Tribunale Civile di Piacenza 2 novembre 2018, n. 709

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Arch. loc. cond. e imm. 1/2019
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI PIACENZA
2 NOVEMBRE 2018, N. 709
EST. GHISOLFI – RIC. V.F. ED ALTRI C. V.O.N.V.
Proprietà y Limitazioni legali della proprietà y Im-
missioni y Elettromagnetiche y Realizzazione di sta-
zione radio base y Conseguenze sul fondo f‌initimo y
Minore appetibilità commerciale del bene y Conse-
guente perdita di potenzialità economiche y Pregiu-
dizio risarcibile y Operatività dell’art. 44 D.P.R. n.
3237/2001 y Ammissibilità.
Proprietà y Limitazioni legali della proprietà y
Immissioni y Elettromagnetiche y Non eccedenti la
normale tollerabilità y Minore appetibilità commer-
ciale del fondo f‌initimo y Facoltà inerenti il diritto
di proprietà y Limitazione y Sussiste.
Proprietà y Limitazioni legali della proprietà y
Immissioni y Elettromagnetiche y Realizzazione
di stazione radio base y Fondo f‌initimo y Valore di
mercato y Incidenza negativa y A prescindere dalla
regolarità ambientale ed amministrativa dell’opera
y È tale.
. Deve ritenersi rientrante nel campo di applicazione
dell’art. art. 44 D.P.R. n. 327/2001 anche il caso in cui
un’unità immobiliare, in seguito alla realizzazione di
un’opera pubblica, subisca una diminuzione di valore
(espropriazione larvata) per una variazione negativa,
in termini percentuali, delle sue caratteristiche intrin-
seche (diritti o facoltà non marginali) che concorrono
sia alla sua “godibilità”, che alla possibilità di dispor-
ne; tale riduzione si traduce in una minore appetibilità
commerciale del bene stesso e, conseguentemente, in
una perdita delle sue potenzialità economiche. (d.p.r.
8 giugno 2001, n. 327, art. 44) (1)
. Anche se l’esposizione ad immissioni elettromagneti-
che non eccedenti i limiti della normale tollerabilità
non arreca un danno materiale al bene immobile, né
pregiudica il suo effettivo e quotidiano godimento, tut-
tavia può compromettere l’esplicazione delle facoltà
inerenti al diritto di proprietà nei termini di una limita-
zione delle possibilità di disposizione del bene stesso,
data la sua minore appetibilità commerciale. (d.p.r. 8
giugno 2001, n. 327, art. 44) (2)
. A prescindere dalla regolarità dell’installazione
dell’impianto tanto dal punto di vista ambientale,
quanto sotto il prof‌ilo amministrativo (rispetto dei li-
miti di distanza stabiliti dagli strumenti urbanistici), la
presenza di una fonte di emissioni elettromagnetiche
in prossimità di un bene destinato o destinabile ad uso
abitativo viene percepita dalla collettività quale possi-
bile fonte di rischio, per cui deve essere valutata quale
aspetto negativo sull’appetibilità e, quindi, sul valore di
mercato del bene stesso. (d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327,
art. 44) (3)
(1-3) Principii chiaramente espressi e del tutto condivisibili, per i
quali non risultano precedenti negli esatti termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notif‌icato F. e S.V.
e R.G. hanno convenuto in giudizio la società V.O. N.V. de-
ducendo:
– di essere proprietari di un complesso immobiliare
sito in località (omissis), Comune di (omissis) (PC), co-
stituito, oltre che da terreni agricoli, da fabbricati, sia abi-
tativi, sia rustici aziendali;
– che, nel febbraio 2012, la convenuta, dopo aver otte-
nuto le autorizzazioni prescritte dalla legge, tra le quali il
parere integrato favorevole dell’ARPA e dell’AUSL, instal-
lava sul fondo conf‌inante una stazione radio base, opera di
pubblica utilità, comprendente anche un’antenna dell’al-
tezza di oltre 34 metri;
– che l’opera suddetta – “vuoi per la vicinanza, vuoi
per la dimensione […] per le evidenti caratteristiche
tecnico-costruttive”, arrecava un permanente pregiudizio
ai beni di loro proprietà, specie in termini di riduzione del
valore commerciale degli stessi per la vanif‌icazione delle
possibilità edif‌icatorie dell’area (come rilevato dalla con-
sulenza tecnica dell’Ing. B.); tale circostanza risultava
provata dal fatto che l’AUSL di Piacenza, nel rendere il
proprio parere (citato nel parere dell’ARPA) aveva eviden-
ziato la necessità che “nell’area circostante all’impianto,
in caso di costruzione di nuovi edif‌ici e infrastrutture o di
modif‌iche di quelli esistenti, sia verif‌icato dalla pubblica
amministrazione comunale che non vengano previsti luo-
ghi a permanenza prolungata di persone all’interno di quei
volumi in cui il campo elettrico può superare il valore di 6
V/m e la densità di potenza il valore di 0,1 V/m”3.
Gli attori, pertanto, chiedevano – in applicazione
dell’art. 44 D.P.R. 327/2001 – la condanna di parte conve-
nuta al pagamento di un indennizzo di € 492.240,00 (pari
all’accertato decremento del valore commerciale dei beni
di loro proprietà).
1.1) Si costituiva in giudizio V.O.N.V., la quale, in primo
luogo, contestava integralmente le domande attoree, di
cui chiedeva il rigetto, rilevando la mancanza dei presup-
posti per il riconoscimento dell’indennizzo previsto dal-

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