Tribunale Civile Di Palermo Sez. II, 19 Febbraio 2016, N. 1053

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giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 5/2016
del verbale dell’adunata del giorno 11 marzo 2014 oggetto
del presente giudizio, a dovere specif‌icare le singole voci
del preventivo come emendato dalla riduzione della som-
ma complessiva a seguito del generico stanziamento ap-
provato; ciò a dimostrazione della assoluta genericità ed
indeterminatezza del deliberato assembleare in esame.
Tale conclusione assorbe ogni ulteriore prof‌ilo di do-
glianza prospettato dalla difesa degli attori avverso l’ap-
provazione del bilancio preventivo per l’esercizio di gestio-
ne 2013/2014.
Stante la mancata partecipazione del Condominio di
Via Alfonso Lamarmora n. 1 in Milano al procedimento di
mediazione senza giustif‌icato motivo (vedi il verbale di
mancata conciliazione di cui al doc. n. 3 fascicolo parte at-
trice) ed in accoglimento della domanda di parte attrice,
devesi disporre, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del decre-
to legislativo n. 28 del 2010, la condanna del Condominio
di Via Alfonso Lamarmora n. 1 in Milano al versamento
all’entrata del bilancio dello Stato della somma di Euro
450,00 pari al contributo unif‌icato dovuto per il giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vanno addossate
al Condominio di Via Alfonso Lamarmora n. 1 in Milano
convenuto nella misura di cui al dispositivo: stante l’esito
della fase endoprocedimentale in occasione della quale gli
attori hanno richiesto la sospensione della eff‌icacia esecu-
tiva della delibera gravata cui ha partecipato il terzo inter-
venuto Avv. Vincenzo Gallinoni, il Tribunale ritiene equo
disporre la compensazione delle spese di lite nei rapporti
tra gli attori ed il predetto terzo intervenuto. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
SEZ. II, 19 FEBBRAIO 2016, N. 1053
EST. D’AGOSTINO – RIC. C.F. C. D.R.
Canone y Certif‌icato di agibilità y Obbligo di con-
segna da parte del locatore y Specif‌ica previsione
nel contratto regolativo del rapporto y Omissione y
Pregiudizio patito dall’attività commerciale a cau-
sa della carenza della relativa documentazione y
Mancata prova offerta dal conduttore y Unilaterale
sospensione o diminuzione del canone y Legittimità
y Esclusione.
. Laddove dal contratto regolativo del rapporto tra le
parti non risulti l’assunzione di uno specif‌ico obbligo
del locatore di consegnare il certif‌icato di agibilità alla
parte conduttrice né, quest’ultima, fornisca prova del
pregiudizio patito nell’esercizio dell’attività commer-
ciale, cui l’immobile era destinato contrattualmente,
a causa della carenza della suddetta documentazione,
non può ritenersi legittima la sospensione totale o l’au-
toriduzione del canone attuata dal conduttore. (c.c.,
art. 1460; c.c., art. 1575; c.c., art. 1587) (1)
(1) In argomento, utile il riferimento a Cass. civ. 23 giugno 2011,
n. 13887, in questa Rivista 2012, 315, secondo cui il conduttore di
un immobile non può astenersi dal versare il canone, ovvero ridur-
lo unilateralmente, nel caso in cui si verif‌ichi una riduzione o una
diminuzione nel godimento del bene, quand’anche tale evento sia
ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale
dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è, difatti, legitti-
ma soltanto qualora venga completamente a mancare la contropre-
stazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un’alterazione
del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le pre-
stazioni delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notif‌icato Ca.Fe.,
nella qualità di proprietario dell’immobile sito in Palermo,
Corso (...), piano terra, identif‌icato al catasto fabbricati
di Palermo al fg. (...), concesso in locazione a uso com-
merciale a Di.Ro., nella qualità di titolare della pizzeria
“La.” sita in Palermo, Corso (...), giusta contratto di loca-
zione del 15 ottobre 2010, registrato in Palermo in data 8
novembre 2010 al n. 4401 serie 3, chiedeva convalidarsi
lo sfratto per morosità, asserendo che la conduttrice non
aveva corrisposto le mensilità del canone da giugno a set-
tembre 2011.
Si costituiva Di.Ro. che si opponeva alla convalida, rap-
presentando che, a ragione della mancata consegna del
certif‌icato di agibilità relativo all’immobile per cui è cau-
sa, la stessa con pec del 19 settembre 2014 aveva offerto
la consegna delle chiavi e contestualmente dichiarato di
recedere dal contratto.
Il Giudice non convalidava lo sfratto, né concedeva
l’ordinanza provvisoria di rilascio, non avendone la parte
intimante fatto richiesta in udienza, e disponeva il muta-
mento di rito, f‌issando udienza di discussione.
Istruita la causa a mezzo di prova orale, all’udienza del
18 febbraio 2016 la causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c.
mediante lettura del dispositivo.
Entrambe le parti sono concordi nel chiedere la riso-
luzione del contratto di locazione sebbene per motivi con-
trapposti: il locatore lamenta la mancata corresponsione
dei canoni a far data dal giugno 2014. La conduttrice, in-
vece, assume che il proprietario non si sarebbe attivato
per dotare l’immobile del certif‌icato di agibilità, necessa-
rio per lo svolgimento dell’attività commerciale prevista
in contratto.
Ciò detto, vanno fatti due ordini di considerazioni.
In primo luogo, va detto che è principio noto che nei
contratti a prestazioni corrispettive, qual è la locazione, ai
f‌ini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in
caso di inadempienze reciproche, è necessario effettuare
un giudizio di comparazione in ordine al comportamento
di entrambe le parti per stabilire quale di esse, in relazio-
ne ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità degli ina-
dempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni mag-
giormente rilevanti. Occorre cioè verif‌icare quale sia stato
il comportamento colpevole prevalente che abbia alterato
il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con
la stipula del contratto, dando causa al giustif‌icato ina-
dempimento altrui (Cass. 20614/2009).
In secondo luogo, è principio indiscusso quello per cui,
qualora il locatore non osservi gli obblighi contrattual-
mente previsti ex lege o assunti in contratto, il conduttore,

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