Tribunale Civile di Padova sez. Ii, 23 luglio 2018

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 1/2019
MERITO
comprese l’ubicazione in zona agricola, la presenza di in-
sediamenti produttivi, la destinazione d’uso promiscua,
lo stato di conservazione e manutenzione, le potenzialità
edif‌icatorie previste dagli strumenti urbanistici – se ne
determina il più probabile valore per confronto, sulla base
dell’andamento dei prezzi di mercato degli immobili di ti-
pologia analoga a quelli da stimare”). Ha, quindi, stimato
il valore di mercato dei fabbricati in assenza della stazio-
ne radio base nell’importo complessivo di € 164.000,00,
tenendo conto anche delle potenzialità edif‌icatorie degli
stessi, consistenti nella possibilità di una loro ristruttu-
razione ad uso abitativo. Ha, poi, ritenuto che la presenza
della stazione radio base abbia causato un deprezzamento
degli stessi – non solo a causa della vicinanza con la SRB
ma anche considerando le loro potenzialità commerciali
– (“nell’attuale congiuntura negativa del mercato immo-
biliare, caratterizzato da una domanda depressa rispetto
all’offerta, a parità di caratteristiche, la variabile “stazio-
ne radio base” rappresenta un aspetto negativo di forte
impatto, tale da deprimere in modo sostanziale il valore
di mercato dei fabbricati che insistono sulla particella
(omissis)), che ha quantif‌icato prudenzialmente nella mi-
sura media del 40%, pari ad € 65.600,00, rilevando “come il
“peso” attribuito dal mercato alla variabile negativa della
“stazione radio base” sia inf‌luenzato anche da comporta-
menti soggettivi, in funzione degli obiettivi dell’eventuale
compratore” (per questo motivo, la svalutazione degli im-
mobili in oggetto poteva essere stimata solo nell’ambito di
una forbice di valori compresi tra un minimo del 30% ed un
massimo del 50%).
Il Tribunale, alla luce di quanto precede, ritenuta la
legittimazione passiva di V.O. N.V. in quanto società pro-
prietaria dell’opera di pubblica utilità dalla quale è deri-
vato un danno indennizzabile ai sensi dell’art. 44 D.P.R.
327/2001, accertato che la stazione radio base dalla stessa
installata ha causato un limitazione permanente al diritto
dominicale degli attori in termini di minore appetibilità
commerciale dei beni di loro proprietà e, conseguente-
mente, di perdita delle loro potenzialità economiche, con-
danna V.O. N.V. al pagamento, in favore di F. e S.V. e R.G.,
di un indennizzo nella misura di € 65.600,00 (somma pari
alla stima dell’oggettiva diminuzione di valore subita dal
bene, calcolata nella differenza tra il valore del fondo pri-
ma e dopo l’esecuzione dell’opera).
3) Quanto alle spese processuali, attesa la prevalente
soccombenza di parte convenuta, ritiene il Tribunale che
debba essere disposta la condanna di V.O.N.V., in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento,
in favore di F. e S.V. e R.G., delle spese processuali, che si
liquidano in € 12.678,00 per compensi (parametri minimi
di cui al DM 55/2014), oltre 15% rimborso forfettario, cpa
e iva come per legge.
Quanto alle spese di CTU, le stesse vengono def‌initiva-
mente poste a carico solidale delle parti. Per un verso, è
consolidato in giurisprudenza il principio che la consulen-
za tecnica d’uff‌icio sia strutturata essenzialmente quale
ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno
all’ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova
in senso proprio e, così, costituisce un atto necessario
del processo che il collaboratore compie nell’interesse
generale superiore della giustizia e, correlativamente,
nell’interesse comune delle parti. Da ciò discende neces-
sariamente che il regime sull’onere delle spese sostenute
dal consulente tecnico per l’espletamento dell’incarico,
e sull’obbligo del relativo pagamento, debba prescindere
sia dalla disciplina sul riparto delle spese tra le parti che
dal regolamento f‌inale delle stesse, che deve avvenire sul-
la base del principio di soccombenza. Per altro verso, nel
caso di specie, si rileva che la consulenza tecnica si sia
rivelata luogo propenso a far raggiungere un accordo tra
le parti e a porre le basi di una soluzione bonaria della
controversia, la cui praticabilità, pur se invano, è stata
sperimentata anche dal Giudice Istruttore. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
SEZ. II, 23 LUGLIO 2018
EST. RIGON – RIC. X C. Y
Procedimenti sommari y Convalida y Per morosità
y Sanatoria y Termine di grazia y Natura sostanziale y
Art. 155, comma 5, c.p.c. y Applicabilità y Esclusione
y Fattispecie.
. In tema di sfratto per morosità, poiché il termine pe-
rentorio di grazia ha natura sostanziale, non può tro-
vare applicazione la previsione dell’art. 155, comma 5,
c.p.c. che si riferisce ai soli atti processuali in senso
stretto, tra i quali non rientra la purgazione della mora
(Fattispecie nella quale il Giudice ha convalidato lo
sfratto sul rilievo che, scadendo il termine di grazia
nella giornata di sabato, la disposizione di bonif‌ico
dell’intimato era intervenuta in quella di lunedì, con
conseguente perfezionamento due giorni dopo). (c.p.c.,
art. 155; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 55)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All’udienza del 20 marzo 2018 veniva concesso alla
conduttrice il termine di grazia di 60 giorni per sanare la
morosità;
considerato che il concesso termine di grazia scadeva il
giorno sabato 19 maggio 2018;
ritenuto che avendo il termine natura sostanziale, di
adempimento dell’obbligazione di versamento dei canoni,
non possa trovare applicazione la previsione dell’art. 155
comma 5, che si riferisce ai soli atti processuali in senso
stretto, tra i quali non rientra la purgazione della mora;
considerato comunque l’ultimo pagamento di € 922,20
(comprensivo di € 372,20 per spese legali a saldo e di €
550,00 per canone del mese di maggio 2018) è comunque
avvenuto con bonif‌ico disposto in data 21 maggio (dunque
già oltre il termine di grazia), essendosi quindi il paga-
mento perfezionato soltanto in data 23 maggio 2013;
ritenuto, pertanto, che l’integrale sanatoria della mo-
rosità è avvenuta oltre la scadenza del concesso termine
di grazia;

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