Tribunale civile di Piacenza 18 agosto 2014, n. 604
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giur
5/2014 Arch. loc. e cond.
MERITO
elidono o riducono in modo apprezzabile le utilità da essa
detraibili, anche se di ordine edonistico od estetico, devo-
no ritenersi vietate tutte quelle modifiche che comportino
un peggioramento del decoro architettonico del fabbrica-
to; al riguardo, il decoro è correlato non solo all’estetica
- che è data dall’insieme delle linee e delle strutture che
connotano il fabbricato imprimendogli una determinata
armonia complessiva - ma anche all’aspetto di singoli
elementi o di singole parti dell’edificio che abbiano una
sostanziale e formale autonomia o siano suscettibili per sè
di considerazione autonoma” (Cass. 1076/2005).
Ora, alla luce del corredo fotografico in atti, può esclu-
dersi che le linee estetiche dell’edificio nel loro complesso
abbiano subito un ‘alterazione sotto il profilo della simme-
tria della fisionomia dello stabile, atteso che l’opera rea-
lizzata appare in armonia con le linee architettoniche del
fabbricato e non reca alcun impatto visivo, apparendo al
contrario rispettosa dell’andamento circolare del terrazzo,
di cui mantiene la morbidezza delle linee, in un contesto
di piante ornamentali che completano la struttura.
Trovandosi poi all’ultimo plano, l’opera, che peraltro
appare realizzata in modo accurato e in sintonia con il de-
coro dell’ immobile, corona la parte superiore del lastrico
e non spezza in alcun modo la linearità dell’ edificio.
La circostanza che l’art. 4 del Regolamento di con-
dominio faccia divieto ai proprietari delle singole unità
immobiliari di eseguire opere che possano interessare la
stabilità o l’estetica dello stabile, se non preventivamente
autorizzati dall’assemblea, non muta i termini della que-
stione.
La previsione, infatti, deve essere coordinata con il di-
sposto dell’art. 1120 c.c., nel senso che il divieto pattizio
non ha ad oggetto qualsiasi opera modificatrice ma solo
quella che incida negativamente sulla stabilità o sul de-
coro dello stabile, per cui - una volta escluso, come nel
caso in esame qualsiasi pregiudizio in danno dell’interesse
generale - viene meno l’esigenza di ottenere il benestare
dell’assemblea.
In accoglimento dell’impugnazione, va quindi respinta
la domanda di demolizione proposta dal Condominio.
La particolarità del caso trattato, che presenta margini
di opinabilità, tanto che il consulente tecnico designato in
primo grado era pervenuto a conclusioni di segno contra-
rio, giustifica la compensazione delle spese di lite del dop-
pio grado di giudizio, comprese quelle della Consulenza
tecnica di ufficio che vanno poste definitivamente a carico
delle parti nella misura del 50% ciascuna. (Omissis)
tribunale Civile di piaCenza
18 agosto 2014, n. 604
est. sChiaffino – riC. Comune di piaCenza (avv. spezia) C. Consorzio di
bonifiCa di piaCenza (avv.ti nasCetti e miglioli)
Consorzi y Contributi consortili y Contributi in fa-
vore dei consorzi di bonifica y Obbligo contributivo
y Presupposti y Approvazione di piano di classifica
e inclusione dell’immobile nel perimetro di contri-
buenza y Beneficio diretto e immediato per il fondo
y Presunzione y Sussistenza.
Consorzi y Contributi consortili y Contributi in
favore dei consorzi di bonifica y Obbligo di contri-
buzione y Presupposti y Beneficio fondiario y Requi-
siti.
Consorzi y Contributi consortili y Contributi in fa-
vore dei consorzi di bonifica y Beneficio fondiario y
Rete fognaria comunale y Incidenza.
. In tema di contributi consortili per il mantenimento
di opere di bonifica e pulizia idraulica dei terreni, grava
sul contribuente, il cui fondo sia inserito in un piano di
classifica del quale non sia contestata la legittimità, e
che impugni la cartella esattoriale affermando l’insus-
sistenza del dovere contributivo, l’onere di provare
l’inadempimento delle indicazioni contenute in tale
piano, e segnatamente l’inesecuzione delle opere di
manutenzione da questo previste, in quanto l’avvenuta
approvazione del piano di classifica e l’inclusione del-
l’immobile nel perimetro di contribuenza fanno presu-
mere il prodursi di un vantaggio diretto e immediato
per il fondo, che costituisce il presupposto dell’obbligo
di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 c.c. e art. 10
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215. (c.c., art. 860; r.d. 13 feb-
braio 1933, n. 215, art. 10) (1)
. In tema di contributi consortili, il beneficio rilevante
ai fini dell’imposizione contributiva può essere tanto
specifico quanto generale, a seconda che sia relativo
ad un singolo immobile o a più immobili, purché tutti
singolarmente individuati, considerati nel loro com-
plesso, ma non generico, cioè indistinto, e inoltre deve
essere economicamente valutabile integrando un valo-
re aggiunto del fondo. (c.c., art. 860; r.d. 13 febbraio
1933, n. 215, art. 10) (2)
. Quando il sistema delle opere gestite dal consorzio di
bonifica funge come mero strumento di potenziamento
della fognatura comunale, il vantaggio di cui godono
gli immobili interessati da tali opere non è già diretto,
come richiesto dall’art. 11 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215,
ma meramente indiretto. Trattasi di utilità e vantaggi
generici, nel senso che le opere consortili contribui-
scono a creare un tessuto idraulico e tecnologico che
consente al Comune di adempiere più agevolmente i
propri compiti tra i quali rientra quello di gestire l’in-
tero approvvigionamento idrico e dell’allontanamento
delle acque reflue dall’abitato. Se quindi gli immobili
possono scaricare senza limitazioni reflui e acque
meteoriche, se non vengono inondati in caso di eventi
meteorici eccezionali, è perché essi sono serviti dalla
reta fognaria comunale e, solo mediatamente, perché
questa è stata realizzata in modo da poter contare in
quei casi straordinari, sulle opere consortili. (c.c., art.
860; r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10) (3)
(1, 2) In argomento si rimanda alla giurisprudenza del tutto preva-
lente anche in sede di legittimità rinvenibile in CORRADO SFORZA
FOGLIANI, Codice delle locazioni, ed. La Tribuna, Piacenza 2014.
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