprietà del medesimo immobile (o la piena proprie-
tà, se estinto il diritto di usufrutto) in favore di un terzo
ad una data convenuta, non realizza né una simulazio-
ne assoluta (dal momento che le parti hanno voluto
effettivamente e stipulato per iscritto il trasferimento
dell’immobile in favore del donatario) né una simula-
zione relativa (in quanto il terzo non ha partecipato né
sottoscritto l’accordo, per quanto la controdichiarazio-
ne lo individui quale reale destinatario del trasferimen-
to), quanto piuttosto un negozio f‌iduciario. (c.c., art.
1350; c.c., art. 1414; c.c., art. 1417; c.c., art. 1705) (1)
(1) Sulla conf‌igurabilità del negozio f‌iduciario, cfr. Cass. civ., 27 no-
vembre 1999, n. 13261 e Cass. civ., 23 giugno 1998, n. 6246, entrambe
in www.latribunaplus.it. Nel senso, invece, che l’interposizione f‌itti-
zia di persona postula la imprescindibile partecipazione all’accordo
simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto,
ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria
adesione all’intesa raggiunta dai primi due, onde manifestare la vo-
lontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei
confronti dell’interponente, con la conseguenza che la prova dell’ac-
cordo simulatorio deve, necessariamente, consistere nella dimostra-
zione della partecipazione ad esso anche del terzo contraente, v. la
citata Cass. civ., 15 maggio 1998, n. 4911 , ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. L. P. ha convenuto in
giudizio M. P. G. deducendo:
– di aver donato a M. P. G., con atto pubblico a mini-
stero del Notaio E. A. L., stipulato in data 30 settembre
2015, nn. 4224 rep. e 3273 racc., trascritto alla Conservato-
ria di Sanremo in data 16 ottobre 2015, n. 6611 reg. gen. e
n. 8330 reg. part., la nuda proprietà dell’appartamento sito
in B. (IM), nel Condominio C., via P. n. X;
– che, in pari data, le medesime parti sottoscrivevano
un accordo simulatorio con il quale dichiaravano di non vo-
lere l’effettivo trasferimento dell’immobile in favore della
donataria ma l’acquisto da parte di F. A. della nuda proprie-
tà (o della piena proprietà, una volta estinto l’usufrutto)
dello stesso, una volta raggiunto il venticinquesimo anno
di età; tale accordo veniva sottoscritto, per accettazione,
anche da F. e A. B., nati dal primo matrimonio di M. P. G.;
– che F. A. è f‌iglio di M. P. G. e di S. A.; quest’ultimo,
nipote della ricorrente, aveva ottenuto l’apertura di linee
di credito da parte di alcune banche per lo svolgimento
della sua attività imprenditoriale e, a suo favore, L. P. ave-
va assunto la qualità di garante nella maggior parte dei
rapporti con i creditori;

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