Tribunale Civile Di Parma 18 Luglio 2017, N. 1116

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giur
1/2018 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
TRIBUNALE CIVILE DI PARMA
18 LUGLIO 2017, N. 1116
EST. MARI – RIC. X E D ALTRA C. Y
Vendita y Promessa di vendita (contratto preli-
minare-compromesso) y Di immobile da costruire
y Obbligo di garanzia f‌ideiussoria a carico del co-
struttore promittente-venditore ex art. 2 D.L.vo n.
122/2005 y Mancato rilascio al momento del perfe-
zionamento del preliminare y Nullità “di protezio-
ne” del contratto y Sussiste.
. Il contratto preliminare di compravendita di un im-
mobile in corso di costruzione è nullo se privo della
garanzia f‌ideiussoria al cui rilascio è obbligato, ai sensi
dell’art. 2 del D.L.vo n. 122/2005, il promittente vendi-
tore. Trattandosi di una c.d. nullità di protezione, essa
potrà essere fatta valere unicamente dal soggetto a tu-
tela del quale viene disposto tale obbligo, ovvero dal
promissario acquirente. (d.l.vo 20 giugno 2005, n. 122,
art. 2) (1)
(1) Nel senso, inoltre, che l’eventuale rilascio della f‌ideiussione in un
momento successivo alla stipula del preliminare non sana il negozio,
v. App. civ. Lecce 14 maggio 2015, n. 222, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notif‌icato in data 17 giugno 2011 X
e (omissis) convenivano davanti a questo Tribunale Y per
ivi sentir dichiarare la nullità o pronunciare la risoluzione
del contratto preliminare da loro stipulato con quest’ulti-
ma in data 27 aprile 2009, avente ad oggetto un’unità abi-
tativa facente parte di un complesso immobiliare in corso
di costruzione sito in Monticelli Terme (PR). Deducevano
più in particolare gli attori che a fronte del prezzo conve-
nuto di € 260.000.00 era stata corrisposta. a titolo d’accon-
to, la somma di € 131.453,00 solo parzialmente fatturata
dalla (omissis) ossia la ditta individuale della promittente
alienante. Deducevano altresì che in parziale esecuzione
dell’art. 2, comma 1, D.L.vo 20 giugno 2005 n. 122, alla
stipula del compromesso, la convenuta aveva rilasciato
una f‌ideiussione di € 25.000,00 scaduta il 22 aprile 2010,
un’altra di € 50.000,00 in data 2 febbraio 2009 scaduta un
anno dopo ed inf‌ine un’altra ancora di € 10.000.00 in data
19 ottobre 2009 scaduta il 19 ottobre 2010. Esponevano.
inoltre, gli attori a sostegno della domanda di risoluzione
che l’immobile non era stato ancora consegnato e che non
erano stati eseguiti diversi lavori. Radicatosi il contraddit-
torio con la costituzione della (omissis) questa conclude-
va per il rigetto delle domande attrici. Con ricorso in data
12 settembre 2012 i signori (omissis) chiedevano di essere
autorizzati a procedere a sequestro conservativo in danno
della convenuta. Il medesimo con ordinanza in data 23 ot-
tobre 2012 comunicata il 31 ottobre 2012 veniva respinto
al pari del successivo reclamo.
Dopo il deposito delle memorie previste dall’art. 183,
comma 6, c.p.c. e l’assunzione delle prove testimoniali, la
causa veniva rimessa all’udienza del 4 aprile 2017 per la
precisazione delle conclusioni.
Precisate queste ultime, la controversia veniva tratte-
nuta a sentenza con l’assegnazione dei termini di legge
per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
Rileva il giudicante, con carattere assorbente su ogni
ulteriore questione dedotta e trattata, richiamati gli scritti
difensivi delle parti in atti, da ritenersi qui integralmente
riportati, circa la dedotta da parte attrice nullità del preli-
minare inter partes in data 27 aprile 2009 ai sensi dell’art.
2 comma 1 D.L.vo 20 giugno 2015 n. 122 che l’assunto è
fondato. Deve infatti ritenersi, in adesione alle argomen-
tazioni difensive di parte attrice e per come risultante in
atti che “alla stipula del compromesso, la convenuta ha
rilasciato una f‌idejussione di € 25.000,00 (doc. 9) scaduta
il 22 aprile 2010 un’altra di € 50.000,00 in data 2 settembre
2009 scaduta un anno dopo (il 2 settembre 2010) ed inf‌ine
un’altra ancora di € 10.000,00 (doc. n. 11) in data 19 otto-
bre 2009 scaduta il 19 ottobre 2010; che conseguentemente
a fronte di € 131.463,00 versati, la convenuta ha rilasciato
f‌ideiussioni per € 85.000,00 peraltro non rinnovate né ri-
costituite: che risulta “evidente per l’effetto, la violazione
della citata disposizione, che così recita: “All’atto della sti-
pula di un contratto che abbia come f‌inalità il trasferimen-
to non immediato della proprietà o di altro diritto reale di
godimento su un immobile da costruire o di un atto avente
le medesime f‌inalità, ovvero in un momento precedente,
il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto
che può essere fatta valere unicamente dall’acquirente,
a procurare il rilascio ed a consegnare all’acquirente una
f‌ideiussione, anche secondo quanto previsto dall’articolo
1938 del codice civile di importo corrispondente alle som-
me e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il
costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità
stabilite nel contratto deve ancora riscuotere dall’acqui-
rente prima del trasferimento della proprietà o di altro
diritto reale di godimento. Restano comunque escluse le
somme per le quali è pattuito che debbano essere eroga-
te da un soggetto mutuante, nonché i contributi pubbli-
ci già assistiti da autonoma garanzia”; laddove nel caso
in esame certamente “non fu rilasciata una f‌ideiussione
degli importi pagati e da pagarsi prima della stipulazione
del def‌initivo, all’atto del quale (art. 3 del preliminare)
avrebbe dovuto essere versato il saldo di € 115.000,00,
pari alle somme ancora da corrispondersi alla stipula del
def‌initivo. Furono, infatti concesse nel tempo garanzie
per complessivi € 85.000,00, tutte scadute, a fronte della
previsione di pagamenti, da effettuarsi prima del rogito,
per € 145.000,00 (260.000-115.000). In altre parole anche
prescindendo dall’importo effettivamente percepito. pri-
ma del def‌initivo, stando al preliminare, avrebbero dovuti
essere corrisposti € 145.000,00. Ed è questo sotto pena di
nullità, l’importo che avrebbe dovuto avere la f‌ideiussione”
(cosi negli scritti difensivi di parte attrice).
Deve quindi ritenersi che l’atto in questione fosse nullo
f‌in dall’inizio per non essere stata concessa una f‌ideiussio-
ne dell’importo pagato e che avrebbe dovuto essere pagato.
Ciò in adesione al consolidato orientamento giurispruden-
ziale di merito, citato dalla difesa di parte attrice, secondo
cui in casi come quelli in esame si è in presenza di una

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