Tribunale Civile Di Padova Sez. I, 24 Marzo 2017, N. 818

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 5/2017
MERITO
sì “in un locale tecnico sopraelevato, posto tra l’appartamen-
to della B. s.r.l. e quello della signora W.” e che per accedere
a tale locale non era necessario passare attraverso l’apparta-
mento della società convenuta. L’allegazione e tardiva e non
e supportata da prova alcuna, al contrario risulta smentita
dal complesso delle prove in atti, avendo riferito tutti i testi-
moni indotti dall’attrice che per effettuare la manutenzione
dell’impianto di riscaldamento era necessario passare attra-
verso l’appartamento di proprietà della convenuta.
Le ragioni esposte dimostrano che la convenuta non ha
dato prova dell’usucapione dell’area oggetto di causa e di
conseguenza va respinta la domanda di usucapione.
B - La domanda riconvenzionale diretta al risarcimento
dei danni ex art. 833 c.p.c. va respinta.
L’esito complessivo del giudizio, segnatamente, l’accer-
tamento, sia in sede cautelare che di merito, dell’illegit-
timità degli interventi operati dalla società convenuta in
ragione della violazione del diritto di proprietà sulle parti
comuni - per avere la società convenuta sconf‌inato in una
porzione di sottotetto di proprietà del condominio - e delle
modif‌iche operate sulla falda del tetto condominiale senza
autorizzazione dell’assemblea condominiale, dimostrano
che il condominio ha agito allo scopo di tutelare il proprio
diritto di proprietà ed escludono il carattere emulatorio
dell’azione giudiziale.
4 - Avuto riguardo all’esito complessivo del giudizio e
tenuto conto della parziale soccombenza con riferimento
alla domanda proposta dall’attrice G. in nome proprio, le
spese vanno compensate per 1/3 nel rapporto processua-
le tra gli attori e la società convenuta, con condanna di
quest’ultima al pagamento dei 2/3 restanti delle spese so-
stenute dagli attori.
La convenuta, soccombente nella domanda di usuca-
pione, va condannata a rifondere le spese processuali so-
stenute dai terzi chiamati.
Vanno poste interamente a carico della convenuta le
relative al procedimento per A.T.P. e quelle dalla C.T.U
espletata nel presente giudizio. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
SEZ. I, 24 MARZO 2017, N. 818
EST. COLUSSI – RIC. CONDOMINIO O.M. C. A. S.A.S.
Amministratore y Mancata frequentazione del
corso di formazione periodica y Effetti y Nullità
della nomina
Amministratore y Corsi di formazione periodica y
Decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.M.
n. 140/2014 y Possibilità di recuperare corsi di for-
mazione periodica pregressi y Esclusione
. La mancata frequentazione del corso di formazione
periodica rende illegittima la nomina dell’amministra-
tore di condominio nel senso che l’amministratore non
potrà assumere incarichi per l’anno successivo e che la
sua nomina è nulla. (c.c., art. 1129; att. c.c., art. 71 bis;
d.m. 13 agosto 2014, n. 140)
. Il D.M. n. 140 del 2014, entrato in vigore il 9 ottobre
2014, prevede che l’obbligo di formazione periodica per
gli amministratori abbia cadenza annuale e, non par-
lando di anno solare, si deve ritenere che l’obbligo in
questione vada dal 9 ottobre 2014 al 9 ottobre 2015 e
così di seguito per gli anni successivi. Ne consegue che
non è possibile recuperare corsi di formazione periodi-
ca annuali, essendo ogni certif‌icato valevole per l’anno
successivo. (c.c., art. 1129; att. c.c., art. 71 bis; d.m. 13
agosto 2014, n. 140)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’odierno attore esponeva:
1) che l’Assemblea del Condominio O. del 10 dicembre
2015 deliberava la nomina ad amministratore nella f‌igura
della società Alfaomega s.a.s., il cui legale rappresentante
era privo dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;
detta delibera veniva impugnata con ricorso per media-
zione, procedura che si concludeva con la dichiarazione
di cessazione della materia del contendere a seguito della
successiva delibera del 10 febbraio 2016 che revocava la
precedente.
2) che l’Assemblea del Condominio O. del 10 febbraio
2016, oltre a revocare la precedente delibera, deliberava
nuovamente la nomina, quale amministratore del Condo-
minio, la medesima società s.a.s. costringendo l’attore ad
una nuova impugnazione per il medesimo motivo in quan-
to il socio amministratore della società non aveva la prova
di avere adempiuto all’obbligo di frequentare i corsi di ag-
giornamento previsti dal D.M. 140/2014 di almeno 15 ore
all’anno. Sosteneva di averne fatto espressa richiesta in
assemblea e che, per tutta risposta, l’amministratore della
società s.a.s. aveva risposto che gli obblighi “quelli previsti
dalla normativa vigente saranno eseguiti a seconda della
propria disponibilità” costringendo quindi l’attore ad im-
pugnare la delibera e instaurare di seguito la procedura
per mediazione;
3) che la delibera impugnata ed oggetto del presente
giudizio è stata poi di seguito revocata e, pertanto, è ve-
nuta a cessare la materia del contendere e la causa deve
proseguire al solo f‌ine di decidere sulle spese.
Quanto premesso, va osservato che il motivo unico di
impugnazione della delibera è fondato sul mancato svolgi-
mento della attività di frequentazione dei corsi obbligatori
previsti dalla normativa da parte della società ammini-
stratrice e per essa dal suo legale rappresentante.
Nel decreto ministeriale n. 140 del 2014, entrato in vi-
gore il 9 ottobre 2014, si legge che l’obbligo di formazione
ha cadenza annuale e, poiché non si parla di anno solare,
si deve ritenere che l’obbligo di aggiornamento/frequenta-
zione dei corsi vada dal 9 ottobre 2014 al 9 ottobre 2015 e
di seguito per gli anni successivi.
Seguendo questo meccanismo non è possibile recupe-
rare i corsi di formazione periodica annuali essendo ogni
certif‌icato valevole per l’anno successivo.
È pacif‌ico in giurisprudenza che la mancanza di fre-
quentazione del corso rende illegittima la nomina di am-

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