Tribunale Civile di Perugia 27 ottobre 2016, n. 2433

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2017
MERITO
In particolare, si ritiene che - pur trattandosi di giudizi
di appello - vada affermata nel caso di specie la competen-
za prevista per i giudizi innanzi al Tribunale (in quanto
investito degli appelli avverso le sentenze del Giudice di
pace) in base alla regola generale dettata dall’art 6 del
Decreto n. 1611/1933 (foro erariale), dal momento che:
A) L’esclusione dell’operatività del citato art. 6 del Decre-
to 1611/1933 nell’ambito delle cause trattate col rito del lavo-
ro è prevista dall’art 413 c.p.c., ma tale esclusione non è rav-
visabile nella fattispecie in esame per la deroga di cui all’art
2 D.L.vo n. 150/2011 (che esclude l’applicabilità dell’art. 413
c.p.c., salvo espresso richiamo, richiamo non operato dall’art.
6 e dall’art. 7 D.L.vo n. 150/2011), e, quindi, il citato art. 6 del
Decreto n. 1611/1933 ben può trovare applicazione.
La deroga alla regola del foro erariale opera solo per il
primo grado, in quanto espressamente prevista in via di
eccezione; il legislatore, inoltre, non avendo operato - per
i giudizi in esame (cioè i giudizi di secondo grado) - alcun
richiamo alla deroga prevista dall’art. 413 c.p.c. da far va-
lere per i giudizi innanzi al tribunale in sede di appello,
ha evidentemente inteso escludere l’operatività di tale
deroga per i giudizi medesimi.
B) In tale contesto normativo (mutato - si ribadisce
- rispetto alla pronuncia di Cass. SS.UU. n. 23285/2010),
deve infatti farsi applicazione della norma speciale del
foro erariale (artt. 6 e 7 Decreto n. 1611/1933) e non della
norma (ora eccezionale) della “prossimità” dettata per il
primo grado dall’art. 6 e dall’art. 7 D.L.vo n. 150/2011.
La norma della “prossimità” era prima una norma spe-
ciale, in quanto oggetto di un’autonoma disciplina (artt.
22 e segg. L. 689/1981), e, quindi, si poneva su uno stesso
piano rispetto alla norma (speciale) dettata in tema di
“foro erariale” (destinata a regolamentare la materia del
“Foro dello Stato” ai sensi degli artt. 6 e segg. del Decreto
n. 1611/1933), ben potendo prevalere su tale ultima regola
per l’intento del legislatore di “determinare la competenza
per territorio sulla base di elementi diversi ed incompati-
bili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro eraria-
le” (Cass. civ. SS.UU. n. 23285/2010).
Attualmente, invece, la norma della “prossimità”, dettata
per il primo grado dall’art. 7 D.L.vo n. 150/2011 (al pari di
quanto previsto dall’art. 6 del medesimo D.L.vo), ha natura
“eccezionale” rispetto alle regole generali del rito del lavo-
ro applicabili ai giudizi de quibus e, pertanto, in mancanza
di un espresso richiamo per il giudizio di appello, non può
trovare applicazione in tale giudizio (nel cui ambito deve
conseguentemente trovare applicazione la regola generale
per i giudizi in cui è parte un’amministrazione dello Stato).
Non si tratta, quindi, di contrastare (contrariamente
alla posizione assunta dalla parte convenuta) i presup-
posti in base ai quali era stata pronunciata l’ordinanza di
Cass. civ. SS.UU. n. 23285/2010, né tantomeno di fare nuo-
vamente applicazione dell’orientamento giurisprudenzia-
le in precedenza espresso dalle citate ordinanze della Cor-
te di Cassazione nn. 17579/2007, 19781/2008, 11242/2009,
8996/2010, 17701/2010 (orientamento def‌initivamente
superato da Cass. civ. SS.UU. n. 23285/2010), bensì di
prendere atto del mutamento del contesto normativo in-
tervenuto in epoca successiva alla detta pronuncia, conte-
sto normativo nel cui ambito si ritiene di addivenire - per
le esposte ragioni - alle conclusioni innanzi evidenziate.
Per tali motivi, non appare pertinente il richiamo (ope-
rato dalla parte attrice in sede di discussione all’udienza
del 9 novembre 2016) a Cass. civ. sez. VI-II ordinanza 12
gennaio 2015 n. 185, trattandosi di pronuncia emessa con
riferimento ad un procedimento instaurato prima della ri-
forma operata dal D.L.vo n. 150/2011.
IV. Alla luce dei rilievi svolti (che, per il loro carattere
assorbente, precludono ogni altra valutazione sul merito
della vertenza, rendendo ultronea anche ogni ulteriore at-
tività processuale a carattere istruttorio), deve dichiarar-
si l’incompetenza dell’adito Tribunale di Aosta, per essere
competente, in sede di appello, il Tribunale ordinario di
Torino (ove ha sede l’uff‌icio dell’Avvocatura dello Stato
nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d’appello
che sarebbe competente secondo le norme ordinarie).
V. In considerazione della circostanza che la questione
della competenza è stata rilevata d’uff‌icio, non è ravvisa-
bile una soccombenza di una parte rispetto all’altra, con
la conseguenza che vanno integralmente compensate le
spese processuali del presente giudizio di appello.
VI. In considerazione della particolare complessità
della controversia (complessità legata alla novità della
questione trattata), va f‌issato - ai sensi dell’art. 429,
comma 1 ultimo periodo, c.p.c. - un termine per il deposito
della sentenza, termine che si ritiene congruo indicare in
10 giorni. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
27 OTTOBRE 2016, N. 2433
EST. BAGLIONI – RIC. COMUNE DI PERUGIA C. DOSSOU KOFFI
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Violazio-
ni del Codice della strada y Notif‌icazione y Aff‌ida-
mento a soggetti privati delle attività di stampa,
imbustamento e consegna del verbale y Legittimità.
. È legittima la notif‌ica dei verbali di accertamento di
infrazioni al Codice della strada eseguita dal Corpo di
Polizia Municipale avvalendosi, nel corso del procedi-
mento, di una società, non già quale privato conces-
sionario addetto alla notif‌ica, ma per l’esecuzione di
determinati adempimenti materiali (meramente ese-
cutivi) consistenti nella stampa del verbale, già munito
di relata di notif‌ica, su moduli autoimbustanti e nella
consegna della raccomandata all’Uff‌icio postale che
ha provveduto poi al completamento della notif‌ica al
destinatario mediante l’invio a mezzo posta del plico
raccomandato contenente il verbale. (nuovo c.s., art.
41; nuovo c.s., art. 201; d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495,
art. 385) (1)
(1) Sulla validità dell’aff‌idamento a soggetti terzi, anche privati,
delle attività intermedie alla notif‌ica dei verbali, di natura materiale,
relative all’imbustamento ed alla consegna dei plichi al servizio po-

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