Tribunale Civile Di Padova Sez. I, 24 Marzo 2017, N. 818

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giur
6/2017 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
Tale doglianza è infondata in quanto secondo il conso-
lidato orientamento della giurisprudenza amministrativa,
confermato da ultimo dal Consiglio di Stato, “l’omessa er-
ronea indicazione nel provvedimento impugnato del ter-
mine per ricorrere non è causa autonoma di illegittimità
dello stesso, rappresentando soltanto una mera irregola-
rità. e non giustif‌ica, di per sé, neppure l’automatica con-
cessione del benef‌icio della rimessione in termini per er-
rore scusabile, dovendo a tal f‌ine verif‌icarsi, caso per caso,
che mancanza o erronea indicazione abbiano determinato
un’obiettiva incertezza sugli strumenti di tutela utilizza-
bili dall’interessato” (Cons. Stato 18 gennaio 2017, n. 199,
Cons. Stato 25 luglio 2014, n. 3964, Cons. Giust. Amm. 27
febbraio 2015, n. 163).
Quanto inf‌ine all’illegittimità dell’ordinanza alla luce
della carenza del potere da parte della Pubblica Ammini-
strazione di fare ricorso all’autotutela esecutiva si osser-
va che tale potere è espressamente riconosciuto in capo
all’Ente locale in forza dell’art. 18 del D.P.R. 30 dicembre
1972, n. 1035. Tale norma prevede, infatti, che “il presiden-
te dell’Istituto autonomo per le case popolari competente
per territorio dispone, con proprio decreto, il rilascio degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza ti-
tolo”. Tale ordine di rilascio si conf‌igura come atto di au-
totutela della proprietà pubblica o, più in generale come
atto di gestione del patrimonio immobiliare dell’ente pub-
blico emesso nei confronti dell’occupante senza titolo che
attenta alla proprietà dell’ente stesso.
Per effetto del trasferimento della proprietà degli al-
loggi di edilizia popolare in capo ai Comuni non può essere
dubbio che la competenza all’adozione di tale provvedi-
mento spetti all’ente pubblico che sia effettivamente pro-
prietario dell’alloggio, cioè, nel caso di specie, il Comune
di Messina, non essendo peraltro tale titolarità contestata
dal ricorrente.
Si osserva inoltre che nel caso di specie non ricorre
neanche il requisito del periculum in mora - individuato
nel pregiudizio conseguente al rilascio di un immobile
destinato alle esigenze abitative della famiglia del ricor-
rente - in quanto per un verso il presunto stato di neces-
sità dei ricorrenti non è stato in alcun modo documen-
tato, per altro verso, comunque, le precarie condizioni
economiche della coppia non possono certo legittimare
l’occupazione abusiva di un alloggio, a danno del legitti-
mo assegnatario.
Come ben rilevato da questo Tribunale con l’ordinanza
del 20 marzo 2017, “poiché l’attività di edilizia pubblica
risponde alla funzione sociale di tutelare il bene primario
dell’abitazione per chi si trovi in condizioni di specif‌ico e
def‌inito disagio, il cardine della relativa disciplina poggia
sull’inderogabile principio che l’assegnazione degli alloggi
deve avvenire secondo criteri pref‌issati dagli organismi
pubblici e da questi verif‌icati attraverso idonee procedure,
sicché nessuna rilevanza può avere l’arbitrio del singolo,
pur se bisognoso.
L’invocata scriminante, quindi, non opera in quelle si-
tuazioni di comune disagio abitativo che la normativa in
materia di assegnazioni di alloggi pubblici tende, appunto,
a tutelare e che potrebbero essere superate mediante al-
tre possibilità prive di disvalore, quali appunto la richiesta
di inserimento negli elenchi dei soggetti cui assegnare un
alloggio”.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soc-
combenza. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
SEZ. I, 24 MARZO 2017, N. 818 (*)
EST. COLUSSI – RIC. CONDOMINIO O.M. C. A. S.A.S.
Amministratore y Mancata frequentazione del
corso di formazione periodica y Effetti y Nullità
della nomina
Amministratore y Corsi di formazione periodica y
Decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.M.
n. 140/2014 y Possibilità di recuperare corsi di for-
mazione periodica pregressi y Esclusione
. La mancata frequentazione del corso di formazione
periodica rende illegittima la nomina dell’amministra-
tore di condominio nel senso che l’amministratore non
potrà assumere incarichi per l’anno successivo e che la
sua nomina è nulla. (c.c., art. 1129; att. c.c., art. 71 bis;
d.m. 13 agosto 2014, n. 140)
. Il D.M. n. 140 del 2014, entrato in vigore il 9 ottobre
2014, prevede che l’obbligo di formazione periodica per
gli amministratori abbia cadenza annuale e, non par-
lando di anno solare, si deve ritenere che l’obbligo in
questione vada dal 9 ottobre 2014 al 9 ottobre 2015 e
così di seguito per gli anni successivi. Ne consegue che
non è possibile recuperare corsi di formazione periodi-
ca annuali, essendo ogni certif‌icato valevole per l’anno
successivo. (c.c., art. 1129; att. c.c., art. 71 bis; d.m. 13
agosto 2014, n. 140)
(*) La sentenza è già stata pubblicata per esteso su questa Rivista
2017, 595, con nota di ANTONIO NUCERA, Formazione periodica per
amministratori dal Tribunale di Padova una pronuncia che non con-
vince. Ripubblichiamo la massima con nota di P. SCALETTARIS.

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