Tribunale civile di Pescara ord. 17 dicembre 2013

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giur
5/2014 Arch. loc. e cond.
MERITO
coincidenza tra soggetto debitore e titolare del patrimo-
nio aggredito che consente l’attivazione della procedura
esecutiva;
che, in altre parole, alle somme presenti sul conto vie-
ne impresso un vincolo di destinazione che, al pari delle
parti comuni dell’edif‌icio, determina l’elisione del legame
giuridico tra singoli condomini e il condominio;
che, a riprova di ciò, occorre osservare come, dal
momento in cui le somme aff‌luiscono sul conto, nessun
condomino ha titolo per l’eventuale restituzione, ogni loro
utilizzo viene deliberato dall’assemblea ed aff‌idato, su
dette indicazioni, all’amministratore designato;
che, quindi, la norma in esame deve essere interpretata
nel senso che laddove il condominio, nella propria attività
di gestione, costituisca fondi per l’amministrazione del
bene, la concretizzazione del vincolo di destinazione im-
presso su di essi determini una sottrazione della disponi-
bilità dai condomini e la concentrazione di essa esclusiva-
mente in capo al condominio, che, ove soggetto obbligato,
risponde nei confronti dei propri creditori con i beni così
accantonati;
che, viceversa, ove tali fondi non siano presenti, il cre-
ditore del condominio ha titolo per il recupero del proprio
credito nei confronti dei singoli condomini, per le rispetti-
ve quote, salvo il rispetto del limite stabilito dalla norma a
favore dei condomini diligenti;
che, in conclusione, la disposizione in esame non
esclude affatto che ove il creditore individui beni diretta-
mente riferibili al condominio non possa aggredirli diret-
tamente, senza dover procedere all’escussione dei singoli
condomini, secondo un criterio ordinario di responsabilità
patrimoniale ex art. 2741 c.c. che considera il debitore
obbligato a fare fronte ai propri debiti con le risorse allo
stesso riferibili;
che, dunque, la istanza di sospensione non possa essere
accolta;
che, data l’assoluta novità della novella legislativa
nonché l’oggettiva incertezza in ordine alla sua inter-
pretazione, vi siano motivi suff‌icienti per l’integrale com-
pensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
(Omissis)
I
tribunale Civile di pesCara
ord. 8 maggio 2014
est. Capezzera – riC. X C. y
Azione esecutiva intrapresa da un terzo y Pre-
ventiva escussione dei condomini morosi y Art. 63
att. c.c. y Condizione y Insussistenza y Ammissibilità
del pignoramento.
. Nessuna norma stabilisce l’onere di preventiva escus-
sione del condomino rispetto ad un’azione esecutiva
validamente intrapresa nei confronti del condominio.
(att. c.c., art. 63) (1)
II
tribunale Civile di pesCara
ord. 17 diCembre 2013
est. fortieri – riC. X C. y
Azione esecutiva intrapresa da un terzo y Pre-
ventiva escussione dei condomini morosi y Art. 63
att. c.c. y Condizione y Sussistenza y Inammissibilità
del pignoramento
. È inammissibile l’azione esecutiva promossa nei con-
fronti del condominio senza che siano stati preventiva-
mente escussi i condomini morosi. (att. c.c., art. 63) (2)
(1) Si tratta del conto corrente ordinario. Altra cosa è il conto
corrente speciale (che si consiglia di istituire) ex art. 1135 c.c., da
ritenersi attaccabile (a garanzia degli stessi) solo dagli esecutori dei
lavori relativi alla istituzione del fondo.
(2) Decisione da condividersi. La possibilità di escutere il condomi-
nio pone sulle stesse basi – stante il disposto di legge – i condòmini
morosi e quelli in regola. Sulla materia di cui all’ordinanza in ras-
segna si vedano in questa Rivista.
I
svolgimento del proCesso e motivi della deCisione
(Omissis) Il condominio di via (omissis) in Pescara ha
proposto opposizione all’esecuzione intrapresa da X nelle
forme del pignoramento presso terzi sostenendo la caren-
za di titolo per agire esecutivamente da parte dell’opposto
che, invece, ottenuto il titolo nei confronti del Condo-
minio, avrebbe potuto agire soltanto dopo aver escusso i
singoli condomini morosi.
Si è costituita la Y S.r.l., che ha chiesto il rigetto dell’op-
posizione stante la sua infondatezza.
L’opposizione non è fondata.
Va premesso che la questione da affrontare nel caso che
ci occupa non è quella del se il titolo esecutivo giudiziale,
intervenuto nei confronti dell’ente di gestione condomi-
niale, possa essere validamente azionato nei confronti
dei singoli condomini, giusta la c.d. eff‌icacia rif‌lessa del
titolo (questione che, secondo Cass., sez. un., 9148/2008 va
risolta nel senso che, conseguita nel processo la condanna
dell’amministratore quale rappresentate dei condomini,
il «creditore può procedere anche all’esecuzione indivi-
dualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di
ciascuno», con esclusione della responsabilità solidale nei
rapporti esterni); nella specie, infatti, il titolo esecutivo
(decreto ingiuntivo) validamente ottenuto nei confronti
del condominio opponente è stato azionato nei confronti
del condominio stesso e non già nei confronti dei singoli
condomini morosi.
Orbene, non trattandosi neppure di titolo azionato nei
confronti dei condomini in regola con i pagamenti la cui
obbligazione verso il terzo creditore rimasto insoddisfatto,
ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. secondo comma, sarebbe

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