Tribunale Civile Di Palermo Sez. II, 18 Settembre 2015, N. 4951

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giur
1/2016 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
Rilevato che viene chiesta, nel corpo del ricorso in op-
posizione proposto dal debitore, istanza di sospensione
dell’esecuzione;
che i gravi motivi per la sospensione possono e debbo-
no ritenersi sussistenti in esito al vaglio della presumibile
fondatezza dell’opposizione, come rilevato dal più accorto
orientamento che attribuisce, correttamente, al provvedi-
mento decisorio sul punto natura anticipatoria;
ritenuto che, in quanto istanza a natura cautelare, essa
conseguentemente richieda il vaglio del fumus boni juris e
del periculum in mora;
che sussista il fumus quando, dal tenore degli atti e
delle difese svolte, ed in esito ad una delibazione somma-
ria, emerga la fondatezza – o, secondo l’orientamento che
questo Giudice ritiene maggiormente condivisibile, la non
manifesta infondatezza – dell’impugnazione; di guisa che
appare illogico e contraddittorio assicurare la persistenza
dell’eff‌icacia esecutiva di un titolo destinato, con buona
probabilità, a riforma totale o parziale;
che sussista il periculum in mora quando emerga il peri-
colo di grave ed irreparabile pregiudizio per la parte che su-
bisca detta eff‌icacia esecutiva; pregiudizio che non deve ne-
cessariamente rivestire carattere patrimoniale, ben potendo
viceversa intendersi esteso alla privazione della disponibili-
tà di un bene della vita, e in ogni caso all’effetto restrittivo
o ablativo che la perdurante eff‌icacia del provvedimento di
cui si chiede la sospensione spieghi sulla sfera giuridica del
destinatario, comprimendone i diritti e le facoltà;
che le predette circostanze appaiono ravvisabili alla
luce di quanto f‌in qui articolato e dedotto, in considera-
zione delle circostanze riferite in ricorso e in particolare
della non manifesta infondatezza delle doglianze di illegit-
timità del provvedimento di rilascio forzato dell’immobile;
che pertanto l’istanza di sospensione può trovare ac-
coglimento, non prospettandosi come conseguenza di tale
provvedimento ragioni di grave ed irreparabile pregiudizio
alle ragioni del creditore procedente;
Osservato che il provvedimento, di accoglimento o di
rigetto, con il quale si chiude la fase sommaria, è privo di
def‌initività ma deve contenere necessariamente la statui-
zione relativa alle spese, eventualmente riesaminabile nel
giudizio di merito (cfr. da ultimo Cass. 16525/2012);
Ritenuto che le spese vadano liquidate avuto riguardo
alla natura della controversia, alla complessità delle
questioni, alle modalità della loro trattazione, al valore
assegnato, nonché alla determinazione del compenso pro-
fessionale che, in forza del combinato disposto del D.M.
140/2012 e dell’art. 2233, comma 2, codice civile, deve es-
sere in ogni caso adeguato all’importanza dell’opera ed al
decoro della professione
Visto l’artt. 619 e 669-octies c.p.c.;
Ritenuta la necessità di pervenire al loro coordinamento;
Ravvisata la conseguente necessità di subordinare
all’esito della f‌issanda udienza ex art. 669-octies c.p.c. l’e-
manazione dei provvedimenti ordinatori ex art. 619 c.p.c.
(Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
SEZ. II, 18 SETTEMBRE 2015, N. 4951
EST. ADELFIO – RIC. X C. CONDOMINIO Y
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Im-
pugnazione y Termine decadenziale y Sospensione y
Decorrenza y Istanza di mediazione y Individuazio-
ne del dies a quo y Presentazione della domanda y
Esclusione y Comunicazione alle altre parti y Sussi-
stenza y Deposito del verbale di mancato accordo y
Decorrenza del termine ex novo y Esclusione.
. In tema di mediazione, il termine decadenziale di
trenta giorni per l’impugnazione della delibera as-
sembleare rimane sospeso – per una sola volta – non
dal giorno della presentazione dell’istanza, bensì dal
momento in cui la stessa è comunicata alle altre par-
ti. In caso di insuccesso, con il deposito del verbale di
mancato accordo riprende a decorrere il residuo ter-
mine originario, entro il quale – quindi – deve essere
proposta la domanda giudiziale. (Mass. Redaz.) (c.c.,
art. 1137; d.l.vo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5) (1)
(1) Interessante pronuncia che prospetta una soluzione interpreta-
tiva in ordine alla quale Cass. civ., sez. un., 22 luglio 2013, n. 17781,
in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna sembra però divergere. Se-
condo le Sezioni Unite, infatti, impedita la decadenza con la propo-
sizione della domanda di mediazione e conclusa la procedura con il
verbale negativo, il termine decorrebbe ex novo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notif‌icato in data 17 ottobre 2014
X conveniva in giudizio il Condominio sito in Y in persona
del legale rappresentante pro tempore chiedendo di di-
chiarare la sospensione della delibera del 27 maggio 2014
primo, secondo, terzo punto quarto punto dell’o.d.g., nel
merito dichiarare che il condominio è tenuto a rielaborare
le ripartizioni di spesa relative ai due anni 2012-2013 sopra
detti in considerazione dell’unità immobiliare da include-
re nel compendio condominiale e che l’onere economico
della quota parte ad essa relativa va caricato sui condo-
mini che ne risultino proprietari, annullare con qualsiasi
formula la delibera del 9 settembre 2014 nei punti relativi
al rendiconto anni 2012-2013 e alla ratif‌ica della nomina
dell’amministratore dichiarando l’invalidità della delibera
dei 27 maggio 2014, con vittoria di spese competenze ed
onorari di causa
Si costituiva il Condominio sito in Palermo (…) in per-
sona del legale rappresentante pro tempore che eccepiva
l’inammissibilità dell’azione in quanto tardiva, la carenza
di legittimazione attiva dell’attore e nel merito chiedeva il
dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria,
di spese competenze ed onorari di causa.
La causa, istruita sulla base della documentazione al-
legata in atti, fatte precisare le conclusioni, all’udienza
odierna è stata decisa come da separato verbale che qui si
intende ripetuto e trascritto.
Ebbene è pacif‌ico che durante il tentativo di media-
zione il termine di trenta giorni per l’impugnazione delle

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