Tribunale Civile Di Palermo Sez. II, 9 Febbraio 2018

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Arch. loc. cond. e imm. 4/2018
MERITO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
SEZ. II, 9 FEBBRAIO 2018
EST. SCIORTINO – RIC. A. ED ALTRO C. CONDOMINIO VIA (OMISSIS) 35 PALERMO
Amministratore y Art. 1129, comma quattordice-
simo, c.c. y Obbligo di indicare l’importo dovuto a
titolo di compenso per l’attività y Indicazione nella
proposta formulata dall’amministratore y Omessa
menzione nella delibera y Conseguenze y Invalidità
del deliberato y Esclusione.
Amministratore y Art. 1129, comma secondo, c.c.
y Omessa indicazione dei giorni di ricevimento y In-
validità della delibera y Esclusione.
. Dalla lettura dell’art. 1129, comma 14, c.c. si evince
che l’ammontare del compenso richiesto dall’ammi-
nistratore non deve necessariamente essere indicato
nella delibera assembleare. Infatti, per espressa dispo-
sizione di legge, esso può essere precisato dall’ammini-
stratore all’atto di accettazione della nomina, atto che
può intervenire in un momento anche successivo alla
delibera stessa. Non è, pertanto, nulla né annullabile la
delibera assembleare di nomina dell’amministratore,
che non riporti gli elementi di cui all’art. 1129, comma
14 cit. (c.c., art. 1129) (1)
. Non costituisce motivo di invalidità della delibera di
nomina dell’amministratore condominiale l’omessa
indicazione dei requisiti di cui all’art. 1129, comma
secondo, c.c. Le informazioni di cui al cit. comma de-
vono, piuttosto, essere inserite in una comunicazione
dell’amministratore, la cui omissione potrà implicare
– al più – una responsabilità dell’organo amministrati-
vo, qualora rif‌iuti di ricevere i condòmini in un giorno
predeterminato. (c.c., art. 1129) (2)
(1) Contra, nel senso che la delibera assembleare di nomina dell’am-
ministratore condominiale non accompagnata dall’indicazione ana-
litica del compenso spettantegli è illegittima v. Trib. civ. Roma, 15
giugno 2016, in questa Rivista 2016, 664 e Trib. civ. Milano 3 aprile
2016, n. 4294, ibidem, 533.
(2) Questione nuova in relazione alla quale non si rinvengono pre-
cedenti editi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notif‌icato in data 18 aprile 2016
An. A. e Au. A. citavano in giudizio dinanzi al Tribunale
di Palermo il condominio di via (Omissis) in Palermo, in
persona dell’amministratore pro tempore, e premesso che
con delibera del 21 marzo 2016 adottata in seconda convo-
cazione l’assemblea condominiale aveva deciso di nomina-
re amministratore pro tempore il dott. G.L.V. e consiglieri
l’arch. D.L., F.T. e O.D. eccepivano la nullità della delibera
per violazione dell’art. 1129, 14° comma, c.c., non essendo
stato specif‌icato il compenso dello stesso, dell’art. 1129, 2°
comma, c.c., in assenza di alcuna comunicazione sui dati
anagraf‌ici e professionali e degli orari di ricevimento.
Chiedevano, preliminarmente, la sospensione della deli-
bera nella parte impugnata e, nel merito, che venisse dichia-
rata nulla e/o annullabile, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva il condominio convenuto, eccependo,
preliminarmente, l’improcedibilità della domanda per
mancato esperimento della mediazione, contestava i vizi
dedotti da controparte, evidenziando come l’offerta alle-
gata al verbale di assemblea in esame conteneva tutti i
requisiti di legge.
Chiedeva, in via preliminare, il rigetto della richiesta di
sospensione e, nel merito, che venisse accertata la validi-
tà della delibera impugnata, con condanna di controparte
alle spese del giudizio.
Con ordinanza del 12 settembre 2016 veniva rigettata
la richiesta di sospensione.
Omessa l’istruttoria, la causa veniva discussa e decisa
ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.
Occorre innanzitutto qualif‌icare la domanda. Parte at-
trice con atto di citazione del 18 aprile 2016 chiede che
venga dichiarata la nullità o invalidità della delibera del
21 marzo 2016.
A detta di parte attrice l’invalidità o nullità della de-
libera sarebbero determinate dalla nullità della nomina
dell’amministratore, atteso che, nella delibera stessa, non
sarebbe stato indicato analiticamente il compenso, come
previsto dall’art. 1129 c.c., comma quattordicesimo.
Sotto altro prof‌ilo, parte attrice deduce l’invalidità
della delibera medesima, atteso che essa non menzione-
rebbe i requisiti di cui all’art. 1129 comma secondo.
Il prof‌ilo della eventuale nullità o invalidità della no-
mina dell’amministratore, dunque, viene dedotto da par-
te attrice solo strumentalmente, al f‌ine di far dichiarare
la nullità della delibera medesima. Non, invece, come
domanda autonoma (tant’è che essa non è stata proposta
contro l’amministratore personalmente, parte necessaria
del rapporto di mandato ad amministrare).
È opportuno, a questo punto, esaminare le norme in-
vocate.
Ai sensi dell’art. 1129, comma secondo, c.c. “conte-
stualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinno-
vo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati
anagraf‌ici e professionali, il codice f‌iscale, o, se si tratta di
società, anche la sede legale e la denominazione, il locale
ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’arti-
colo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato,
previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratu-
itamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa,
copia da lui f‌irmata”.
Ai sensi del comma quattordicesimo di tale disposizio-
ne “L’amministratore, all’atto dell’accettazione della no-
mina e del suo rinnovo, deve specif‌icare analiticamente,
a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a
titolo di compenso per l’attività svolta”.
Orbene, nessuno di questi due requisiti è previsto a
pena di nullità della delibera.
Invero, le informazioni di cui al secondo comma devo-
no essere inserite in una comunicazione dell’amministra-
tore; e per la violazione di tale adempimento non è previ-
sta una comminatoria di nullità. Dalla omissione di tale
comunicazione, pertanto, può discendere al massimo una

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