Tribunale Civile di Padova sez. I, Decr. 18 Gennaio 2018

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giur giur
Arch. loc. cond. e imm. 3/2018
MERITO
3/2018 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
ed alla normale vivibilità delle abitazioni poste nel con-
dominio, anche tenuto conto del necessario adeguamento
alle normative sopravvenute. In tal senso sono anche le
conclusioni della CTU disposta dal giudice di primo grado
che ha accertato la " migliore scelta tecnica in termini di
migliore installazione, facilità di gestione e conduzione,
e non ultimo in termini di minor consumo di combusti-
bile", della scelta assembleare di sostituzione dell’intera
centrale termica, in luogo dell’intervento parziale di mera
sostituzione del bruciatore, suff‌iciente ad adempiere l’ob-
bligo di ingiunzione del Comune di Genova di sostituzione
del combustibile, e certamente meno dispendioso a breve
termine, ma non nel lungo termine. La scelta di sostituzio-
ne della caldaia in luogo del mero bruciatore rientra nel
potere discrezionale che l’assemblea esercita quale orga-
no sovrano della volontà dei condomini, e quindi impinge
in valutazioni di merito sottratte al sindacato dell’autorità
giudiziaria attraverso l’impugnativa di cui all’art. 1137 c.c.,
ove la delibera, come nel caso in esame, sia stata assunta
con le necessarie maggioranze.
Corretta appare, altresì, la decisione impugnata laddo-
ve respinge l’assunto dell’appellante di non essere tenuto
al pagamento delle spese della sostituzione della calda-
ia, risultando dagli accertamenti del CTU l’esistenza di
un impianto per l’erogazione dell’acqua calda all’interno
dell’autorimessa proveniente dalla centrale termica in di-
scussione. È vero che il CTU ha accertato che tale impian-
to non risulta utilizzato dall’anno 2004, ma tale circostan-
za non rileva nel senso voluto dall’appellante di esenzione
dall’obbligo di contribuzione, posto che esso deriva pro-
prio dalla titolarità in capo alla società appellante della
proprietà dell’impianto, proprietà a cui carico la legge
(art. 1123, primo comma) pone l’obbligo di concorrere alle
spese, rientrando queste ultime a carico del titolare tra le
obligationes propter rem che, nascendo dalla contitolari-
tà del diritto reale sull’impianto comune, sono dovute in
proporzione della quota che esprime la misura dell’appar-
tenenza (cfr. Cass. n. 1420/2004). Non è vero, quindi, che
l’appellante società D. non sia servita dall’impianto, essen-
do solo vero che da tempo essa concretamente non ne fa
utilizzo, circostanza che incide unicamente sulla misura
della contribuzione e quantif‌icazione della partecipazione
ai consumi. Tale conclusione è coerente con le previsioni
del regolamento condominiale. (Omissis).
TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
SEZ. I, DECR. 18 GENNAIO 2018
EST. MAIOLINO – RIC. U. A. S.P.A. C. FALLIMENTO C. S.N.C. DI D. C. C. & C.
Fallimento ed altre procedure concorsuali y
Passivo fallimentare y Ammissione al passivo y One-
ri di costruzione y Natura y Credito vantato da so-
cietà assicuratrice per oneri di costruzione versati
al Comune per conto di società fallita y Ammissione
in privilegio mobiliare ex art. 2752 c.c. y Sussiste.
. Poiché il contributo sul costo di costruzione consiste
in una prestazione patrimoniale ascrivibile alla cate-
goria dei tributi locali, deve essere ammesso al passivo
in privilegio mobiliare ex art. 2752 c.c. - e non in chiro-
grafo - il credito vantato da una società assicuratrice
che - per conto di società fallita - abbia versato la cor-
rispondente somma ad un Comune per oneri di costru-
zione. (c.c., art. 2752; d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380; d.l. 6
dicembre 2011, n. 201, art. 13) (1)
(1) Nel senso che il contributo sul costo di costruzione consiste in
una prestazione patrimoniale ascrivibile alla categoria dei tributi
locali, in quanto il prelievo non si basa, come nel caso degli oneri
di urbanizzazione, sui costi collettivi derivanti dall’insediamento
di un nuovo edif‌icio ma sull’incremento di ricchezza immobiliare
determinato dall’intervento edilizio, cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia,
II, 25 marzo 2011, n. 469, in www.giustizia-amministrativa.it. Nel
senso che l’art. 2752, comma 3, c.c., con l’espressione «legge per la
f‌inanza locale», non rinvia ad una legge specif‌ica istitutiva della sin-
gola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi
comunali e provinciali, v. la citata Cass. civ., 14 giugno 2016, n. 12275,
in www.latribunaplus.it. Così anche Cass. civ., 17 febbraio 2012, n.
2320, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha ad oggetto un’unica questione, ovve-
ro la natura chirografaria piuttosto che privilegiata ex art.
2752 c.c. del credito vantato da U. A. S.p.a. per € 45.725,03:
in particolare la società opponente ha versato detta somma
al Comune di Campodarsego per oneri di costruzione per
conto della fallita C. s.n. c. di D. C. C. & C. e chiede oggi che
sia riconosciuto il suo credito privilegiato in surroga nella
massa del Fallimento, debitore degli oneri. Il Fallimento
contesta la conf‌igurabilità del credito privilegiato, soste-
nendo che al più il costo di costruzione conf‌igurerebbe un
paratributo e non un tributo, cosicché non sarebbe applica-
bile la fattispecie di privilegio ex art. 2752 c.c., pretenden-
dosi da parte dell’opponente non una applicazione esten-
siva della norma bensì una inammissibile applicazione
analogica. In linea di diritto va ricordato che l’art. 2752 u.c.
c.c. stabilisce che abbiano privilegio generale mobiliare
i crediti per imposte, tasse e tributi dei Comuni previsti
dalla legge per la f‌inanza locale. Nel tentativo di contestua-
lizzare la fonte del credito di cui si discute, va ricordato che
l’attuale legislazione urbanistica (T. U. in materia edilizia
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) prevede che chi richieda al
Comune il rilascio di un permesso di costruire debba corri-
spondere una somma che si compone di due elementi: una
parte è correlata alle spese per l’urbanizzazione del terri-
torio e costituisce una modalità di concorso del costruttore
all’aggravarsi degli oneri sociali derivanti dall’incremento
del carico urbanistico; un’altra parte è invece connessa
all’incremento di valore immobiliare che discende dall’in-
tervento costruttivo. Ora, se è vero che la giurisprudenza
soprattutto in anni meno recenti è stata oscillante in me-
rito alla riconducibilità dell’onere di costruzione alla fami-
glia dei tributi (basta al riguardo richiamare i contrapposti
precedenti giurisprudenziali citati dalle parti), il Tribunale
ritiene più convincente l’orientamento per cui “il contri-
buto sul costo di costruzione consiste in una prestazione
patrimoniale ascrivibile alla categoria dei tributi locali, in
quanto il prelievo non si basa, come nel caso degli oneri
di urbanizzazione, sui costi collettivi derivanti dall’insedia-
mento di un nuovo edif‌icio ma sull’incremento di ricchezza
immobiliare determinato dall’intervento edilizio" (T.A.R.
Lombardia, Brescia, II, 25 marzo 2011, n. 469). È ad avvi-
so del Collegio soprattutto la netta differenza tra oneri di
costruzione ed oneri di urbanizzazione che può contribu-
ire alla soluzione del quesito dirimente per l’odierna de-
cisione. Infatti gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in
ragione dell’obbligo del privato di partecipare ai costi delle
opere di trasformazione del territorio (Cons. Stato, sezione
V, 23 gennaio 2006, n. 159) ovvero l’obbligo di partecipare
alla spesa che discende alla Pubblica Amministrazione per
il fatto che il territorio è gravato di ulteriori costruzioni e
quindi si aggrava il c.d. carico urbanistico ai danni della col-
lettività: cosicché le somme sono considerate "corrispettivi
di diritto pubblico" (Tar Reggio Calabria, sezione I, 6 aprile
2011, n. 260), dal cui pagamento a determinate condizioni
il privato è esonerato se attraverso apposite convenzioni si
impegni a realizzare personalmente gli interventi urbani-
stici aggiuntivi. Al contrario l’onere di costruzione da un
lato non è collegato ad un aggravamento di alcunché bensì
ad un arricchimento del privato, che, per effetto dell’au-
mento di valore del proprio patrimonio immobiliare, vede
aumentare anche la propria capacità contributiva; dall’al-
tro lato, è privo di qualsiasi rapporto di sinallagmaticità tra
la prestazione da cui l’onere economico trae origine ed il
benef‌icio del singolo, ma è destinato a fronteggiare spese
generali cui debba far fronte la Pubblica Amministrazione:
l’importo – si ribadisce - è dovuto in ragione dell’aumento
del valore immobiliare di cui goda il proprietario per effet-
to della costruzione realizzata sul proprio immobile e per
questo è dovuto "in proporzione all’insieme dei benef‌ici
che la nuova costruzione ne ritrae" (Tar Liguria, Genova,
sezione II, 10 luglio 2014, n. 1098), ma a prescindere da
un qualsiasi peso economico collettivo, che potrebbe anche
non conf‌igurarsi; anzi, per la precisione la somma è dovuta
meramente in considerazione dell’utilità che il privato ri-
tragga dal titolo edif‌icatorio anche in assenza di nuove co-
struzioni, risultando presupposto suff‌iciente "una trasfor-
mazione edilizia che, indipendentemente dall’esecuzione
f‌isica di opere, si riveli produttiva di vantaggi economici
per il suo autore: situazione che si verif‌ica anche in caso
di mutamento d’uso" (Cons. Stato, sezione IV, 14 ottobre
2011, n. 5539 in un caso di trasformazione di destinazione
d’uso da commerciale ad artigianale). Così chiarita l’origi-
ne e la ratio dell’imposizione, che grava come anticipato
in proporzione dell’aumento di ricchezza derivato al pri-
vato per effetto della costruzione, ritiene allora il Tribu-
nale preferibile la riconduzione dell’onere di costruzione
alla categoria dei tributi, giacché la pretesa del Comune
"ha natura di prestazione patrimoniale imposta per ragioni
di pubblica utilità" (Tar Lombardia, Brescia, sezione I, 21
novembre 2014, n. 1280). D’altro canto questa interpreta-
zione trova indiretta conferma nelle pronunce che proprio
da questa qualif‌icazione giuridica traggono la conseguenza
del carattere eccezionale della relativa esenzione (come
la citata pronuncia Tar Lombardia, Brescia, sezione I, 21
novembre 2014, n. 1280, ma anche Tar Lombardia, Milano,
sezione IV, 2 luglio 2014, n. 1707). Ricostruita nei termini
esposti la natura della pretesa a titolo di onere di costruzio-
ne, risulta superabile l’ulteriore difesa del Fallimento per
cui la richiesta dell’opponente pretenderebbe una inter-
pretazione analogica e non meramente estensiva dell’art.
2752 c.c.: la giurisprudenza ha infatti affermato più volte
che "l’espressione «legge per la f‌inanza locale», non rinvia
ad una legge specif‌ica istitutiva della singola imposta, ben-
sì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi comuna-
li e provinciali, così come chiarito dall’art. 13, comma 13,
del D.L. n. 201 del 2011, conv., con modif., dalla L. n. 214
del 2011, che ha fornito un’interpretazione autentica del
menzionato comma" (Cass. n. 12275/2016 ed in precedenza
anche Cass. n. 2320/2012, che anzi precisa che "l’espres-
sione "legge per la f‌inanza locale", rinvia non ad una leg-
ge specif‌ica istitutiva della singola imposta, bensì all’atto
astrattamente generatore dell’imposizione, in coerenza
con il f‌ine del privilegio in questione, volto ad assicurare
agli enti locali la provvista dei mezzi economici necessari
per l’adempimento dei loro compiti istituzionali").
In conclusione, l’opposizione va accolta disponendosi
limitatamente all’importo di € 45.725,03 l’ammissione in
privilegio mobiliare ex art. 2752 c.c. e non in chirografo del
credito già ammesso.
Con riferimento alle spese giudiziali, la complessità
della questione e l’orientamento oscillante della giuri-
sprudenza non univoca sul punto giustif‌icano senz’altro
la compensazione integrale delle spese di lite. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. III, 30 NOVEMBRE 2017
EST. FIENGO – RIC. CONDOMINIO VIA C.B. N. 6 C. P.S.M.G.
Amministratore y Decreto ingiuntivo y Notif‌ica y
Presso di sé nella propria residenza y Inesistenza y
Conf‌litto di interessi y Nomina di curatore speciale
y Necessità.
. La notif‌ica di un decreto ingiuntivo volto al recupero
di somme dovute dal condominio all’amministratore
effettuata a sé stesso presso l’indirizzo di residenza - e
non a un curatore speciale nominato dal tribunale allo
scopo – è inesistente perché intervenuta nei confronti
di persona in palese conf‌litto di interessi. (c.p.c., art.
78) (1)
(1) Principio cui il giudicante è pervenuto argomentando da Cass.
civ. 11 settembre 2014, n. 19149 e Cass. civ. 25 settembre 2009, n.
20659, entrambe in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Condominio di via B. n. 6 ha proposto opposizio-
ne avverso il precetto con il quale, P.S.M.G., quale unico

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