Tribunale Civile di Piacenza 6 luglio 2015, n. 539

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giur
6/2015 Arch. loc. e cond.
MERITO
TRIBUNALE CIVILE DI PIACENZA
6 LUGLIO 2015, N. 539
EST. ARRIGONI – RIC. BANCA DI PIACENZA SCPA (AVV.TI MOJA E ACCORDINO) C.
XY (AVV. LOIUDICE) ED ALTRI
Responsabilità patrimoniale y Conservazione
della garanzia patrimoniale y Revocatoria ordinaria
(azione pauliana) y Family Trust y Natura giuridica
y Atto di disposizione a titolo gratuito y Assogget-
tabilità all’azione revocatoria alle condizioni di cui
all’art. 2901 c.c. y Sussiste y Consapevolezza da par-
te del solo debitore del pregiudizio arrecato alle
ragioni del creditore y Suff‌icienza
. Il c.d. Family Trust (ovvero il trust istituito per prov-
vedere ai bisogni della famiglia) costituisce un atto di
disposizione a titolo gratuito, con conseguente assog-
gettabilità ad azione revocatoria alle condizioni di cui
all’art. 2901 c.c., ovvero che il debitore conoscesse il
pregiudizio che lo stesso arrecava alle ragioni creditorie
e che, in ipotesi di atto anteriore al sorgere del credito,
esso fosse dolosamente preordinato al f‌ine di pregiudi-
carne il soddisfacimento. Per gli atti a titolo gratuito è
infatti suff‌iciente la consapevolezza da parte del debi-
tore e non anche del terzo benef‌iciario, del pregiudizio
che, mediante l’atto di disposizione, si sia in concreto
arrecato alle ragioni del creditore. (c.c., art. 2901)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad illustrazione delle proprie domande parte attrice ha
dedotto:
che essa era creditrice della soc. XY per la somma di
euro 40.473,22, oltre interessi maturati e maturandi, come
da estratti conto dichiarati conformi ex art. 50 D.L.vo
385/93, a fronte della concessione in data 22 marzo 2006,
di apertura di credito in conto corrente bancario, poi revo-
cata per inadempimento;
che in relazione alla predetta concessione di apertu-
ra di credito si siano costituite garanti, con atto in data 3
maggio 2006, le sigg.re AB e CD che a seguito della revoca
di tutti gli aff‌idamenti, con comunicazione del 19 aprile
2010, la Banca di Piacenza ha accertato che in data 30 ot-
tobre 2009 la sig.ra AB aveva istituito un trust denominato
AB retto dalla legge inglese, irrevocabile, nominando qua-
le benef‌iciario il proprio f‌iglio EF, e quale Trustee la soc.
(omissis) con sede in Londra;
che con ulteriore atto in data 30 ottobre 2009 la sig.
ra AB aveva conferito nel Trust AB la piena proprietà dei
beni immobili dei quali era titolare;
che il trust AB era da ritenersi nullo per violazione
della Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile ai trusts
e per illiceità della causa o comunque per simulazione as-
soluta;
che in ogni caso il predetto atto era da ritenersi ineff‌i-
cace ai sensi dell’art. 2901 c.c. atteso che la sig.ra AB ave-
va compiuto l’atto nella consapevolezza del giudizio alle
ragioni creditorie di Banca di Piacenza.
L’attrice contesta la validità del trust ai sensi dell’art.
15 della Convenzione Internazionale dell’Aja dell’1 luglio
1985, allegando la contrarietà dell’atto a norme impera-
tive e inderogabili in quanto posto in essere all’esclusivo
scopo di sottrarre all’aggressione dei creditori, i beni co-
stituenti la garanzia patrimoniale.
A sostegno della domanda, evidenzia la mancanza nella
disponente, sig.ra AB, della reale intenzione di istituire il
trust, dal momento che la stessa non si è spogliata real-
mente dei beni, trasferendoli in concreto al trustee, ma
ne ha conservato l’effettivo controllo e la gestione, come
risulta dal fatto che le lettere di revoca degli aff‌idamenti
ed i solleciti di pagamento sono state ricevute dalla sig.ra
AB proprio presso l’immobile conferito in precedenza nel
trust; che la stessa, all’epoca risultava residente, con il pro-
prio f‌iglio, presso l’immobile sito in GH, oggetto dell’atto
di trasferimento in trust ed aveva il pieno godimento degli
altri immobili, pure trasferiti in trust, dei quali sopportava
le spese di gestione. Sempre per evidenziare la f‌ittizietà del
trust assume l’attrice che AB, trustee company, non risul-
tava nemmeno avere la professionalità richiesta per tale
ruolo, trattandosi di società costituita solo di recente, sen-
za dipendenti e cancellata dal registro imprese inglese AB.
Ora, secondo un orientamento seguito dalla giurispru-
denza di merito (Tribunale Cassino 8 gennaio 2009): “Ai
sensi dell’art. 1 della Convenzione de L’Aja è possibile ne-
gare il riconoscimento di un trust “interno” nel caso in cui
il ricorso all’istituto e alla disciplina straniera appaia frau-
dolenta, volto, cioè, a creare situazioni in contrasto con
l’ordinamento in cui il negozio deve operare. In tal caso,
il giudice dovrà valutare se l’atto istitutivo del trust sia o
meno portatore di interessi meritevoli di tutela senza limi-
tarsi alla semplice def‌inizione dello scopo, ma estendendo
l’analisi al “programma” che si è pref‌issato il disponente
nel momento in cui ha deciso di dar vita al trust”.
Nel caso in esame, sebbene gli elementi valorizzati
dall’attrice depongono nel senso della non effettività del
trust, non può dirsi provato che l’intera costruzione dello
strumento abbia quale unico scopo il f‌ine fraudolento, così
eliminando ogni validità al contratto.
La domanda principale di nullità non può pertanto es-
sere accolta.
È invece fondata la domanda di revocatoria.
Va in generale ricordato che l’azione revocatoria or-
dinaria presuppone, per la sua legittima esperibilità: 1)
l’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore
che agisce in revocatoria e il debitore disponente; 2) l’ef-
fettività del danno, inteso come debitore dell’atto traslati-
vo; 3) la ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente
in capo al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di di-
sposizione, venga a diminuire la consistenza delle garan-
zie spettanti ai creditori.
Dalla documentazione in atti emerge che la Banca di
Piacenza ha ragioni di credito nei confronti della XY S.r.l.
dei f‌ideiussori sulla base di contratti di conto corrente e f‌i-
deiussione. In particolare, il credito di euro SZ nei confronti
della società era già esistente al momento del compimento
dell’atto di disposizione impugnato (cfr. docc. 2-9 attrice).

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