Tribunale Civile Di Piacenza 22 Novembre 2016, N. 527

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 4/2018
MERITO
bole” della prova diretta o rappresentativa, ben potendo
le presunzioni assurgere anche ad unica fonte di convin-
cimento del giudice (v. Cass., 13 maggio 2011, n. 10527;
Cass. SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972, Cass. SS.UU. 24
marzo 2006 n. 6572, Cass., 12 giugno 2006 n. 13546, Cass.
6 luglio 2002, n. 9834), in quanto trattasi di una “prova
completa”, sulla quale può anche unicamente fondarsi il
convincimento del giudice». (v. Cass. 12/6/2006, n. 13546,
e già Cass. 22 luglio 1968, n. 2643).
Pure dei principi da ultimo richiamati ha fatto applica-
zione il giudice del Tribunale di Catanzaro nel pronuncia-
mento che si commenta, che ha rigettato l’ulteriore domanda
di risarcimento del danno proposta dal locatore «non poten-
do ritenersi raggiunta la prova della riferibilità del danno
all’uso difforme o cattivo fattone dalla conduttrice».
TRIBUNALE CIVILE DI PIACENZA
22 NOVEMBRE 2016, N. 527
EST. SIGNAROLDI – RIC. CONDOMINIO P. (AVV. PERINI) C. G.R. (AVV. TASSI)
Regolamento di condominio y Art. 1138 c.c. come
modif‌icato dalla L. n. 220/2012 di riforma della di-
sciplina condominiale y Divieto di possedere o dete-
nere animali domestici y Effetti.
. La previsione di cui all’art. 1138, ultimo comma, c.c.,
secondo cui “le norme del regolamento non possono vie-
tare di possedere o detenere animali domestici”, deve
ritenersi applicabile indipendentemente dalla natura
dell’atto (regolamento contrattuale ovvero assemblea-
re) che contenga eventuali disposizioni contrarie e in-
dipendentemente dal momento della formazione di tale
atto (primo o dopo la novella del 2012). (c.c., art. 1138)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
F. G. nella sua qualità di amministratore del condominio
P. di Piacenza conveniva avanti al Tribunale di Piacenza,
con atto notif‌icato 27 marzo 2013 la condomina G. R. ri-
levando come la stessa avesse violato il regolamento con-
dominiale di natura contrattuale laddove vietava di tenere
animali di sorta nell’immobile condominiale. Instava, quin-
di per la condanna della convenuta a desistere dalla deten-
zione ed all’allontanamento dell’animale. Si costituiva la
convenuta contestando in diritto la domanda attorea senza
tuttavia contestare i fatti imputati. Risultando superf‌lua l’i-
struttoria testimoniale il giudice f‌issava udienza di precisa-
zione delle conclusioni e tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione non può che basarsi su elementi di puro
diritto non essendovi contestazione alcuna sul fatto sto-
rico. Ritiene lo scrivente come vada, preliminarmente,
osservato che con la Riforma sul condominio (L. 11 dicem-
bre 2012, n. 220, Modif‌iche alla disciplina del condominio
negli edif‌ici, G.U. n. 293 del 17 dicembre 2012) è stato mo-
dif‌icato l’articolo 1138 del codice civile con l’introduzio-
ne di un nuovo ultimo comma secondo cui “Le norme del
regolamento non possono vietare di possedere o detenere
animali domestici”.
Dal momento dell’entrata in vigore della nuova norma-
tiva (il 18 giugno 2013), nei regolamenti di condominio
non potranno più essere inserite disposizioni volte a limi-
tare il diritto di ciascun condomino a possedere o a dete-
nere uno o più animali domestici. Ogni eventuale futura
introduzione di clausole in contrasto con detto divieto si
considererà come non apposta.
Ciò che si pone in via preliminare e dirimente nella
presente controversia è l’aperta questione circa l’eff‌icacia
retroattiva e inderogabilità del nuovo articolo 1138 del Co-
dice civile.
E se, cioè, essa possa valere anche per i Regolamenti
condominiali approvati prima della Riforma e tuttora vi-
genti e se essa sia derogabile con future delibere condomi-
niali approvate all’unanimità.
Nonostante la tesi contraria sia stata autorevolmente
suffragata diverse sono le ragioni che inducono a sostene-
re l’inderogabilità e l’applicabilità anche ai Regolamenti
condominiali vigenti del nuovo art. 1138 c.c. Prima dell’ap-
provazione della Riforma in materia condominiale, spesso
accadeva che i Regolamenti contenessero limitazioni –
più o meno estese – alla detenzione di animali all’interno
delle abitazioni. L’opinione prevalente espressa in giuri-
sprudenza le inquadrava nella categoria delle servitù, e
più precisamente delle servitù reciproche, in quanto si
trattava di clausole volte ad incidere sui diritti soggettivi
dei singoli condomini, con la reciproca limitazione di po-
teri e facoltà sulle proprietà esclusive.
Da ciò conseguiva che tali disposizioni avessero natura
contrattuale e, come tali, dovessero essere approvate e po-
tessero essere modif‌icate solo con il consenso unanime dei
comproprietari, dovendo necessariamente rinvenirsi nella
volontà dei singoli la fonte giustif‌icatrice di atti dispositivi
incidenti nella loro sfera giuridica. Per tale ragione, il di-
vieto di tenere animali domestici negli appartamenti non
poteva essere contenuto negli ordinari regolamenti con-
dominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti –
non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle
facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini
sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi indivi-
dualmente in esclusiva ma poteva essere previsto solo in
regolamenti condominiali di natura contrattuale, pena
la loro ineff‌icacia. Dopo l’entrata in vigore della riforma,
alcuni dei primi commentatori hanno delineato una tesi
restrittiva delle norme in tema di animali domestici, soste-
nendo che essa non potrebbe applicarsi che per l’avvenire,
in virtù del principio generale di irretroattività delle leggi
di cui all’art. 11, primo comma disp. prel. c.c. (secondo cui
la legge “non dispone che per l’avvenire”).
Da ciò conseguirebbe che il vecchio regolamento, con-
trattuale e trascritto, che prevedesse ad esempio il divieto
alla detenzione di cani di grossa taglia, manterrebbe la
propria eff‌icacia. Non solo, secondo questo primo orienta-
mento, l’art. 1138 c.c. sarebbe addirittura derogabile con
un nuovo regolamento contrattuale, approvato all’unani-
mità dei condomini.

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